Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
Commi 94-96 (Acceleratore degli investimenti regionali)
(Acceleratore degli investimenti regionali)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, aumenta le facoltà assunzionali delle regioni che attivano
misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
Nello specifico, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le regioni possono procedere, per il
triennio 2019-2021, all’assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive, di un contingente
massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle
procedure disciplinate dal Codice dei contratti.
Le suddette assunzioni sono realizzate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono esclusi dall’applicazione della
disposizione secondo cui le amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le assunzioni avverranno nei limiti della
dotazione organica e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, atteso il carattere facoltativo delle assunzioni e che la norma non deroga
alle regole del pareggio di bilancio regionale, non vi sono osservazioni da formulare.
Commi 97-101
(InvestItalia)
Il comma 97 demanda ad apposito D.P.C.M. l'istituzione di una Struttura di missione, denominata
"InvestItalia", per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri di coordinamento delle
politiche del governo e dell'indirizzo politico e amministrativo in materia di investimenti pubblici e privati.
Il comma 98 attribuisce alla struttura compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di
riammodernamento delle infrastrutture delle PP.AA.; di verifica degli stati di avanzamento dei progetti; di
elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico e di soluzioni operative in materia di investimento in
collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri; ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o
giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 99 consente di assegnare a "InvestItalia” un contingente di personale, anche estraneo alla P.A.,
dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino
pubblicità, imparzialità e trasparenza delle selezioni.
Il comma 100 stabilisce che InvestItalia, posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, opera
anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 109 del
2018.
Il comma 101 autorizza per l'attuazione dell'articolo e per lo svolgimento dei compiti di “InvestItalia” una
spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Maggiore spesa corrente 25 25 25 15 25 25 15 25 25
La RT chiarisce che le risorse stanziate per la struttura di missione “InvestItalia” sono
destinate, per la parte più rilevante, all'assolvimento di compiti di analisi e valutazione di
programmi di investimento e di progetti infrastrutturali, di elaborazione di studi di fattibilità
e di verifiche, e all'adozione di misure per il potenziamento della capacità espansiva degli
investimenti pubblici, compresa ogni attività o funzione demandata alla struttura stessa dal
Presidente del Consiglio dei ministri. Solo una parte ridotta dell'autorizzazione di spesa è
destinata al limitato contingente di personale, anche estraneo alla P.A, che per elevata
qualificazione scientifica e professionale è chiamato a collaborare nella struttura, in numero
ristretto e funzionale alle sue esigenze di operatività.
Al riguardo, pur essendo fissato un limite di spesa si osserva che non sono desumibili né
dalle norme né dalla RT i singoli fattori di spesa, limitandosi la RT ad affermare che solo
una parte ridotta sarà destinata a spese di personale. Pertanto, andrebbero fornite più
puntuali informazioni circa le varie componenti di spesa, come le spese per consulenze e
studi, dotazioni strumentali, eventuali oneri per locazione immobili; in particolare per
quanto riguarda il personale, andrebbe indicato il numero ipotizzabile e il relativo
trattamento economico. Le maggiori informazioni sono necessarie anche per chiarire gli
effetti di impatto sui saldi che risultano attenuati nel primo anno di attuazione su fabbisogno
e indebitamento.
Comma 102
(Rifinanziamento Nuova Sabatini)
Il comma 102 rifinanzia con 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020-2023 e 48 milioni di euro per il 2024 la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione
e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo
statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo
statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la
concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla
legge di bilancio per il 2018.
Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno rientrano nelle
disponibilità complessive della misura.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Maggiore spesa c. capitale 48 96 96 48 96 96 48 96 96
La RT illustra la disposizione e il funzionamento per grandi linee della c.d. Nuova
Sabatini.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 103
(Potenziamento Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione
degli investimenti in Italia)
Il comma 103 autorizza la spesa di ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni per il 2020 per il
potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti
in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l’attuazione del Piano medesimo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Maggiore spesa c. capitale 90 20 90 20 90 20
La RT si limita ad illustrare la norma e le finalità del Piano.
Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.
Comma 104
(Rifinanziamento contratti di sviluppo)
Il comma 104 rifinanzia con 5 milioni di euro per l’anno 2019 e con 75 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 lo strumento dei contratti di sviluppo, misura di incentivazione per le imprese che
intendano realizzare investimenti di grande dimensione in determinati settori.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Maggiore spesa c. capitale 5 75 75 5 75 75 5 50 50
La RT, dopo aver illustrato le finalità e il funzionamento dello strumento in esame, stima
che le risorse stanziate dalla norma in commento potrebbero essere utilizzate in ragione di
2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolati.
