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Deliberazione n.76 19.7.2005

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DELIBERAZIONE N. 76 DEL 19 LUGLIO 2005

Attività di supporto

La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è ammissibile alla luce della vigente normativa nazionale e regionale regolante la specifica materia.

In particolare, si rileva che la Regione Sicilia ha legiferato in materia di lavori pubblici con la L.R. n. 7/2002, successivamente modificata dalla L.R. n. 7/2003, e che detta normativa non menziona le attività di consulenza. A questo riguardo giova evidenziare che le “attività di studio”, inserite dall’art. 11 della L.R. n. 7/2002 tra quelle afferenti alla progettazione disciplinate dall’art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., costituiscono propriamente il contenuto dello studio di fattibilità che, ove richiesto, precede l’attività di progettazione vera e propria di cui alla citata legge quadro nazionale. I contenuti di tale studio di fattibilità coincidono, in buona sostanza, con quelli del Documento preliminare all’avvio della progettazione, introdotto dall’art. 15 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.; la legge regionale, pertanto, in pratica eleva al rango di norma primaria disposizioni che nella normativa statale hanno invece natura regolamentare.

Anche nel quadro normativo nazionale, così come configurato dalla legge n. 109/1994 e s.m. e dal citato D.P.R.

n. 554/99 e s.m., la “consulenza” a supporto della progettazione non è contemplata. Ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista, e la responsabilità di quest’ultimo rimane impregiudicata, sia quando è fatto divieto di avvalersi del subappalto (ad eccezione di alcune attività, cfr. art. 17, comma 14-quinquies, legge n. 109/94 e s.m.), sia quando - come nel caso della normativa regionale - non vi è tale divieto.

Sotto il profilo in esame, inoltre, la consulenza alla progettazione non appare riconducibile alle attività a supporto del RUP, di cui all’art. 7, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m. . Al tal proposito giova ricordare che al Responsabile del procedimento è affidata la responsabilità, la vigilanza e compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione) affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al RUP è demandato il compito di redigere il documento preliminare alla progettazione e di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo (art. 8, comma 1, lett. c), f) del D.P.R. n. 554/99 e s.m.). Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m. possono supportare il RUP nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista.

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