• Non ci sono risultati.

Deliberazione n.426 18.12.2001

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione n.426 18.12.2001"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE N. 426 DEL 18 DICEMBRE 2001

Bando di gara e oneri per la sicurezza

Non comporta una restrizione della libera concorrenza fra gli operatori una previsione di bando di gara che indichi l'importo a base d'asta nonché quello relativo agli oneri per la sicurezza senza indicare l'importo complessivo dell'appalto, in quanto gli importi evidenziati nel bando hanno comunque consentito ai partecipanti di essere edotti sull'esatto importo sul quale effettuare il ribasso e di concorrere, quindi, in condizioni di parità.

Riferimenti

Documenti correlati

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. - devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara

7) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 120, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

INTERPOLAZIONE LINEARE. La stazione appaltante procederà all’affidamento diretto al concorrente che avrà presentato il miglio rapporto qualità/prezzo, individuato come

“frequently asked questions-FAQ” (www.promoturismo.fvg.it – sezione: “Amministrazione trasparente” sotto-sezione Bandi.. Sempre sul profilo di committente verranno pubblicate

Sono cause espressa di rescissione il mancato ottenimento da parte del gestore dell’autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio entro sei (6) mesi dalla

 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente ed accompagnata da un documento di identità - in corso di validità - del dichiarante stesso

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizi di comunicazione integrata e orga- nizzazione eventi in ambito turistico; II.1.2) Codice CPV

del Comune di Roma (ed. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.