Al riguardo, non vi sono osservazioni in merito alla quantificazione, essendo l'onere
configurato come limite massimo di spesa. In rapporto agli effetti scontati sui saldi, si
osserva che l'asserita ripartizione fra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati (i
primi impattanti sull'indebitamento netto, a differenza dei secondi) scaturisce, come chiarito
in un secondo momento dal Governo, da una stima basata su trend storici effettuata dal
MISE. In rapporto all'impatto sull'indebitamento netto nel 2019, formalmente incoerente
rispetto all'impostazione adottata dalla RT, il Governo ha chiarito che nella fase di primo
rifinanziamento, anche considerato l'esiguo importo e, di conseguenza, la possibilità che
l'incidenza di ciascun progetto sul complesso degli interventi agevolati e di quelli che
beneficiano di un contributo a fondo perduto sia diversa da quella mediamente prevista
negli anni successivi, l'effetto su indebitamento netto è stato valutato di pari importo rispetto
alle risorse disponibili per motivi prudenziali.
Comma 105
(Fondo per la realizzazione dell'IPCEI sulla microelettronica)
Il comma 105 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di
un Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione
dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per
l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo. I contributi sono erogati a valere sulle risorse del Fondo,
annualmente, sulla base delle richieste corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa
alle spese sostenute.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Maggiori spese c. capitale 50 50 60 25 50 60 25 50 60
La RT si limita a descrivere la norma e le sue finalità.
Al riguardo, premesso che l’onere è configurato come limite di spesa, si fa presente che
il Governo ha precisato che il più limitato impatto in termini di indebitamento e fabbisogno
per il 2019 deriva dal fatto che l'utilizzazione delle risorse del Fondo è subordinata all'avvio
delle attività inerenti al progetto.
Per quanto attiene agli effetti riferiti agli anni dal 2022 al 2024, ovviamente non compresi
nel prospetto riepilogativo, andrebbe acquisita conferma che tale effetti (100 milioni annui)
trovino comunque compensazione nella proiezione ultra-triennale degli effetti ascritti al
disegno di legge di bilancio in esame.
Commi 106-107
(Rifinanziamento Fondo crescita sostenibile)
Il comma 106 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 la
dotazione del Fondo crescita sostenibile destinando tali risorse al finanziamento degli interventi di
riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non
complessa.
Il comma 107 demanda ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico il riparto delle risorse
fra le situazioni di crisi industriale complessa e le altre situazioni di crisi.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Maggiore spesa c. capitale 100 50 100 50 33 16
La RT afferma che è necessario integrare le residue risorse disponibili per l’intervento in
questione e ipotizza che, nell'ambito dello stanziamento, 67 milioni di euro per il 2019 e 34
per l’anno 2020 verranno destinati all’erogazione di finanziamenti agevolati, mentre 33
milioni di euro per il 2019 e 16 milioni di euro per il 2020 saranno destinati all’erogazione
di contributi a fondo perduto.
Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo sull'origine
della ripartizione delle risorse fra finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto
presentata dalla RT, riflessasi sulla contabilizzazione degli effetti finanziari nel prospetto
riepilogativo.
Commi 108-112
(Investimenti in capitale di rischio)
Il comma 108 autorizza lo Stato a sottoscrivere, tramite il MISE, speciali classi di quote o azioni di uno o
più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.
Il comma 109 consente la predetta sottoscrizione da parte dello Stato anche unitamente ad altri investitori
istituzionali, pur se privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi
di investimento.
Il comma 110 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità d'investimento dello
Stato, nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato.
Il comma 111 istituisce presso lo stato di previsione del MISE un Fondo di sostegno al Venture Capital
con una con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per finanziare le operazioni di sottoscrizione di cui sopra.
Il comma 112 modifica la definizione di fondi di Venture Capital, contenuta nell’articolo 31 del
decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo che siano definiti FVC gli organismi di investimento collettivo del
risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso che investono almeno l’85% del valore degli
attivi in piccole e medie imprese non quotate. Viene altresì ampliata la platea delle imprese destinatarie dei
FVC, attraverso l’eliminazione di alcuni dei requisiti che queste, secondo la normativa vigente, debbono
possedere.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Maggiore spesa c. capitale 30 30 30 30 30 30
La RT individua la finalità dell’intervento nel supporto agli istituti nazionali di
promozione nella loro attività di fund raising sui Fondi di VC nei confronti di investitori
istituzionali, pubblici e privati.
Quanto alla modifica della definizione dei Fondi Venture Capital, che di fatto si risolve
in un'estensione della platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni concesse agli
interventi di venture capital, la RT afferma che non incide direttamente sulla disposizione di
natura fiscale rappresentata dal comma 4 dell’articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011,
recante l’esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione a FVC. La RT stima che le
disposizioni non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nel bilancio
dello Stato, in considerazione del limitato mercato del Venture Capital, legato al fattore di
rischio, nonché del fatto che esistono altri strumenti che assicurano rendimenti esenti a
fronte di forme di investimenti finanziari.
Al riguardo, mentre non si hanno osservazioni da formulare circa gli effetti
dell'autorizzazione di spesa, si rileva che sull'estensione della platea dei beneficiari delle
agevolazioni fiscali esistenti nel settore dei FVC andrebbe fornito un supplemento
d'informazioni, che consenta di verificare l'apodittica affermazione della RT secondo la
quale non si registreranno effetti apprezzabili di minor gettito in considerazione del limitato
mercato di riferimento.
