Kymaion Politeia
K YMAION P OLITEIA
4 o[non nx aAdnE, edd : o[nou vz 5 katasth'nai aAdnE, edd : katastaqh'nai nvzx 6 kaqaro;n ouj Bernardakis
Chi era presso i Cumani l’onobatis? Conducevano nell’agora la donna colta in
adulterio e la ponevano su una pietra sotto gli occhi di tutti; poi la facevano montare a cavallo di un asino. Dopo essere stata condotta in giro per la città, doveva sedere di nuovo sulla stessa pietra e trascorrere il resto della vita nel disonore, con l’appellativo di
onobatis. Ritenendo poi che per questo la pietra fosse contaminata, la purificavano.
Fr. 3? (525b Rose) — PLUTARCH., Quaest. Gr. 2 (Mor. 291F7-292A3): h\n
de; kai; fulavktou ti" ajrch; par≠ aujtoi'": oJ de; tauvthn e[cwn to;n me;n a[llon crovnon ejthvrei to; desmwthvrion, eij" de; th;n boulh;n ejn tw/' nukterinw/' sullovgw/ pariw;n
3
ejxh'ge tou;" basilei'" th'" ceiro;" kai; katei'ce, mevcri peri; aujtw'n hJ boulh; diagnoivh, povteron ajdikou'sin h] ou[, kruvbdhn fevrousa th;n yh'fon.
Presso di loro (scil. i Cumani) c’era anche una magistratura, il phylaktes: chi la
ricopriva custodiva le carceri per il resto del tempo e, in occasione delle riunioni notturne, andava al consiglio, vi conduceva per mano i basileis e li tratteneva fino a che
il consiglio non avesse deliberato con voto segreto in merito a loro se avessero commesso
195 Le due porzioni di testo qui proposte come frammenti dubbi costituiscono la seconda delle Questioni greche di Plutarco, opuscolo articolato in domande e risposte su usi, espressioni e figure particolari di diverse località del mondo greco, in cui spesso trovano spazio notizie di storia costituzionale o peculiarità di pratiche religiose locali.
La Quaestio 2 — aperta dalla domanda Chi è l’onobatis presso i Cumani? — si distingue dalle altre per la peculiare giustapposizione di due contenuti differenti nella risposta: alla descrizione della punizione comminata all’adultera (l’onobatis dell’incipit), segue — con un drastico cambiamento di tema — la menzione della magistratura del phylaktes, di cui si attesta l’esistenza presso di loro (scil. i Cumani stessi) e si esplicitano le competenze.
Il testo plutarcheo pone quindi, nella prospettiva qui adottata, due ordini di problemi:
- la comprensione del rapporto tra le due sezioni che lo compongono;
- la possibile identificazione della fonte — dell’una, dell’altra o di entrambe le sezioni — nella aristotelica Kymaion Politeia.
L’attribuzione all’opuscolo cumano della Quaestio 2, benché priva di riferimenti
ad Aristotele o a suoi scritti, era stata già ipotizzata da Rose397, il quale, pur non
classificando il testo nel corpus dei frammenti, lo inseriva comunque in apparato con numerazione ipotetica 525b, ritenendolo ascrivibile allo Stagirita almeno in via dubitativa. La possibile dipendenza dalla Kymaion Politeia della Quaestio sull’onobatis è stata poi sostenuta anche da K. Giesen398 e W. R. Halliday399, i
quali, agli inizi del ’900, ritennero di poter riconoscere nelle Politeiai aristoteliche
397 Cfr. apparato Rose, p. 327, l. 12.
398 GIESEN 1901, pp. 460-1; sulla dipendenza di buona parte delle Questioni greche dalle Politeiai
aristoteliche, cfr. ibid., p. 446 («Es soll gezeigt werden, daß eine gute Anzahl derselben auf Aristoteles’ Politien zurückgeht».
196 la fonte principale dell’intero opuscolo plutarcheo. Giesen, in particolare, argomentava la tesi di una dipendenza della Quaestio 2 dalla Politeia di Cuma, relativamente alla prima parte del testo plutarcheo (fr. 2?), proponendone il
confronto con due passi aristotelici di contenuto affine: ARISTOT., Pol. 1268b41-
1269a3400, in cui Aristotele riferisce una legge cumana sui delitti di sangue, e
HERACL., Exc. pol. 42 Dilts, che contiene una notizia tratta dalla Politeia dei
Lepreati relativa alla punizione locale per il reato di adulterio401. Quanto al passo
incentrato sulla carica del phylaktes, lo studioso riteneva di poterne identificare la fonte nella Kymaion Politeia per due ragioni: in primo luogo, la pertinenza del
contenuto istituzionale alla Politeia402; in second’ordine, il fatto che l’inserimento
di un’informazione del tutto incongruente, all’interno della Quaestio sull’onobatis, non si spiegherebbe se non alla luce della dipendenza dei due nuclei di contenuto dalla medesima fonte. I due frammenti, tuttavia, secondo Giesen, non si sarebbero trovati di seguito nella Kymaion Politeia, a costituire un unico passo, ma sarebbero stati, più probabilmente, stralci dell’opuscolo, appuntati da Plutarco in successione nella propria personale antologia dello Stagirita e meccanicamente riportati nella Quaestio “cumana”403.
