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Abbattimento e macellazione di animali Sezione 1: Disposizioni generali

Detenzione, allevamento e commercio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche

Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 177 Requisiti per il personale addetto all’abbattimento e alla macellazione

1 Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esper-te.182

1bis Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l’esperienza pratica nell’uccisione di animali sotto la guida e la supervi-sione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.183

2 Il personale del macello deve aver conseguito una formazione di cui all’arti-colo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte, ovvero:

a. lo scarico, la conduzione, la stabulazione e l’accudimento degli animali nei macelli184;

b. lo stordimento e il dissanguamento degli animali nei macelli.

3 Per le persone con un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr185 come macellaia/macellaio o macellaia-salumiere/macellaio-salumiere con l’indirizzo di specializzazione «Produzione» non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2.

4 Per le persone con una formazione agricola di cui all’articolo 194 non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2 lettera a.

181 Possono essere richieste informazioni al servizio veterinario di confine presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo oppure all’UFV.

182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

183 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

184 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

185 RS 412.10

Art. 177a186

Art. 178187 Obbligo di stordimento

Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

Art. 178a188 Deroghe all’obbligo di stordimento

1 L’uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:

a. durante la caccia;

b. nell’ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;

c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l’animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

2 L’uccisione delle rane senza stordimento è inoltre ammessa se gli animali, al momento della macellazione, sono decapitati in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.

3 ...189

Art. 179190 Uccisione corretta

1 La persona che esegue l’uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell’animale e uno svolgimento senza ritardi dell’uccisione. Deve sorvegliare l’operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.

2 Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell’animale.

3 Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’USAV può stabilire i metodi di ucci-sione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

Art. 179a191 Metodi di stordimento ammessi

1 Sono ammesse le seguenti procedure di stordimento:

186 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709). Abrogato dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

188 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

189 Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3355).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

191 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

a. per equidi: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello;

b. per bovini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – pistola pneumatica per la quale è garantito che

l’aria compressa non penetra nella scatola cra-nica,

– elettronarcosi;

c. per suini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – elettronarcosi,

– esposizione al biossido di carbonio;

d. per ovini e caprini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – elettronarcosi;

e. per conigli: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – stordimento per commozione cerebrale, – elettronarcosi;

f. per pollame: – elettronarcosi,

– forte colpo rintuzzato sulla testa, – proiettile captivo,

192appropriata miscela di gas; durante questo processo i pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro;

– proiettile captivo o proiettile libero nel cervello;

i. per pesci: – forte colpo rintuzzato sulla testa, – dislocazione del collo,

– elettronarcosi,

– distruzione meccanica del cervello;

j. per decapodi: – elettronarcosi,

– distruzione meccanica del cervello.

2 Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’USAV può ammettere altri metodi di stordimento.

Art. 179b193 Stordimento

1 Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.

192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3355).

193 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

2 Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l’apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.

3 Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione, eccet-tuato il pollame, siano storditi in piedi o in posizione eretta.194

4 Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.

Art. 179c195 Apparecchi e impianti di stordimento

1 Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificar-ne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all’inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l’impiego.

2 Durante l’attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimen-to deve essere controllastordimen-to verificando l’efficacia dello sstordimen-tordimenstordimen-to in modo da individuare ed eliminare immediatamente i difetti tecnici che causano errori.

3 La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, il controllo del loro funzionamento e l’eliminazione dei difetti devono essere documentati.

Art. 179d196 Dissanguamento

1 Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l’animale è incosciente.

2 Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento, gli animali soggetti all’obbligo di stordimento di cui all’articolo 21 LPAn devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità.

3 Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.

4 Dopo il taglio effettuato per dissanguare l’animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell’animale.

5 Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.

194 La correzione del 27 nov. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 4283).

195 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

196 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

Sezione 2:

Responsabilità al momento della macellazione e trattamento degli