• Non ci sono risultati.

all’abitazione 218 , diritto all’assistenza sociale 219 ) definendone i titolari, che rientrano nella più ampia categoria dei soggetti deboli 220 ai quali deve essere riconosciuta una

maggiore presenza nelle politiche regionali (forma di regione

221

sociale). Fra le

educativa” (art. 7, co. 2, lett. h), statuto Lazio), “garantisce e promuove per tutti il diritto allo studio e alla formazione, volto ad assicurare, per il raggiungimento dei gradi più alti dell’istruzione, maggiori opportunità personali di crescita culturale e civile, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l’accesso” (art. 14, statuto Piemonte), “garantisce il diritto allo studio” (art. 12, co. 3, statuto Puglia), “opera per garantire e rendere effettivo il diritto all’istruzione ed alla formazione permanente” (art. 6, co. 1, lett. d), statuto Veneto).

217

La Regione “tutela il diritto alla salute e garantisce un efficace sistema di protezione sociale” (art. 2, co. 2, lett. d), statuto Liguria), “promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità. La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro. Il sistema sanitario regionale opera nel quadro del sistema sanitario nazionale” (art. 9 statuto Piemonte), “si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute” (art. 5, co. 1, statuto Marche), “persegue, tra le finalità prioritarie: […] il diritto alla salute” (art. 4, co. 1, lett. c) statuto Toscana).

218

La Regione “persegue una politica abitativa che, compatibilmente con le esigenze di rispetto del territorio e dell’ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un’abitazione adeguata” (art. 7, co. 2, lett. g) statuto Lazio), “riconosce e promuove il diritto all’abitazione” (art. 9, co. 2, statuto Piemonte).

219

La Regione “opera per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione e informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona e, in particolare, dei minori, degli anziani e dei disabili” (art. 7, co. 2, lett. f), statuto Lazio).

220

In riferimento, cfr. R. ARENA, C. SALAZAR, I «soggetti deboli» nella legislazione regionale

calabrese, inA.SPADARO (a cura di), Istituzioni e proposte di riforma (un «progetto» per la Calabria),

Napoli, 2010, pp. 161 e ss.

221

In ultima analisi, è proprio questo che la Regione ricerca, cioè darsi una ‘forma’ rispondente alla finalità cui è chiamata (rectius cui essa stessa si demanda) a dare attuazione. Parla esplicitamente di ‘forma di Regione’ con evidente similitudine alla categoria pensata per la definizione degli Stati, A.RUGGERI, In tema di elezione diretta dei Presidenti regionali e di altri profili

attinenti all’organizzazione regionale (prime annotazioni), in Le Regioni, 6/1999, pp. 1067-1095;ID.,

Regione (diritto costituzionale), in Discipline delle Discipline Pubblicistiche, Torino, 2008, pp. 717-

719; L.VIOLINI, La forma di regione secondo gli Statuti: tornando a riflettere sui princìpi fondamentali

statutari e sulla loro effettività, in G. D’ELIA, G.TIBERI, M. P. VIVIANI SCHLEIN, Scritti in memoria di

Alessandra Concaro, Milano, 2012, pp. 809-846; S. RAGONE, Gli statuti regionali tra contenuti

necessari e contenuti eventuali (con particolare riguardo alle problematiche della definizione della

forma di governo e delle norme programmatiche), in E. ROSSI (a cura di), Le fonti del diritto nei nuovi

statuti regionali, Padova, 2007, p. 88; E.ROSSI,G. MARTINICO, Le norme programmatiche dei nuovi

statuti, in P. CARETTI, M. CARLI, E. ROSSI (a cura di), Statuto della Regione Toscana, Torino, 2005, p. 46. “Lo statuto […] tende a non essere –e non deve essere– semplicemente lo statuto di un ente pubblico. È qualche cosa di più e di diverso, deve costituire la carta di riconoscimento di un intero sistema di cittadini, organizzazioni sociali, organizzazioni delle nostre realtà, istituzioni dei vari livelli del nostro territorio” così M. LOMBARDI, F. MATTEUCCI, P. ZANCA, Lo Statuto regionale: un nuovo

quadro per le istituzioni dell’Emilia-Romagna, in Le Istituzioni del federalismo, 1/2005, p. 14. Più in

generale, sull’autonomia politica delle Regioni non si può che rinviare a T. MARTINES, Studio sull’autonomia politica della Regioni in Italia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1956, pp. 100

diverse classi di soggetti

222

, venendo meno le categorie usate dal testo

costituzionale quali “i poveri” e “gli indigenti”, troviamo: gli anziani

223

, i disabili

224

, i

cittadini a rischio di esclusione sociale

225

, i lavoratori

226

, gli immigrati (verso i quali si

indirizzano specifiche azioni di accoglienza prima, e di integrazione poi)

227

.

222

Donne in gravidanza e bambini (art. 8, co. 1, lett. i), statuto Campania); giovani e persone con disagio (art. 3, co. 1, statuto Marche); giovani, nuclei familiari di nuova formazione e cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali (art. 7, co. 2, lett. g), statuto Lazio); adolescenti (art. 6, co. 2, statuto Lazio).

223

Cfr. artt. 6, co. 2, e 7, co. 1, statuto Lazio (la Regione “tutela il diritto degli anziani ad un’esistenza dignitosa ed indipendente nell’ambito familiare e sociale”); art. 4, co. 1, lett. e), statuto Toscana (“il diritto […] delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva”); art. 6, co. 1, statuto Veneto (“attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza”).

224

Cfr. art. 2, co. 4, lett. o), statuto Lombardia (la Regione “promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità”); art. 4, co. 1, lett. e), statuto Toscana (la Regione persegue “il diritto delle persone con disabilità”), ovvero ‘diversamente abili’ come nell’art. 3 statuto Puglia.

