• Non ci sono risultati.

Riconoscimento e organizzazione delle formazioni e delle formazioni continue 221

Art. 199 Riconoscimento da parte dell’USAV e dell’autorità cantonale

1 L’USAV riconosce le formazioni di cui all’articolo 197 e i corsi di cui all’arti-colo 198 capoverso 2. Pubblica la lista delle formazioni riconosciute.222

2 Esso può affidare a organizzazioni esterne lo svolgimento o il controllo di qualità dei corsi di formazione e perfezionamento. Il capitolato d’oneri e i criteri di qualità devono essere riportati nel mandato di prestazioni.

3 In casi specifici l’autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capa-cità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se neces-sario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

4 L’autorità cantonale riconosce la formazione continua nell’ambito della sperimen-tazione animale. 223

221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

223 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

Art. 200 Criteri e procedura di riconoscimento

1 La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all’articolo 197 o di un corso di cui all’articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all’USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.224

2 La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione nonché sulla formazione e l’esperienza professionale del personale docente. Per le formazioni di cui all’articolo 197 deve inoltre contenere dati sull’esame.225

3 Il riconoscimento è limitato a cinque anni.

4 Il riconoscimento può essere revocato dall’USAV se l’esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.226

5 Per la domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere presentata la documen-tazione di cui al capoverso 2 e dimostrata la frequendocumen-tazione della formazione conti-nua di cui all’articolo 190 capoverso 1.227

6 L’USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono le formazioni di cui all’articolo 197 o i corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2, se l’loro esecuzione è in contraddi-zione con la legislacontraddi-zione sulla protecontraddi-zione degli animali o se differisce considerevol-mente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.228

Art. 200a229 Riconoscimento di qualifiche estere

1 L’USAV decide in merito all’equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.

2 Le persone che dispongono di una qualifica professionale estera prima di esercitare un’attività per la quale la presente ordinanza prevede una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 o un diploma specifico devono far riconoscere il loro diploma:

a. dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione per un diploma federale secondo la LFPr230 o un diploma secondo la legge federale del 30 settembre 2011231 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

228 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

229 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

230 RS 412.10 231 RS 414.20

b. dall’autorità competente per altri diplomi232.

3 Per le persone che possono far valere l’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 1999233 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure l’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960234 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) rimangono salve le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 2012235 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Art. 201236 Organizzazione delle formazioni e delle formazioni continue specialistiche

1 Le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano, in collabora-zione con le associazioni di categoria, corsi di formacollabora-zione e formacollabora-zione continua per il trasporto di animali.

2 I macelli organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua sul trattamento degli animali da macello.

3 Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua sul trattamento degli animali da laboratorio e sull’esecuzione e direzione degli esperi-menti.

4 Il servizio specializzato cantonale garantisce la formazione e la formazione conti-nua degli organi di esecuzione competenti per la circolazione stradale..

Art. 202 Esame

1 Le formazioni di cui all’articolo 197 devono concludersi con un esame.237

2 Il DFI emana il regolamento d’esame.

Sezione 4: Requisiti per i formatori dei detentori di animali

Art. 203 Formatori dei detentori di animali

1 Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di

232 L’elenco delle autorità competenti è disponibile su: www.sbfi.admin.ch > Formazione >

Riconoscimento dei diplomi esteri.

esperienza con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFI emana il regolamento d’esame.238

2 L’USAV riconosce i corsi per la formazione dei formatori qualora, oltre a soddi-sfare i requisiti di cui all’articolo 197, forniscano anche le conoscenze seguenti:

a. conoscenze di base in didattica e diritto;

b. conoscenze di base in formazione degli adulti;

c. organizzazione di corsi.

3 La formazione deve essere conseguita presso un’organizzazione di cui all’arti-colo 205.

Art. 204 Formatori per gli interventi in anestesia

Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione secondo l’articolo 32 per eseguire interventi in anestesia deve essere titolare di un diploma in medicina veterinaria.

Art. 205239 Requisiti per i centri di formazione

1 Le formazioni di cui all’articolo 203 possono essere offerte da:

a. un istituto di diritto pubblico;

b. un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale;

c. un’altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 29990:2010240 oppure eduQua:2012241 valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti.

2 La certificazione di cui al capoverso 1 lettera c deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione per i sistemi di gestione accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 1996242 sull’accreditamento e sulla designazione.

Art. 206 Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica

1 L’azienda nella quale si svolgono periodi di pratica nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a

240 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;

www.snv.ch.

241 La norma menzionata può essere consultata e ottenuta presso la segreteria eduQua, Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zurigo.

242 RS 946.512

Protezione della natura, del paesaggio e degli animali 455.1

quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell’azienda deve disporre della qualifica necessaria per l’accudimento di tale effettivo.243

2 Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell’accudimento degli animali.