• Non ci sono risultati.

CAPITOLO 2 UNA CORNICE NORMATIVA IN CONTINUA EVOLUZIONE

2.7 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LIMITATRICI

Numerosi sono stati negli ultimi anni gli interventi del legislatore diretti a contenere il fenomeno della proliferazione delle società partecipate dalle amministrazioni locali. La tecnica utilizzata dal legislatore per perseguire la predetta finalità è stata, in un primo momento, quella di introdurre divieti di costituzione di società o obblighi di dismissione delle partecipazioni o di privatizzazione per limitare la possibilità per le amministrazioni locali di avvalersi dello strumento societario per svolgere servizi ed attività di loro competenza.70

Tale tecnica è stata abbandonata dalla legge di stabilità 2014 che, infatti, ha abrogato gran parte delle disposizioni volte a impedire la costituzione o la partecipazione degli enti locali a società.

In particolare è stato abrogato il comma 32 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, in questo mono sono venute meno le disposizioni che vietavano ai comuni fino a 30 mila abitanti la costituzione di nuove società e il mantenimento, salvo alcune espresse deroghe, delle partecipazioni in società già costituite, nonché la possibilità per i comuni con popolazione tra i 30 mila e i 50 mila abitanti di mantenere più di una partecipazione.

Sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. 95/2012. A seguito di tale abrogazione sono venute meno le disposizioni che imponevano lo scioglimento o la privatizzazione delle società strumentali che avevano realizzato nel 2011 un fatturato superiore al 90% per i servizi forniti agli enti controllanti e che escludevano dallo scioglimento o dalla privatizzazione le predette società solamente se ricorrevano specifiche caratteristiche indicate nel comma 3-bis o se venivano predisposti appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione ai sensi del comma 3 sexies, in entrambi i casi previo parere vincolante, rispettivamente, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi;

Ed infine sono stati abrogati i commi da 1 a 7 dell’art. 9 del citato D.L. 95/2012. A seguito di tale abrogazione sono venute meno le disposizioni, peraltro, già in parte superate in virtù della sentenza della Corte costituzionale 296/2013, che imponevano agli enti locali la soppressione, l’accorpamento o la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20% di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica e che stabilivano il divieto per gli enti locali di costituirne di nuovi.

Nell’abrogare le disposizioni che vietavano o limitavano la possibilità per le amministrazioni pubbliche locali di avvalersi di società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta per gestire servizi pubblici e strumentali, la Legge 147/2013 ha, però, imposto alle stesse società, a decorrere dal 2014, di concorrere “alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza” (comma 553, art. 1).

Ciò non ha comportato, tuttavia, l’assoggettamento degli organismi partecipati al patto di stabilità interno, com’era previsto dalla precedente normativa, le cui disposizioni peraltro mai applicate a causa della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, sono state tutte abrogate dalla legge di stabilità 2014.

Le modalità scelte dal legislatore per fare sì che gli organismi partecipati dagli enti locali realizzino gli obiettivi di finanza pubblica sono, invero, altre. In primo luogo, è stata prevista, per i servizi pubblici locali, l’individuazione di parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 della l. 196 del 2009, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di

riferimento sono, invece, costituiti dai prezzi di mercato (comma 553, art. 1, l. 147/2013).

La legge di stabilità 2014 ha, poi, introdotto specifiche misure finalizzate ad evitare che il perpetuarsi di gestioni in perdita possa ripercuotersi negativamente sugli obiettivi di finanza pubblica, che, come si è visto, gli organismi partecipati dagli enti locali sono tenuti a realizzare, proprio attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza. A tal fine è stata prevista la costituzione di un fondo di accantonamento da parte delle pubbliche amministrazioni locali, che detengono partecipazioni in società le quali presentino un risultato negativo o saldo finanziario negativo.71

La legge di stabilità del 2014 ha, tuttavia, introdotto una nuova ipotesi di soppressione delle società partecipate fondata, però, non più, com’era nelle ipotesi contemplate dalle disposizioni abrogate, su criteri meramente soggettivi, ma su un criterio oggettivo. Ai sensi del comma 555 dell’art. 1 della Legge 147/2014 devono, infatti, essere poste in liquidazione, a decorrere dall’esercizio 2017, le società partecipate di cui al comma 554, diverse da quelle che esercitano servizi pubblici locali, che abbiano conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque anni precedenti. 71 N. Fiorenzo (a cura di), Guida normativa per l’amministrazione locale, Maggioli 2015, pag. 411

La norma ha l’evidente scopo di eliminare le società partecipate da pubbliche amministrazioni locali strutturalmente deficitarie e che costituiscono un peso per la finanza pubblica .

Le società in questione, tra le quali non sono comprese le società che esercitano servizi pubblici locali, che si trovano nella condizione suddetta, devono essere poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio, entro il predetto termine, della procedura di liquidazione, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Inoltre è opportuno rilevare che nella Legge 147/2013 vi sono altre disposizioni dirette a favorire lo scioglimento volontario delle società partecipate da enti locali o la loro privatizzazione.72