un diritto fondamentale della persona e dei popoli negli artt. 3, co. 1, statuto Abruzzo, e 4, co. 1, statuto Umbria.
191
Cfr. art. 2, co. 2, lett. a) e d), statuto Calabria (La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi “a) l’effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana” e “la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive”); art. 4, co. 2, statuto Campania (“La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l’uguaglianza e la libertà dei cittadini”); art. 2, co. 1, lett. b), statuto Emilia-Romagna (“La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi: […] il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio”); art. 2, co. 2, statuto Liguria (la Regione “assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei princìpi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini”). Cfr., anche, l’art. 5, co. 1, statuto Umbria, che amplia l’articolo costituzionale facendovi rientrare qualsiasi tipo di cause di diseguaglianza: “La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l’origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”); art. 5, co. 6, statuto Veneto, che, a differenza di quanto avviene per gli altri articoli riportati in nota accentua i limiti all’appartenenza regionale: “La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti”.
192
Art. 8, co. 1, statuto Abruzzo “La Regione promuove la cultura, lo sport, l’arte e la scienza; […] cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali”. Similmente anche l’art. 2, co. 2, lett. s), statuto Calabria (la Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento della “salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione”, che, però, è, evidentemente, qualcosa in meno della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” ex art. 117, co. 3, Cost.); art. 9, co. 1, statuto Abruzzo (“La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l’ambiente, la biodiversità e le risorse genetiche autoctone, l’assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove l’integrazione dell’uomo nel territorio; promuove e garantisce la cultura”). Cfr., anche, art. 2, co. 2, lett. r) ed s), statuto Calabria (La Regione ispira la sua azione, fra le altre, al raggiungimento dei seguenti obiettivi “la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell’ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale” e “la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l’identità culturale della Calabria in Italia e all’estero”); art. 8, co. 1, lett. g), statuto Campania (“la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l’interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l’incremento della cooperazione scientifica internazionale”); art. 9, co. 2, statuto Lazio (“Nel rispetto delle norme
di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e l’assetto storico dei centri cittadini”); art. 4, co. 3, statuto Marche (“La Regione promuove con azioni positive la ricerca, l’innovazione tecnologica e il progresso culturale. Riconosce il ruolo centrale del sistema universitario”). Con riguardo specifico alla tutela dell’ambiente (intesa in modo molto ampio) ed oltre a quanto già riportato più sopra, cfr. art. l’art. 3 statuto Emilia-Romagna (“La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, la salute delle persone e la tutela dell’ecosistema, anche alle generazioni future, promuove: a) la qualità ambientale, la tutela delle specie e della biodiversità, degli habitat, delle risorse naturali; la cura del patrimonio culturale e paesaggistico; b) la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l’aria e l’acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e riutilizzo; c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive europee; d) la ricerca e l’uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili; e) la sicurezza e l’educazione alimentare; f) l’integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di governo; g) la valutazione dei costi e dei benefici dell’attività umana sull’ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo alla capacità di carico dell’ambiente; h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e disincentivi”); art. 9, co. 1, statuto Lazio (“La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria”); art. 2, co. 2, lett. i), statuto Liguria (la Regione “opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile”); art. 6, co. 1, statuto Piemonte (“La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d’inquinamento, sostiene la ricerca e l’uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei”); art. 2, co. 4, lett. k), statuto Lombardia, (la Regione “tutela l’ambiente e preserva risorse naturali, protegge la biodiversità […], cura la salubrità dell’aria e dell’acqua, assicura il carattere pubblico dell’acqua, anche a garanzia delle generazioni future”); art. 5, co. 2, statuto Marche (“la Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell’ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future”); art. 4, co. 1, lett. l), statuto Toscana (la Regione persegue “il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità”); art. 11, commi 1 e 2, statuto Umbria (“La Regione riconosce l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. 2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono”).
193
Cfr. art. 7, co. 2, lett. b), statuto Lazio, (la Regione “riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell’adempimento della sua funzione sociale”); art. 2, co. 4, lett. b), statuto Lombardia (la Regione“tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali”); art. 4, co. 1, lett. g), statuto Toscana (la regione persegue “la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio, in particolare mediante adeguate misure di sostegno alla funzione educativa e di cura dei figli e degli anziani”). Una disposizione che richiama il concetto di famiglia fondata sul matrimonio, ma allo stesso tempo apre al riconoscimento alle coppie omosessuali, si ritrova nell’art. 8, co. 1, lett. b), statuto Campania, che recita “l’accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti”, ma, anche e soprattutto, nella lett. e): “il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed