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Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Commi 94-96 (Acceleratore degli investimenti regionali)

(Acceleratore degli investimenti regionali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, aumenta le facoltà assunzionali delle regioni che attivano

misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.

Nello specifico, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le regioni possono procedere, per il

triennio 2019-2021, all’assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive, di un contingente

massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle

procedure disciplinate dal Codice dei contratti.

Le suddette assunzioni sono realizzate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono esclusi dall’applicazione della

disposizione secondo cui le amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato nel

limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le assunzioni avverranno nei limiti della

dotazione organica e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente

e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere facoltativo delle assunzioni e che la norma non deroga

alle regole del pareggio di bilancio regionale, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi 97-101

(InvestItalia)

Il comma 97 demanda ad apposito D.P.C.M. l'istituzione di una Struttura di missione, denominata

"InvestItalia", per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri di coordinamento delle

politiche del governo e dell'indirizzo politico e amministrativo in materia di investimenti pubblici e privati.

Il comma 98 attribuisce alla struttura compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di

riammodernamento delle infrastrutture delle PP.AA.; di verifica degli stati di avanzamento dei progetti; di

elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico e di soluzioni operative in materia di investimento in

collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri; ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o

giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 99 consente di assegnare a "InvestItalia” un contingente di personale, anche estraneo alla P.A.,

dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino

pubblicità, imparzialità e trasparenza delle selezioni.

Il comma 100 stabilisce che InvestItalia, posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, opera

anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 109 del

2018.

Il comma 101 autorizza per l'attuazione dell'articolo e per lo svolgimento dei compiti di “InvestItalia” una

spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza

pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Maggiore spesa corrente 25 25 25 15 25 25 15 25 25

La RT chiarisce che le risorse stanziate per la struttura di missione “InvestItalia” sono

destinate, per la parte più rilevante, all'assolvimento di compiti di analisi e valutazione di

programmi di investimento e di progetti infrastrutturali, di elaborazione di studi di fattibilità

e di verifiche, e all'adozione di misure per il potenziamento della capacità espansiva degli

investimenti pubblici, compresa ogni attività o funzione demandata alla struttura stessa dal

Presidente del Consiglio dei ministri. Solo una parte ridotta dell'autorizzazione di spesa è

destinata al limitato contingente di personale, anche estraneo alla P.A, che per elevata

qualificazione scientifica e professionale è chiamato a collaborare nella struttura, in numero

ristretto e funzionale alle sue esigenze di operatività.

Al riguardo, pur essendo fissato un limite di spesa si osserva che non sono desumibili né

dalle norme né dalla RT i singoli fattori di spesa, limitandosi la RT ad affermare che solo

una parte ridotta sarà destinata a spese di personale. Pertanto, andrebbero fornite più

puntuali informazioni circa le varie componenti di spesa, come le spese per consulenze e

studi, dotazioni strumentali, eventuali oneri per locazione immobili; in particolare per

quanto riguarda il personale, andrebbe indicato il numero ipotizzabile e il relativo

trattamento economico. Le maggiori informazioni sono necessarie anche per chiarire gli

effetti di impatto sui saldi che risultano attenuati nel primo anno di attuazione su fabbisogno

e indebitamento.

Comma 102

(Rifinanziamento Nuova Sabatini)

Il comma 102 rifinanzia con 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2020-2023 e 48 milioni di euro per il 2024 la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione

e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo

statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo

statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la

concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla

legge di bilancio per il 2018.

Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno rientrano nelle

disponibilità complessive della misura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza

pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Maggiore spesa c. capitale 48 96 96 48 96 96 48 96 96

La RT illustra la disposizione e il funzionamento per grandi linee della c.d. Nuova

Sabatini.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 103

(Potenziamento Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione

degli investimenti in Italia)

Il comma 103 autorizza la spesa di ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni per il 2020 per il

potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti

in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l’attuazione del Piano medesimo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza

pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Maggiore spesa c. capitale 90 20 90 20 90 20

La RT si limita ad illustrare la norma e le finalità del Piano.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Comma 104

(Rifinanziamento contratti di sviluppo)

Il comma 104 rifinanzia con 5 milioni di euro per l’anno 2019 e con 75 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2020 e 2021 lo strumento dei contratti di sviluppo, misura di incentivazione per le imprese che

intendano realizzare investimenti di grande dimensione in determinati settori.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza

pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Maggiore spesa c. capitale 5 75 75 5 75 75 5 50 50

La RT, dopo aver illustrato le finalità e il funzionamento dello strumento in esame, stima

che le risorse stanziate dalla norma in commento potrebbero essere utilizzate in ragione di

2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolati.

