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Detenzione, allevamento e commercio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche

Sezione 4: Esecuzione di esperimenti

Art. 128 Requisiti relativi a istituti e laboratori

1 Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale devono disporre di sufficienti locali, impianti e apparecchi affinché gli esperimenti possano essere eseguiti in modo appropriato secondo le conoscenze tecniche e scientifiche più recenti.

L’adeguatezza delle infrastrutture deve essere dimostrata in particolare per:

a. la detenzione degli animali;

b. l’esecuzione di anestesie e di interventi chirurgici;

c. il prelievo di campioni e la loro analisi;

d. l’accudimento, la cura e la sorveglianza particolare degli animali dopo inter-venti che compromettono il loro benessere;

e. l’esecuzione contemporanea di più esperimenti.

2 Se gli animali non sono tenuti nell’istituto o nel laboratorio, il centro di detenzione deve trovarsi nelle vicinanze.

Art. 129147 Designazione delle persone responsabili

1 In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezio-ne degli animali; deve essere garantita la supplenza.

2 In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un capounità per gli esperi-menti sugli animali.

147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

3 Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d’esperi-mento; deve essere garantita la supplenza. Se vengono designati più responsabili d’esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivoca-bile.

Art. 129a148 Competenze dell’incaricato della protezione degli animali L’incaricato della protezione degli animali garantisce che:

a. le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano com-plete;

b. nelle domande di autorizzazione siano in particolare esplicitati sufficiente-mente i dati per la valutazione dell’indispensabilità secondo l’articolo 137.

Art. 129b149 Requisiti per l’incaricato della protezione degli animali

1 L’incaricato della protezione degli animali deve aver conseguito un titolo universi-tario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito una formazione concernente la direzione di esperimenti su animali di cui all’articolo 197.

2 I presupposti per essere ammessi alla formazione di cui all’articolo 197 sono il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un’esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale.

Art. 130 Competenze del capounità Il capounità è responsabile:

a. dell’assegnazione del personale, dell’infrastruttura e delle altre risorse per i vari esperimenti sugli animali;

b. del rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli ani-mali e delle condizioni e degli oneri legati all’autorizzazione;

c. delle notifiche di cui all’articolo 145 capoverso 2;

d. di promuovere la formazione e il perfezionamento del personale che si occu-pa di esperimenti sugli animali.

Art. 131 Competenze del responsabile d’esperimento Il responsabile d’esperimento:

a. si assume la responsabilità, dal punto di vista scientifico e della protezione degli animali, per la pianificazione e una corretta esecuzione dell’esperi-mento;

148 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

149 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

b. è responsabile dell’assegnazione del lavoro, dell’istruzione delle persone che eseguono esperimenti, del controllo dei lavori, dell’organizzazione dell’as-sistenza adeguata agli animali da laboratorio, della loro sorveglianza e dello svolgimento dei necessari lavori di documentazione;

c. stabilisce chi si assume la responsabilità del centro di detenzione per tutta la durata dell’esperimento e ne disciplina i particolari in una convenzione sti-pulata con il direttore del centro di detenzione.

Art. 132 Requisiti per il responsabile d’esperimento

1 Il responsabile d’esperimento deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 129b.150

2 Per dirigere esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi speri-mentali non standardizzati è necessario fornire un’attestazione di ulteriori conoscen-ze specifiche.

Art. 133 Competenze della persona che esegue esperimenti

1 La persona che esegue esperimenti effettua sugli animali gli interventi e le misure ad essa demandati nell’ambito dell’esperimento.

2 Essa:

a. si assume la responsabilità del benessere degli animali durante l’esecuzione di detti interventi e misure;

b. conosce il contenuto dell’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli ani-mali.

Art. 134 Requisiti per le persone che eseguono esperimenti

1 Le persone che eseguono esperimenti devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 nell’esecuzione di esperimenti. 151

2 Per eseguire esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi speri-mentali non standardizzati è necessario fornire attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.

3 Il numero delle persone che eseguono esperimenti è dettato dal numero e dall’onere degli interventi e delle misure necessarie e deve consentire di regolamen-tare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali in esperimento e per i lavori di documentazione prescritti.

150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

Art. 135 Esecuzione degli esperimenti

1 Prima dell’inizio dell’esperimento occorre definire gli eventi o i sintomi al verifi-carsi dei quali l’animale deve essere escluso dall’esperimento ed eventualmente abbattuto (criteri d’interruzione).

2 Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni sperimentali. Se un animale è intimorito dall’esperimento, occorre prendere provvedimenti adeguati per ridurre al minimo l’ansia e lo stress corrispondenti.

