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"Rivelazioni inattese nel capitolo 33: Un viaggio nell'oscurità alla scoperta della verità nascosta."

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Ciccio Pasticcio

Academic year: 2024

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Gli effetti del contratto e il vincolo contrattuale (Cap 33) 1.2 Gli effetti del contratto/ Contratti di attribuzione e di accertamento Gli effetti del contratto possono essere diversi e si indentificano in varie categorie:

 I contratti di attribuzione sono quelli che determinano spostamenti patrimoniali fra le parti, perché modificano le loro situazioni giuridiche (es. fanno nascere crediti o debiti che prima non c’erano).

 I contratti di accertamento non modificano la situazione giuridica delle parti, ma si limitano a chiarire quali sono le situazioni giuridiche preesistenti, che non vengono toccate ma solo accertate (es. transazione, la divisione).

3. Contratti con effetti obbligatori e con effetti reali Per gli effetti che producono, i contratti possono essere:

 I contratti con effetti obbligatori sono quelli i cui effetti si esauriscono nel genere debiti e crediti (diritto di prestazione);

 I contratti con effetti reali sono quelli che costituiscono o trasferiscono fra le parti diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù).

4. L’effetto traslativo del consenso, e i suoi limiti

Nei contratti con effetti reali, la produzione di effetti avviene nel momento del consenso delle parti. Questo principio (effetto traslativo) permette ad di individuare con precisione il momento del passaggio di proprietà che avviene alla conclusione del contratto stesso.

L’effetto traslativo conosce però dei limiti:

 In alcuni casi si parla di effetto traslativo differito quando il semplice consenso non permette il trasferimento a causa di particolari caratteristiche del bene, poiché non trattandosi di beni determinati.

 In alcuni casi invece si parla di effetto traslativo precario perché dipendendo da scelte di politica legislativa su esigenze di tutela dell’affidamento e sicurezza della circolazione.

5. I contratti normativi

Gli effetti di un contratto normativo consistono in uno schema di regolamento contrattuale che dovrà essere recepito in un serie di contratti da concludere in futuro. Il fenomeno il più rappresentativo è il contratto collettivo di lavoro.

6. Contratti con effetti istantanei e contratti di durata

Per quanto riguarda gli effetti che un contratto produce nel tempo troviamo:

Contratti con effetti istantanei: sono quelli in cui le prestazioni contrattuali si esauriscono in un atto o effetto puntualizzato nel tempo. Possono distinguersi in due classi:

1. Contratti a esecuzione immediata: le prestazioni si attuano immediatamente. 2.

Contratti a esecuzioni differita: le prestazioni si attuano dopo la stipulazione del contratto.

Contratti di durata sono quelli in cui le prestazioni contrattuali si sviluppano nel tempo.

Possono distinguersi in due classi: 1. Contratti a esecuzioni periodiche: le prestazioni vengono eseguite in modo periodo. 2. Contratti a esecuzione continua: le prestazioni si realizzano in modo permanente e non frazionato.

7. Vincolo contrattuale

Si parla di vincolo contrattuale quando le parti non possono sottrarsi ai suoi effetti, il contratto infatti ha una forza di legge nei confronti delle parti e si può dire che il vincolo contrattuale nasce insieme alla libertà contrattuale ovvero il contratto inteso come un atto di volontà e autonomia.

8. La liberazione del vincolo contrattuale

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Il vincolo di contratto può essere sciolto solo nei casi in cui la legge definisce il contratto come difettoso. Il contratto non è definito difettoso nei casi di mutuo dissenso e recesso unilaterale.

9. Il mutuo dissenso

Il mutuo dissenso è un accordo in cui le parti di un contratto decidono di scioglierlo cancellandone gli effetti. Il vincolo contrattuale non viene violato perché entrambe le parti hanno il consenso nello sciogliere.

