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(1)La posizione del Consiglio europeo sul procedimento per le controversie di modesta entità

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La posizione del Consiglio europeo sul procedimento per le controversie di modesta entità.

Il 4 dicembre 2014 il Consiglio dell’Unione europea, nella formazione Giustizia e Affari interni, ha espresso la propria posizione sulla proposta di revisione presentata dalla Commissione del Regolamento n. 861/2007 (entrato in vigore il 1° gennaio 2009) con cui è stato introdotto a livello comunitario il procedimento semplificato per le controversie di modesta entità.

Il procedimento è destinato tanto ai consumatori quanto alle imprese che svolgono operazioni transfrontaliere nell’UE come mezzo per migliorare l’accesso alla giustizia e il rispetto dei loro diritti.

Tale procedimento alternativo, che si aggiunge a quelli esistenti negli Stati membri per le controversie transfrontaliere di valore non superiore a 2 000 euro, consente di agire anche senza assistenza legale nei confronti della controparte e può essere avviato e svolto attraverso moduli standard multilingua. Nel caso sia previsto lo svolgimento di un’udienza questa può essere tenuta tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici e il procedimento si conclude con sentenza direttamente esecutiva negli Stati membri

La Commissione prima di arrivare a formulare la proposta ha svolto varie consultazioni per raccogliere informazioni sull’applicazione del regolamento e sui possibili elementi di una sua revisione. Nel novembre-dicembre 2012 è stato condotto un sondaggio Eurobarometro per valutare la consapevolezza, le aspettative e le esperienze dei cittadini europei sull’applicazione del regolamento e tra il 9 marzo e il 10 giugno 2013 è stata condotta una consultazione pubblica on line sui possibili miglioramenti e sulle ulteriori semplificazioni .

Dalle valutazioni effettuate è emersa la necessità di rendere la procedura più efficiente e accessibile al maggior numero di casi ed in particolare:

estendere il campo di applicazione del regolamento alle controversie transfrontaliere di valore fino a 10 000 euro;

ampliare la definizione di controversia transfrontaliera;

potenziare l’uso della comunicazione elettronica, anche per la notificazione e/o comunicazione di determinati atti;

prevedere l’obbligo di utilizzare strumenti tecnologici avanzati (videoconferenza, teleconferenza ecc.) per svolgere le udienze e assumere le prove;

fissare un limite massimo per le spese di giudizio;

prevedere metodi di pagamento a distanza delle spese di giudizio

L'orientamento generale adottato dal Consiglio il 4 dicembre e sostanzialmente in linea con tale proposta su tutti i punti differendo solo sulla soglia di applicazione del regolamento che dagli attuali 2,000 euro dovrebbe essere innalzato solo fino ai 4,000 e sul mantenimento e non ampliamento della definizione di controversia transfrontaliera che figura nell'attuale regolamento. Viene inoltre previsto un collegamento tra tale procedimento e il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento consentendo al consumatore di avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità allorché viene presentata opposizione ad un'ingiunzione di pagamento europea.

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L’iter legislativo prevede che tale posizione assunta dal Consiglio dovrà essere discussa con il Parlamento per giungere ad un accordo in prima lettura.

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