Al riguardo, non vi sono osservazioni in merito alla quantificazione, essendo l'onere

configurato come limite massimo di spesa. In rapporto agli effetti scontati sui saldi, si

osserva che l'asserita ripartizione fra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati (i

primi impattanti sull'indebitamento netto, a differenza dei secondi) scaturisce, come chiarito

in un secondo momento dal Governo, da una stima basata su trend storici effettuata dal

MISE. In rapporto all'impatto sull'indebitamento netto nel 2019, formalmente incoerente

rispetto all'impostazione adottata dalla RT, il Governo ha chiarito che nella fase di primo

rifinanziamento, anche considerato l'esiguo importo e, di conseguenza, la possibilità che

l'incidenza di ciascun progetto sul complesso degli interventi agevolati e di quelli che

beneficiano di un contributo a fondo perduto sia diversa da quella mediamente prevista

negli anni successivi, l'effetto su indebitamento netto è stato valutato di pari importo rispetto

alle risorse disponibili per motivi prudenziali.

Comma 105

(Fondo per la realizzazione dell'IPCEI sulla microelettronica)

Il comma 105 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di

un Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione

dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50

milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per

l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo. I contributi sono erogati a valere sulle risorse del Fondo,

annualmente, sulla base delle richieste corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa

alle spese sostenute.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza

pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Maggiori spese c. capitale 50 50 60 25 50 60 25 50 60

La RT si limita a descrivere la norma e le sue finalità.

Al riguardo, premesso che l’onere è configurato come limite di spesa, si fa presente che

il Governo ha precisato che il più limitato impatto in termini di indebitamento e fabbisogno

per il 2019 deriva dal fatto che l'utilizzazione delle risorse del Fondo è subordinata all'avvio

delle attività inerenti al progetto.

Per quanto attiene agli effetti riferiti agli anni dal 2022 al 2024, ovviamente non compresi

nel prospetto riepilogativo, andrebbe acquisita conferma che tale effetti (100 milioni annui)

trovino comunque compensazione nella proiezione ultra-triennale degli effetti ascritti al

disegno di legge di bilancio in esame.

Commi 106-107

(Rifinanziamento Fondo crescita sostenibile)

Il comma 106 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 la

dotazione del Fondo crescita sostenibile destinando tali risorse al finanziamento degli interventi di

riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non

complessa.

Il comma 107 demanda ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico il riparto delle risorse

fra le situazioni di crisi industriale complessa e le altre situazioni di crisi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza

pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Maggiore spesa c. capitale 100 50 100 50 33 16

La RT afferma che è necessario integrare le residue risorse disponibili per l’intervento in

questione e ipotizza che, nell'ambito dello stanziamento, 67 milioni di euro per il 2019 e 34

per l’anno 2020 verranno destinati all’erogazione di finanziamenti agevolati, mentre 33

milioni di euro per il 2019 e 16 milioni di euro per il 2020 saranno destinati all’erogazione

di contributi a fondo perduto.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo sull'origine

della ripartizione delle risorse fra finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto

presentata dalla RT, riflessasi sulla contabilizzazione degli effetti finanziari nel prospetto

riepilogativo.

Commi 108-112

(Investimenti in capitale di rischio)

Il comma 108 autorizza lo Stato a sottoscrivere, tramite il MISE, speciali classi di quote o azioni di uno o

più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 109 consente la predetta sottoscrizione da parte dello Stato anche unitamente ad altri investitori

istituzionali, pur se privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi

di investimento.

Il comma 110 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità d'investimento dello

Stato, nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato.

Il comma 111 istituisce presso lo stato di previsione del MISE un Fondo di sostegno al Venture Capital

con una con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per finanziare le operazioni di sottoscrizione di cui sopra.

Il comma 112 modifica la definizione di fondi di Venture Capital, contenuta nell’articolo 31 del

decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo che siano definiti FVC gli organismi di investimento collettivo del

risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso che investono almeno l’85% del valore degli

attivi in piccole e medie imprese non quotate. Viene altresì ampliata la platea delle imprese destinatarie dei

FVC, attraverso l’eliminazione di alcuni dei requisiti che queste, secondo la normativa vigente, debbono

possedere.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza

pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Maggiore spesa c. capitale 30 30 30 30 30 30

La RT individua la finalità dell’intervento nel supporto agli istituti nazionali di

promozione nella loro attività di fund raising sui Fondi di VC nei confronti di investitori

istituzionali, pubblici e privati.

Quanto alla modifica della definizione dei Fondi Venture Capital, che di fatto si risolve

in un'estensione della platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni concesse agli

interventi di venture capital, la RT afferma che non incide direttamente sulla disposizione di

natura fiscale rappresentata dal comma 4 dell’articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011,

recante l’esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione a FVC. La RT stima che le

disposizioni non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nel bilancio

dello Stato, in considerazione del limitato mercato del Venture Capital, legato al fattore di

rischio, nonché del fatto che esistono altri strumenti che assicurano rendimenti esenti a

fronte di forme di investimenti finanziari.

Al riguardo, mentre non si hanno osservazioni da formulare circa gli effetti

dell'autorizzazione di spesa, si rileva che sull'estensione della platea dei beneficiari delle

agevolazioni fiscali esistenti nel settore dei FVC andrebbe fornito un supplemento

d'informazioni, che consenta di verificare l'apodittica affermazione della RT secondo la

quale non si registreranno effetti apprezzabili di minor gettito in considerazione del limitato

mercato di riferimento.

Commi 113-116

(Chiusura del fondo “Balcani”)

Il comma 113 prevede il versamento all’entrata del bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro

delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo di Venture Capital per l’area

balcanica (contabilità n.22050) intestata a Finest SpA

166

.