400 ARISTOT., Pol. 1268b41-1269a3: ὅσα τε λοιπὰ τῶν ἀρχαίων ἐστί που νοµίµων εὐήθη πάµπαν
ἐστίν, οἷον ἐν Κύµῃ περὶ τὰ φονικὰ νόµος ἔστιν, ἂν πλῆθός τι παράσχηται µαρτύρων ὁ διώκων τὸν φόνον τῶν αὑτοῦ συγγενῶν, ἔνοχον εἶναι τῷ φόνῳ τὸν φεύγοντα. … quante altre delle antiche
prescrizioni sopravvivono in qualche luogo sono proprio assurde, ad es. la legge relativa all’assassinio in Cuma, per la quale se chi accusa un altro di assassinio produce un certo numero di testimoni tra i suoi parenti, l’accusato è ritenuto reo di assassinio. (Trad. it. Laurenti)
401 HERACL., Exc. pol. 42 Dilts: Λεπρεεῖς οὓς ἂν λάβωσι µοιχοὺς περιάγουσι γʹ ἡµέρας τὴν πόλιν
δεδεµένους καὶ ἀτιµοῦσι διὰ βίου, τὴν δὲ γυναῖκα ιαʹ ἐπ'ἀγορᾶς ἄζωστον ἐν χιτῶνι διαφανεῖ ἱστᾶσι καὶ ἀτιµοῦσι. I Lepreati per tre giorni portano in giro legati per la città gli uomini che eventualmente
colgano in adulterio e li trattano con disprezzo per tutta la vita, la donna, poi, la pongono senza cintura, con una vestre trasparente, per undici giorni nell’agorà e la coprono di infamia. (Trad. it. Polito)
402 GIESEN 1901, p. 461: «Es ist an sich mehr als glaublich, daß Aristoteles in seiner Politie dieses
Amt angeführt und erklärt hat».
403 GIESEN 1901, p. 461: «Vielleicht stand beides hintereinander in seiner Sammlung aus
Aristoteles und hat er, als er einmal bei Kyme war, den zweiten Teil hinzugefügt, ohne in der Frage den fulavkth~ zu erwähnen»
197 Alle valutazioni di Giesen, tuttora condivisibili, si può forse aggiungere, a sostegno della paternità aristotelica della prima sezione della Quaestio (fr. 2?),
anche il confronto con HERACL., Exc. pol. 38 Dilts404, in cui si fa riferimento alla
efficace legislazione sui klopimai`a in vigore proprio a Cuma nel periodo precedente alla conquista persiana.
Nel complesso, dunque, sembrano esserci sufficienti argomenti per ipotizzare l’attribuzione dei frammenti in esame alla Kymaion Politeia, sebbene la mancanza di riferimenti nominali ad Aristotele imponga di procedere alla loro classificazione nel corpus solo in via ipotetica.
[Fr. 2? = 525b Rose] Il frammento costituisce una delle poche testimonianze
relative alle punizioni comminate alla donna colpevole di moicheia405 al di fuori
dell’Attica. L’esposizione dell’adultera al pubblico ludibrio — che a Cuma si realizza nel porre la donna in mostra su una pietra nell’agora e nel farle percorrere l’intera città a dorso d’asino — e la sua atimia, donde l’interdizione da riti e luoghi sacri, sono sanzioni che è possibile venissero praticate anche in altre località della Grecia406. Nel diritto attico il reato di moicheia non vede la donna correa del
moichos bensì vittima della sua seduzione: qualora consenziente, ella viola la disciplina dell’oikos ed è pertanto soggetta a punizione da parte di chi sull’oikos
404 HERACL., Exc. pol. 38 Dilts: ἔθος δὲ ἦν αὐτοῖς εἰς τὰ κλοπιµαῖα συµβάλλεσθαι τοὺς γείτονας, διὸ
καὶ ὀλίγα ἀπόλλυνται. πάντες γὰρ ὁµοίως ἐτήρουν. καὶ Ἡσίοδος ἐντεῦθεν δοκεῖ λέγειν· οὐκ ἂν βοῦς ἀπόλοιτ' εἰ µὴ γείτων κακὸς εἴη.Κῦρος δὲ καταλύσας τὴν πολιτείαν µοναρχεῖσθαι αὐτοὺς ἐποίησε.
Era costume presso di loro che i vicini riparassero ai furti, anche perciò spariscono poche cose. Tutti, infatti, stanno in guardia alla stessa maniera. E sembra che perciò Esiodo dica: “Non sparirebbe una mucca se non ci fosse un cattivo vicino”. Ciro, rovesciata la loro costituzione, li sottopose a regime monarchico. (Trad. it. Polito)
405 Per la definizione di moicheia e un esame dettagliato del reato nel diritto attico cfr. l’ormai
classico PAOLI 1950; per un riesame del problema cfr. CANTARELLA 1972; sulle prescrizioni relative alla moicheia nel codice di Gortina cfr. MAFFI 1997, pp. 23-29.