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l’uguaglianza e la tolleranza 165 ; più precisamente, questi richiami ‘allo stare insieme’ –che appartiene alla Repubblica italiana così come delineata dalla Costituzione del

1947– si rinvengono nei Preamboli, oltre che dello statuto ligure, degli statuti delle

Regioni Emilia-Romagna

166

, Marche

167

e Piemonte

168

. Gli altri statuti si aprono,

165

Tale riferimento è presente anche nel corpo più propriamente statutario, nel quale si ricorda, alla Comunità regionale, che essa è “nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui princìpi e valori della Costituzione” art. 2, co. 1, statuto Abruzzo. Fra gli altri valori richiamati dagli statuti, vi sono quelli al manifesto di Ventotene (art. 3, co. 1, statuto Lazio) e alle radici cristiane (art. 4, co. 3, statuto Campania) oltre che civili (art. 2, co. 4, lett, f), statuto Lombardia).

166

La Regione Emilia-Romagna “si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e si basa sui princìpi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall’Unione europea; consapevole del proprio patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso e dei princìpi di pluralismo e laicità delle istituzioni, opera per affermare: a) i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni; b) il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale; c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori; promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le organizzazioni della società; riconosce e favorisce l’autonomia degli Enti e delle comunità locali; opera per la rappresentanza trasparente degli interessi e per la coesione sociale. Opera per preservare le risorse naturali a beneficio della intera società regionale e delle generazioni future. Consapevole del mutato quadro istituzionale che ha visto attribuire alla Regione un ruolo completamente nuovo nell’ambito della funzione legislativa esercitata dalla Repubblica, persegue la valorizzazione degli ambiti di autonomia previsti dalla Costituzione, nel quadro dell’unità e indivisibilità della Repubblica”.

167

“Il Consiglio regionale delle Marche nell’adottare il presente statuto si ispira al patrimonio storico del Risorgimento, ai valori ideali e politici della Repubblica nata dalla Resistenza, ai princìpi di libertà, pluralismo e autonomia già sostenuti in seno all’Assemblea costituente dalle forze laiche e cattoliche regionaliste, alla tradizione laica e alla matrice religiosa che hanno segnato la storia delle Marche. Il Consiglio regionale delle Marche promuove, sostiene e difende, in armonia con la Costituzione, con la Carta dei diritti dell’Unione europea e con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; promuove, sostiene e difende i diritti fondamentali della persona, il loro libero esercizio e la solidale convivenza tra le diverse popolazioni. Il Consiglio regionale delle Marche si impegna a garantire livelli di partecipazione politica e condizioni di vita adeguate ai bisogni della comunità, assumendo responsabilità e doveri anche nei confronti delle generazioni future”.

168

“Il Piemonte, Regione autonoma nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei princìpi dell’Unione europea, ispirandosi ai princìpi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamando la sua fedeltà alla Carta costituzionale fondata sui valori propri della Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro Paese; riaffermando il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza, all’uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione, coerentemente al rispetto della dignità della persona umana e dei valori delle sue Comunità; perseguendo per la sua storia multiculturale e religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale, nel rispetto della laicità delle Istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni; riconoscendo che attraverso gli enti locali, le autonomie funzionali, le formazioni sociali, culturali,

invece, direttamente con il Titolo I, rubricato “Le disposizioni di principio”

169

,

“Disposizioni generali”

170

o, più semplicemente, “Principi”

171

(a volte con

l’aggettivazione di “fondamentali”

172

o di “generali”

173

) ovvero intitolato

politiche ed economiche si realizza la partecipazione dei cittadini alle funzioni legislative e amministrative secondo il principio di sussidiarietà; promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il suo territorio; promuovendo, nel rispetto della vocazione del territorio, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia dei beni naturalistici e assicurando il riconoscimento dei diritti degli animali; assumendo, come valori fondanti, l’educazione alla pace e alla nonviolenza; la cultura dell’accoglienza, della coesione sociale e della pari dignità di genere; l’integrazione e la cooperazione tra i popoli; operando a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia; adotta il presente statuto regionale”.