3 Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato sufficientemente esaminato in modo da escludere ulteriori limitazioni al benessere degli animali estranee all’obiettivo dell’esperimento.

4 Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante l’esperimento con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà nonché disturbi del loro stato generale. Se tali sintomi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente allo stato più recente delle conoscenze; non appena l’obiettivo dell’esperimento lo consente o i criteri d’inter-ruzione sono soddisfatti, gli animali devono essere esclusi dalla sperimentazione ed eventualmente abbattuti.

5 Gli interventi o altre misure che provocano all’animale dolori non lievi possono essere eseguiti, sempre che l’obiettivo dell’esperimento lo consenta, soltanto in anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva.

6 Gli interventi o le misure difficili da eseguire a livello tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite.

7 Se dopo un intervento o una misura i dolori, le sofferenze, le lesioni o l’ansietà perdurano, l’animale deve essere abbattuto al più tardi quando i criteri d’interruzione sono soddisfatti.

8 Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà di grado elevato oppure di grado medio ma per una durata media o lunga, occorre assicurare mediante misure adeguate che lo stesso animale non venga più utilizzato per tali esperimenti.

9 Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà.

L’USAV può stabilire deroghe per le misure o gli interventi che non compromettono il benessere degli animali che si trovano nello stesso locale, in particolare la mar-chiatura, le somministrazioni e i prelievi di campioni.152

Art. 136 Esperimenti che compromettono il benessere degli animali

1 Sono considerati esperimenti che compromettono il benessere degli animali ai sensi del l’articolo 17 LPAn gli esperimenti nel cui ambito:

a. è compromesso il benessere degli animali;

152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).

b. sono eseguiti interventi chirurgici sugli animali;

c. sono prodotti gravi effetti fisici sugli animali;

d. sono somministrate o applicate all’animale sostanze o miscele di sostanze di cui non si conosce l’effetto sugli animali o per le quali non si può escludere un effetto dannoso;

e. sono prodotti effetti patologici sugli animali;

f. gli animali sono immunizzati o infettati con microrganismi o parassiti oppu-re è loro somministrato materiale cellulaoppu-re;

g. gli animali sono sottoposti a un’anestesia generale;

h. gli animali sono limitati nella libertà di movimento o sono tenuti in isola-mento ripetutamente o per lunghi periodi;

i. gli animali non sono tenuti conformemente alle prescrizioni di detenzione e di trattamento;

j. si lavora su animali di linee o ceppi il cui benessere è stato compromesso;

k. si impiegano animali di linee o ceppi nel cui allevamento una quota superio-re all’80 per cento risulta essesuperio-re senza le caratteristiche desiderate oppusuperio-re il cui allevamento è possibile soltanto mediante fecondazione in vitro.

2 Per valutare l’opportunità di eseguire un esperimento, l’USAV fissa dei livelli di sofferenza differenziati a seconda della gravità.

Art. 137 Criteri per la valutazione dell’indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli animali

1 Il richiedente deve dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento:

a. è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell’uomo e dell’animale;

b. promette l’ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali;

oppure

c. serve a proteggere l’ambiente naturale.

2 Il richiedente deve inoltre dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento non può essere conseguito attraverso metodi non implicanti la sperimentazione animale e idonei secondo le conoscenze più recenti.

3 Tenuto conto dello stato più recente delle conoscenze, il metodo deve essere ido-neo per conseguire l’obiettivo dell’esperimento.

4 Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che:

a. venga impiegato il minor numero possibile di animali e si persegua la ridu-zione al minimo della loro sofferenza;

b. si applichino i procedimenti più opportuni per valutare i risultati dell’esperi-mento e procedure statistiche corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze; e

c. le singole parti siano scaglionate in modo mirato.

Art. 138 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali

1 Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali:

a. ai fini dell’omologazione di sostanze e prodotti in un altro Stato, se i requisi-ti di omologazione non sono conformi alle regolamentazioni internazionali o, rispetto a quelle applicabili in Svizzera, richiedono un numero considere-volmente superiore di esperimenti o di animali per un esperimento o richie-dono esperimenti che implicano un aggravio considerevolmente maggiore per gli animali;

b. ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspicate possono essere ottenute analizzando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è suffi-cientemente noto;

c. ai fini dell’insegnamento nelle scuole universitarie e della formazione di specialisti, se esiste un’altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o per fornire nozioni necessarie all’esercizio della professio-ne o all’esecuzioprofessio-ne di esperimenti sugli animali;

d. a scopi militari.

2 La produzione di animali geneticamente modificati è ammessa soltanto per gli scopi di cui all’articolo 9 della legge del 21 marzo 2003153 sull’ingegneria geneti-ca.154