Commi 113-116
(Chiusura del fondo “Balcani”)
Il comma 113 prevede il versamento all’entrata del bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro
delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo di Venture Capital per l’area
balcanica (contabilità n.22050) intestata a Finest SpA
166.
Il comma 114 dispone che la Finest spa continua a gestire le disponibilità residue insistenti sulla
contabilità speciale limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie
delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni
stesse alle relative scadenze.
Il comma 115 demanda ad un’apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest
spa la disciplina delle modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento
all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle
disponibilità derivanti dai rientri.
Il comma 116 fissa alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il termine per la ricezione
delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Maggiori entrate
extra-tributarie 2,5
La RT afferma che l’intervento normativo in esame è riconducibile alla constatazione
dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale del Triveneto. Il
Fondo rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate, prevedendo un
accantonamento in via cautelativa di risorse pari a circa 0,8 milioni di euro per la gestione
corrente delle partecipazioni in portafoglio e per il pagamento dei compensi annuali
riconosciuti al soggetto gestore.
Al riguardo, andrebbero fornite assicurazioni circa l'idoneità dell'accantonamento di 0,8
mln di euro conservato sull’apposita contabilità speciale in via cautelativa per garantire
l’operatività del Fondo in esame limitatamente alle operazioni già deliberate, soprattutto alla
luce di quanto emerso nella Relazione della Corte dei conti nel Giudizio di parificazione del
166 Finest S.p.A. è una società partecipata da Friulia S.p.A., finanziaria di sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia,
dall’omologa Veneto Sviluppo S.p.A., dalla Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, da Simest S.p.A. e da alcuni istituti bancari.
rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2017
167, circa le eventuali esigenze che
dovessero scaturire dal contenzioso in corso e dalle perdite o sofferenze su crediti.
Commi 117-120
(Chiusura del fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”)
Il comma 117 dispone il versamento all’entrata del bilancio statale di 2,5 milioni di euro delle risorse
disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start
up (contabilità n. 5650 “Simest-Fondo Start Up”).
Il comma 118 prevede che la Simest spa continua a gestire le disponibilità residue esistenti sulla
contabilità speciale limitatamente agli interventi già deliberati e alle domande di intervento già pervenutele,
nonché a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati
e ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.
Il comma 119 demanda ad un’apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest
spa la disciplina delle modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle
disponibilità derivanti dai rientri.
Il comma 120 fissa alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il termine per la ricezione
delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro) Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Maggiori entrate extra-tributarie 2,5 0 0
La RT rileva che obiettivo della norma è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo e
destinare le relative risorse, pari a 2,5 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. La
scelta viene ricondotta alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del
tessuto imprenditoriale.
Al riguardo, nulla da osservare
168.
167 Il Fondo, evidenzia la Corte, a fronte di un portafoglio delle partecipazioni detenute da Finest S.p.A. per complessivi
2,58 milioni relativi a 8 società partecipate, presenta crediti in sofferenza per circa 154 mila, perdite su crediti per circa 1,13 milioni e le posizioni in contenzioso, per circa 0,8 milioni, sono relative a procedure di fallimento e concordato preventivo. Per quanto riguarda le partecipazioni dismesse, nel corso del 2017, sono stati incassati circa 78mila euro. Tra le entrate di parte corrente si registra quella relativa ai corrispettivi su partecipazioni per circa
37mila euro. Cfr. Vol. 1, “I conti dello Stato e le politiche di bilancio per il 2017, pag. 516”di giugno 2018.
168 La Corte dei conti, a giugno 2018, nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio
2017 (cfr. Vol. 1, “I conti dello Stato e le politiche di bilancio per il 2017, pag. 553”), ha confermato la ridotta operatività del Fondo già emersa nell’esercizio precedente, segnalando l’assenza nell’anno 2017 di acquisizioni e cessioni da parte di esso. La Corte ha citato in proposito la relazione del MISE che segnalava la formulazione di una proposta per la chiusura del Fondo che avrebbe trovato quanto prima il corretto veicolo normativo. Il portafoglio alla data del 31 dicembre 2017 restava composto da 4 iniziative per un importo complessivo di 0,8 milioni. La Corte ha rilevato come nel 2017 il Fondo presentasse una disponibilità di fine anno sul conto di tesoreria centrale di 3,24
Comma 121
(Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di
Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)
Il comma 121 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per
interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale,
Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021.
Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al
programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.
La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, mentre si
rinvia ad un regolamento di attuazione l’individuazione di un organismo competente alla gestione delle
risorse e alla definizione dell'assetto organizzativo per l'uso efficiente delle risorse del Fondo, al fine di
favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati, l'integrazione con i finanziamenti della
ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.
Con lo stesso regolamento saranno definite anche le modalità di contribuzione, su base volontaria, da
parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione in spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Maggiore spesa c. capitale 15 15 15 10 15 15 10 15 15