Il comma 114 dispone che la Finest spa continua a gestire le disponibilità residue insistenti sulla

contabilità speciale limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie

delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni

stesse alle relative scadenze.

Il comma 115 demanda ad un’apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest

spa la disciplina delle modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento

all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle

disponibilità derivanti dai rientri.

Il comma 116 fissa alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il termine per la ricezione

delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza

pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Maggiori entrate

extra-tributarie 2,5

La RT afferma che l’intervento normativo in esame è riconducibile alla constatazione

dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale del Triveneto. Il

Fondo rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate, prevedendo un

accantonamento in via cautelativa di risorse pari a circa 0,8 milioni di euro per la gestione

corrente delle partecipazioni in portafoglio e per il pagamento dei compensi annuali

riconosciuti al soggetto gestore.

Al riguardo, andrebbero fornite assicurazioni circa l'idoneità dell'accantonamento di 0,8

mln di euro conservato sull’apposita contabilità speciale in via cautelativa per garantire

l’operatività del Fondo in esame limitatamente alle operazioni già deliberate, soprattutto alla

luce di quanto emerso nella Relazione della Corte dei conti nel Giudizio di parificazione del

166 Finest S.p.A. è una società partecipata da Friulia S.p.A., finanziaria di sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia,

dall’omologa Veneto Sviluppo S.p.A., dalla Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, da Simest S.p.A. e da alcuni istituti bancari.

rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2017

167

, circa le eventuali esigenze che

dovessero scaturire dal contenzioso in corso e dalle perdite o sofferenze su crediti.

Commi 117-120

(Chiusura del fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”)

Il comma 117 dispone il versamento all’entrata del bilancio statale di 2,5 milioni di euro delle risorse

disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start

up (contabilità n. 5650 “Simest-Fondo Start Up”).

Il comma 118 prevede che la Simest spa continua a gestire le disponibilità residue esistenti sulla

contabilità speciale limitatamente agli interventi già deliberati e alle domande di intervento già pervenutele,

nonché a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati

e ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

Il comma 119 demanda ad un’apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest

spa la disciplina delle modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento

all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle

disponibilità derivanti dai rientri.

Il comma 120 fissa alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il termine per la ricezione

delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza

pubblica.

(milioni di euro) Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Maggiori entrate extra-tributarie 2,5 0 0

La RT rileva che obiettivo della norma è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo e

destinare le relative risorse, pari a 2,5 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. La

scelta viene ricondotta alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del

tessuto imprenditoriale.

Al riguardo, nulla da osservare

168

.

167 Il Fondo, evidenzia la Corte, a fronte di un portafoglio delle partecipazioni detenute da Finest S.p.A. per complessivi

2,58 milioni relativi a 8 società partecipate, presenta crediti in sofferenza per circa 154 mila, perdite su crediti per circa 1,13 milioni e le posizioni in contenzioso, per circa 0,8 milioni, sono relative a procedure di fallimento e concordato preventivo. Per quanto riguarda le partecipazioni dismesse, nel corso del 2017, sono stati incassati circa 78mila euro. Tra le entrate di parte corrente si registra quella relativa ai corrispettivi su partecipazioni per circa

37mila euro. Cfr. Vol. 1, “I conti dello Stato e le politiche di bilancio per il 2017, pag. 516”di giugno 2018.

168 La Corte dei conti, a giugno 2018, nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio

2017 (cfr. Vol. 1, “I conti dello Stato e le politiche di bilancio per il 2017, pag. 553”), ha confermato la ridotta operatività del Fondo già emersa nell’esercizio precedente, segnalando l’assenza nell’anno 2017 di acquisizioni e cessioni da parte di esso. La Corte ha citato in proposito la relazione del MISE che segnalava la formulazione di una proposta per la chiusura del Fondo che avrebbe trovato quanto prima il corretto veicolo normativo. Il portafoglio alla data del 31 dicembre 2017 restava composto da 4 iniziative per un importo complessivo di 0,8 milioni. La Corte ha rilevato come nel 2017 il Fondo presentasse una disponibilità di fine anno sul conto di tesoreria centrale di 3,24

Comma 121

(Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di

Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)

Il comma 121 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per

interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale,

Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e

2021.

Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al

programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, mentre si

rinvia ad un regolamento di attuazione l’individuazione di un organismo competente alla gestione delle

risorse e alla definizione dell'assetto organizzativo per l'uso efficiente delle risorse del Fondo, al fine di

favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati, l'integrazione con i finanziamenti della

ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.

Con lo stesso regolamento saranno definite anche le modalità di contribuzione, su base volontaria, da

parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato

per la successiva riassegnazione in spesa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza

pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Maggiore spesa c. capitale 15 15 15 10 15 15 10 15 15

La RT, oltre ad illustrare la norma, richiama la deliberazione CIPE, della seduta del 25

ottobre 2018, con la quale sono stati assegnati 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi

e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, Blockchain, Internet delle cose) a valere

sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, con contestuale rifinalizzazione delle risorse già

assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e n. 105/2017 relative al piano banda

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