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AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E AGGREGAZIONI

CAPITOLO 3 L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO

3.4 AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E AGGREGAZIONI

Con riferimento alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, le disposizioni della legge di stabilità 2015 rendono più stringente il percorso delle aggregazioni.

La promozione dei processi di aggregazione è necessaria in quanto le dimensioni ridotte delle partecipate che operano nei servizi pubblici locali a 106 F. Di Cristina, Un programma di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. 4, 2014, pag. 1174

rete di rilevanza economica non permettono di sfruttare adeguatamente i rendimenti di scala. La strategia proposta per rendere più efficiente il settore individua come leva fondamentale la spinta all'aggregazione di imprese e alla crescita dimensionale. L'attivazione del processo di aggregazione tra imprese potrebbe nel tempo portare a una riduzione del numero di operatori di circa l'80-90%.107

L’obiettivo può essere raggiunto mediante l’organizzazione dell’affidamento del servizio su aree territoriali piuttosto ampie in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile alle piccole imprese la formulazione dell’offerta senza che ciò faccia perdere di vista le specificità del servizio.

In tal senso è ribadita l’obbligatorietà della partecipazione agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.).

La finanziaria valorizza la figura degli ATO, costituiti per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, di dimensione almeno provinciale, istituiti dalle regioni, prevedendo l'obbligatorietà dell'adesione degli enti locali.

107 F. Di Cristina, Un programma di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. 4, 2014, pag. 1174 Il 62% degli erogatori di servizi nei comparti elettrico, del gas, del servizio idrico e dei rifiuti, infatti, è rappresentato da piccole imprese, concentrate in prevalenza nelle regioni meridionali. Sebbene in tutti i settori considerati lo sfruttamento dei rendimenti di scala sarebbe utile ad accrescere la redditività, il programma propone la costituzione di ambiti territoriali ottimali differenziati per tipo di servizio.

Infatti un ruolo importante in questo ambito spetta alle regioni che devono redigere una relazione che dia conto dei motivi e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. Le loro deliberazioni sono validamente assunte senza necessità di ulteriori validazioni da parte degli organi degli enti locali.

La relazione, oltre a certificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, deve motivarne le ragioni, con particolare richiamo agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

La relazione deve contenere, in merito alle infrastrutture da realizzare da parte dell’affidatario, un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio.108 Il piano economico-finanziario, proprio per l’importanza che

riveste ai fini della tutela economica e patrimoniale dell’affidatario, deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso o da una società di revisione.

108 F. Narducci (a cura di), Guida normativa per l’amministrazione locale, Maggioli 2015, pag. 413

Nel caso in cui l’affidamento rivesta le caratteristiche dell’in house providing, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota parte nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

A seguito dell’aggregazione delle società partecipate, la gestione dei servizi fino alle scadenze previste viene mantenuta in capo al nuovo soggetto economico.

La norma prevede ancora che sia accertato il permanere delle condizioni di equilibrio economico finanziario e dei criteri qualitativi. In caso contrario, si dovrà procedere alla loro rideterminazione prolungando se del caso anche le scadenze delle concessioni, salvo la verifica effettuata dall’Autorità di regolazione competente.

Il nuovo comma 4 dell’articolo 3 bis della Legge 148/2011, stabilisce che, fatti salvi i finanziamenti già assegnati, a decorrere dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali (ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione) e relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono attribuiti solo agli enti di governo degli ambiti o dei bacini

territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo.

Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica.

La differenza rispetto la precedente previsione normativa è evidente giacché essa riteneva sufficiente che l’Autorità di vigilanza del settore competente verificasse solo l’efficienza gestionale mentre ora l’Autorità di vigilanza deve attestare anche la qualità del servizio reso sulla base dei parametri posti dalla medesima Autorità.

Nel caso quest’ultima non dovesse essere istituita, sarà l’ente di governo dell’ambito nei settori in cui l’Autorità di regolazione non sia stata istituita a compiere l’attestazione.

Un ulteriore incentivo alla razionalizzazione, deriva dal fatto che i proventi delle dismissioni, se non utilizzati per acquisto di nuove partecipazioni, vengono automaticamente escluse dal patto di stabilità e di crescita.109

109 F. Narducci (a cura di), Guida normativa per l’amministrazione locale, Maggioli 2015, pag. 413