169

Da questa nota in poi, si riportano le rubriche di ogni singolo articolo presente nel Titolo o nel Capo preso in considerazione, per rendere palese il ‘disordine’ con il quale sono stati redatti i Titoli che ospitano contenuti normativi difficilmente accomunabili da una eguale ratio. Il Titolo dello statuto Regione Marche è composto da 12 articoli riguardanti: la Regione; i princìpi; la pace e la collaborazione internazionale; l’Europa; la garanzia dei diritti; l’uguaglianza tra uomini e donne; l’ordinamento sociale ed economico; la cultura, lo sport, l’arte e la scienza, la scuola e l’università; il territorio, l’ambiente e i parchi; la sussidiarietà; la concertazione e la partecipazione politica.

170

Il Capo dello statuto della Regione Liguria è diviso in Capi, il primo dei quali è composto da 5 articoli: costituzione della Regione; princìpi dell’ordinamento e della azione regionale; collaborazione istituzionale; rapporti con l’Unione europea; rapporti internazionali.

171

Il Titolo dello statuto Regione Veneto ha il Titolo I (“Il Veneto”) suddiviso in Capi di cui il primo è rubricato “Principi” ed è suddiviso in 10 articoli: la Regione Veneto; autogoverno del popolo veneto; autonomia della Regione Veneto e degli enti locali; la Regione del Veneto e l’Unione europea; princìpi fondamentali; diritti e obiettivi delle politiche regionali; principio di responsabilità; patrimonio culturale e ambientale; partecipazione; principio di libera iniziativa economica. Il Titolo dello statuto Regione Puglia, il cui Titolo I è suddiviso in 7 articoli non intitolati, richiama, fra gli altri, il rispetto della dignità, dei diritti e della libertà della persona umana, la tutela delle differenze e la promozione delle minoranze linguistiche. Ai nostri fini è utili richiamare, però, anche il Titolo II rubricato “Compiti e finalità” composto a sua volta dagli artt. da 8 a 12: la Regione tutela e promuove la qualità della vita dei cittadini e incentiva lo sviluppo dell’economia pugliese oltre a valorizzare e tutelare l’artigianato. Lo statuto Emilia Romagna, che, più precisamente, si intitola “I principi”, è composto da 13 articoli: elementi costitutivi della Regione; obiettivi; politiche ambientali, politiche del lavoro; politiche economiche; politiche sociali; promozione dell’associazionismo; le autonomia locali; le formazioni sociali; sviluppo dei territori; ordinamento europeo e internazionale; partecipazione della Regione e alla formazione e all’attuazione del diritto comunitario; attività di rilievo internazionale della Regione.

172

Il Titolo dello statuto Regione Basilicata è composto da 9 articoli: la Regione, princìpi e finalità, uguaglianza e pari dignità sociale, tutela dei diritti sociali, pari opportunità, la sussidiarietà e le autonomie, la salvaguardia dell’identità della Regione, la tutela dei diritti economici, rapporti con le regioni, internazionali e con l’Unione europea. Nello statuto della Regione Calabria, il Titolo I è composto da 3 articoli: la Regione Calabria; princìpi e finalità; rapporti interregionali con l’Unione europea e con altri Stati. Nello statuto Regione Lazio il Titolo è, invece, composto da 9 articoli: la regione Lazio; territorio e capoluogo; unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità; concorso degli enti locali; Roma capitale; diritti e valori fondamentali; sviluppo civile e sociale; sviluppo economico; valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Il Titolo dello statuto Regione Piemonte è suddiviso in ben 15 articoli: la regione Piemonte, autonomia e partecipazione; principio di sussidiarietà; programmazione;

“Dichiarazioni identitarie”

174

o, molto più semplicemente, “La Regione Toscana”

175

,

composto da un numero variabile di articoli che va dai due dello statuto calabrese ai

diciannove di quello umbro.

I nuovi statuti contengono quantitativamente un numero di norme di principio