225

Fasce più deboli della popolazione a causa di diseguaglianza e disagio: art. 6, statuto Campania (“Promuove l’elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l’inserimento dei disabili nella società e nel lavoro”, co. 2, “La Regione promuove l’effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali”, co. 6); art. 9, co. 2, statuto Piemonte (infanzia, minori, anziani e i diversamente abili); art. 4, co. 5, statuto Lombardia.

226

Il riferimento al lavoro trova, insieme al tema delle pari opportunità e dell’immigrazione, uno spazio di primo piano nelle carte statutarie, rendendo sicuramente più concreto il diritto al lavoro ex art. 4 Cost. (cfr., in tal senso, E.CATELANI, Presentazione della ricerca, in E.CATELANI, E.CHELI

(a cura di), I princìpi negli statuti regionali, Bologna, 2008, p. 14): la Regione “tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l’innovazione economica e sociale; valorizza l’imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando la salubrità degli alimenti; promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale” (art. 7, co. 5, statuto Abruzzo), “in armonia con i princìpi della Costituzione italiana e dell’Unione europea, opera per: a) tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la loro libertà di opinione, di organizzazione e di iniziativa sindacale; b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, adeguatamente retribuita, sulla base dei princìpi di cui agli articoli 36 e 37 della Costituzione; c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa; d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale” (art. 4 statuto Emilia-Romagna), “riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto” (art. 6, co. 5, statuto Lazio); “sostiene il lavoro in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona; opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza, equa redistribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza possedute” (art. 2, co. 4, lett. c), statuto Lombardia), “il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all’istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza” (art.

Non mancano, inoltre, i diritti che, avendo come parametro di riferimento il

mero testo costituzionale, risultano essere ‘nuovi’

228

: diritto all’acqua e al suo

carattere pubblico

229

, diritti del consumatore

230

, diritto allo sport

231

, diritto

4, co. 1, lett. a), statuto Toscana). Alcune, anche le disposizioni che guardano al tema del lavoro dall’ottica del suo ingresso e tese a garantire le pari opportunità tra uomini e donne attraverso programmi, leggi ed azioni positive: la Regione “adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro” (art. 6, co. 1, statuto Abruzzo).

227

Questa, sicuramente, la categorie di soggetti deboli ai quali è riconosciuta maggiore tutela e ‘presenza’ nei nuovi statuti; alle persone immigrate sono dedicate ampie e molteplici articoli che li riguardano in modo esclusivo: “La Regione persegue l’accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l’integrazione sociale in base ai princìpi del pluralismo delle culture”, cfr. l’art. 7. co. 7, statuto Abruzzo; l’art. 2, co. 1, lett. f), statuto Emilia-Romagna (“il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”); l’art. 2, co. 4, lett. h), statuto Lombardia (“promuove politiche di piena integrazione”); l’art. 8, co. 2, statuto Umbria (“La Regione riconosce il valore umano, sociale e culturale della immigrazione e favorisce il pieno inserimento nella comunità regionale delle persone immigrate”). Lo statuto della Regione Puglia è l’unico che riconosce ai migranti non solo i diritti sociali, ma anche quelli civili, mentre in quello toscano ed umbro si prevede la ‘promozione’ dell’estensione del diritto di voto: art. 3, co. 6, statuto Toscana (“La Regione promuove, nel rispetto dei princìpi costituzionali, l’estensione del diritto di voto agli immigrati”); art. 2, co. 1, lett. f), statuto Emilia-Romagna (“assicurando, nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”).

228

Sull’ambiguo utilizzo di questa espressione si rinvia a E. ROSSI, Princìpi e diritti nei nuovi

statuti regionali, cit., p. 71; A. PACE, Problematiche delle libertà fondamentali, Padova, 2003, p. 26;

F. MODUGNO, I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1994, p. 2.

229

Con legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1, è stato modificato l’art. 9 dello statuto della Regione Abruzzo con la conseguenza che, ora, l’art. 9 è rubricato “Il territorio, l’acqua, l’ambiente e i parchi” e nel suo primo comma si specifica che la Regione “assicura il carattere pubblico dell’acqua, quale bene comune dell’umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future”; l’art. 8, co. 2, statuto Veneto, precisa che “La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d’acqua quale diritto alla vita”; l’art. 3 statuto Emilia-Romagna, “La Regione promuove […] la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l’aria e l’acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico”; l’art. 2, co. 4, lett. k), statuto Lombardia, la Regione “assicura il carattere pubblico dell’acqua, anche a garanzia delle generazioni future”.

230

La Regione: “tutela i consumatori” (art. 7, co. 1, statuto Abruzzo), “opera per tutelare i consumatori nell’esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti” (art. 7, lett. c), statuto Emilia-Romagna), garantisce “i diritti dei consumatori” (art. 6, co. 4, statuto Lazio), “promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative per la tutela dei consumatori” (art. 4, co. 3, statuto Marche), “tutela i consumatori” (art. 5, co. 2, statuto Piemonte), “La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell’informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti” (art. 6, statuto Umbria), “promuove ogni utile iniziativa per favorire “l’adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori” (art. 8, co. 1, lett. q), statuto Campania).

231

La Regione “promuove […] lo sport” (art. 8, co. 1, statuto Abruzzo) e “ogni utile iniziativa per favorire […] la pratica delle attività sportive” (art. 8, co. 1, lett. v), così come riconosce “il diritto allo sport” (art. 6, co. 1, lett. e), statuto Emilia-Romagna) “incentiva lo sviluppo dell’attività sportiva,

all’informazione

232

, diritto alla vita

233

. Più che singolare, sempre rispetto alla