10. Il recesso unilaterale del contratto

Si definisce recesso unilaterale l’atto con cui una parte manifesta all’altra di sciogliere il vincolo contrattuale. Questo però non vale in caso di recesso convenzionale ciò un recesso già previsto all’interno del contratto. Attraverso un recesso unilaterale le due parti posso decidere una caparra penitenziale e cioè una somma di denaro data da un soggetto ad un altro come corrispettivo del recesso. Le conseguenze del recesso nei vari contratti sono: nei contratti a esecuzione continua il recesso può essere fatto in qualunque momento; negli altri contratti si può esercitare finché il contratto non è stato eseguito.

11. I recessi legali

Il recesso legale è il potere di recedere unilateralmente il contratto attraverso l’utilizzo della legge. Il genere di contratti in cui ciò accede più spesso sono i contratti di durata a tempo indeterminato, dove le due parti non hanno stabilito nessun termine per gli effetti contrattuali.

Chi recede deve dare un preavviso, il contratto si scioglie solo quando termina il preavviso. Il recesso senza preavviso viene chiamato in tronco.

In alcuni contratti (appalto, libero professionista) invece il recesso legale si può manifestare in due modi: 1. Il potere di recesso è attribuito ad un solo soggetto, 2. Il potere di recesso è attribuito ad entrambi i soggetti ma solo uno può esercitarlo in piena libertà.

12. Il ius variandi

Il ius variandi è il potere di una parte di modificare l’oggetto o il regolamento di un contratto.

La legge prevede il ius variandi nei casi in cui è richiesta una maggiore flessibilità del rapporto contrattuale (ius variandi legale) o talvolta quando non è previsto da legge si può trovare direttamente nelle clausole del contratto stesso.

13-14 Relatività degli effetti del contratto/ La promessa del fatto del terzo

Il principio di relatività degli effetti del contratto è espresso nell’art 1372 cc dove i terzi non sono soggetti agli effetti del contratto ma solamente le due parti interessate. Più precisamente il contratto non può: 1. Creare obbligazioni a carico di un terzo, 2.

Impedire l’acquisto di un diritto da parte del terzo, 3. Disporre di un diritto del terzo.

La disciplina della promessa del fatto del terzo si basa sul principio di relatività degli effetti del contratto, infatti al terzo gli dovesse essere imposta di fare o dire qualcosa nei confronti di un altro soggetto egli è libero di rifiutare e di far ricadere l’obbligo su promittente.

15. Il patto di non alienare

L’effetto del patto di non alienare ovvero la responsabilità nel rapporto interno fra le parti, si produce validamente solo a due condizioni: 1. Che l’inalienabilità risponda a qualche interesse della parte a favore della quale è pattuita 2.Che avvenga in un tempo definito.

16 Il contratto a favore del terzo

Il contratto a favore di terzo è il contratto con cui una parte si obbliga a fare una prestazione in favore di un terzo. Le due parti prenderanno il nome di promittente e di stipulante

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mentre il terzo sarà il beneficiario. Si ha un contratto a favore di terzo quando il contratto tocca direttamente la sfera giuridica del terzo (es. il trasporto di cose, la rendita vitalizia, l’assicurazione).

Dal contratto nasce immediatamente un diritto azionabile dal terzo verso il promittente, che diventa suo debitore. In caso di revoca dello stipulante o di rifiuto del terzo, la prestazione di regola rimane a beneficio dello stipulante. È importante per la validità del contratto esista un interesse da parte dello stipulante ad attribuire un diritto al terzo.

17. La cessione del contratto

In un contratto di cessione si hanno tre soggetti: il cedente, il cessionario, il contraente ceduto.

La cessione richiede due presupposti:

 Che il contratto ceduto sia un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguito;

 Che oltre al consenso del cedente e del cessionario ci sia il consenso nel continente ceduto, consenso che può essere preventivo e fatto tramite una notifica.

La cessione di contratto da vita alla serie di rapporti: 1. rapporti fra le parti originali del rapporto, 2. rapporti fra le attuali parti del rapporto, 3. rapporti fra le parti della cessione.

18. Il subcontratto

Si ricorre al subcontratto quando la parte di un contratto fa, con una diversa controparte, un altro contratto, il cui oggetto si identifica con l'oggetto del primo contratto.

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Riferimenti

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