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L’“IGNORANZA” TELEMATICA NON SI SCUSA - Judicium

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L’“IGNORANZA TELEMATICA NON SI SCUSA

di

Alessio BONAFINE

Cass., VI sez., 25 settembre 2017, n. 22320

La normativa sulle notifiche telematiche va interpretata con l’imposizione implicita di un onere per il destinatario di dotarsi di tutti gli strumenti necessari per leggere o decodificare i messaggi di posta elettronica con i quali la notifica è eseguita in conformità con le specifiche tecniche poste dalla stessa normativa

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A conferma della ormai innegabile rilevanza della normativa tecnica dettata in materia di processo telematico, la Cassazione con la sentenza qui segnalata chiarisce, con specifico riferimento al tema delle notifiche digitali, l’indispensabilità per il difensore di dotarsi di ogni apparecchiatura necessaria a garantire il funzionamento e l’operatività del canale telematico.

In particolare, la questione esaminata si incentra sulla ascrivibilità o meno della mancata lettura di documenti sottoscritti in CAdES al destinatario della notifica che non si sia dotato dei mezzi tecnici per decodificarla o leggerla. Per queste vie al Collegio è prospettata pure una disparità di trattamento con le notifiche cartacee per la pienezza della conoscenza e/o conoscibilità che queste, a differenza di quelle telematiche, assicurerebbero ove si imponesse al destinatario di dotarsi di specifici strumenti o programmi di lettura o decodifica; a sostegno evidenziando anche l’assenza di una disposizione utile ad imporre in via espressa al destinatario dell’atto di munirsi di un programma di lettura di file con estensione “p7m”, il quale comporterebbe oneri particolari e non esigibili, in aperta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

L’art. 12 del provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 (recante le specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e solo parzialmente inciso dal provvedimento del 28 dicembre 2015), nel fornire la disciplina della struttura della sottoscrizione del documento elettronico, distingue infatti tra firma PAdES e CAdES. La differenza tecnica si coglie nel dato per cui la prima delle indicate modalità di firma, che può apporsi solo su un documento “pdf”, permette al file di conservare la sua originaria estensione, mentre la seconda inserisce il medesimo in un “contenitore” sigillato con una firma digitale, utile a garantirne l’autenticità e l’integrità, ma altresì richiedente uno specifico software per la sua lettura.

La Cassazione, superando le indicate argomentazioni – attraverso la puntuale ricostruzione della normativa rilevante – considera le questioni prospettate, anche in relazione alla pretesa contrarietà alle richiamate norme costituzionali, manifestamente infondate.

La base di partenza del decisum si recupera nella considerazione per cui il corpus di norme, anche tecniche e di rango secondario, su cui poggia il processo telematico ha reso indispensabile per la formazione dell’atto e lo sviluppo della fase processuale l’impiego di particolari strumenti informatici di hardware e di software.

Nello stesso senso, quindi, l’effettiva implementazione del sistema di notifica telematica implica l’onere che il suo destinatario si doti degli strumenti minimali per leggere una notifica che rispetti i requisiti di legge,

“altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe lecito per il notificante eseguire un’attività completamente inutile o la cui funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o

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buona volontà o discrezionalità del destinatario, ciò che contraddice ogni principio processuale, prima che lo stesso buon senso”.

Non può pertanto sostenersi che, nell’attuale contesto di diffusione degli strumenti informatici ed in ogni caso delle telecomunicazioni con tali mezzi, la dotazione di un sistema che consenta di leggere il formato di un atto notificato nel rispetto delle regole di settore (che, come visto, aprono anche al sistema di sottoscrizione CAdES), configuri per il professionista destinatario un onere eccezionale od eccessivamente gravoso, “integrando piuttosto la dotazione di quegli strumenti un necessario complemento dello strumentario corrente della sua attività quotidiana e, quindi, un adminiculum ormai insostituibile per l’esercizio corrente della sua professione, attesa l’immanente e permanente quotidiana possibilità dell’impiego, da parte sua o nei suoi confronti, degli strumenti tecnici consistenti nella notifica col mezzo telematico di atti, soprattutto processuali; e salva beninteso l’allegazione e la prova, da valutarsi con il necessario rigore, del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli ed imprevedibili, comunque non imputabili, nemmeno con la diligenza professionale legittimamente esigibile, al professionista coinvolto”.

In altri termini, la normativa sulle notifiche telematiche costituisce l’evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali e in ciò si giustifica il corollario del necessario adeguamento del difensore al mutato contesto tecnologico ed alle conseguenti esigenze legate al ricorso al nuovo canale di trasmissione.

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