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Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Commi 23-29 (Tassazione agevolata utili reinvestiti per acquisto beni materiali strumentali e

(Tassazione agevolata utili reinvestiti per acquisto beni materiali strumentali e

incremento occupazione)

Il comma 23 dell’articolo in esame prevede, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2018, un regime opzionale per i soggetti all’imposta su reddito delle società (IRES

63

),

consistente nell’assoggettamento del reddito complessivo netto dichiarato all’aliquota del 15% (cioè aliquota

del 24%

64

ridotta di 9 punti percentuali) per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta

precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione

65

, accantonati a riserve

66

, nei limiti dell’importo

corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del

personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Il comma 24 chiarisce che:

 si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente

conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione;

 rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e

accantonati a riserva, ad esclusione delle riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio

netto con attribuzione ai soci o partecipanti a qualsiasi titolo;

 per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il

completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti

esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione

finanziaria; sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;

 l’ammontare degli investimenti è determinato, per ciascun periodo d’imposta, in base all'importo degli

ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a

61 Cioè: 600*1.000 = 600.000 euro.

62 Cioè: 290.000 euro/600 = 485 euro pro capite.

63 Cioè società ed enti indicati nell’articolo 73 del TUIR.

64 Prevista dall’articolo 77 del TUIR.

65 La precisazione relativa al periodo d'imposta precedente "a quello per il quale è presentata la dichiarazione" è stata

quello in corso al 31 dicembre 2018

67

, deducibili a norma dell'articolo 102 del TUIR

68

, nei limiti

dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad

eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni

strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente

riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali (assunto al netto delle relative quote di ammortamento

già dedotte) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;

 il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta a condizione che sia destinato per

la maggior parte del citato periodo a strutture produttive site nel territorio dello Stato e che si verifichi

l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio delle

attività commerciali, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel

limite dell’incremento complessivo del costo del personale come risultante da particolari voci di

bilancio;

 vi sono specifiche disposizioni per l’incremento del personale nelle società controllate e collegate, per

i lavoratori impiegati nell’esercizio di attività istituzionali, per i nuovi datori di lavoro, per il caso di

impresa subentrante, per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale;

 i datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni dei contratti

collettivi nazioni di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il comma 25 definisce ulteriori modalità di calcolo delle somme agevolabili che andranno considerate

alternativamente tra loro; in particolare:

 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma

degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo la parte degli

utili accantonati a riserva e la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investenti in beni

strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato;

 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo la parte degli utili

accantonati a riserva che eccede l’importo corrisposte alla somma degli investimenti in beni

strumentali e del costo del personale;

 è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali

e del costo del personale dell’esercizio successivo la parte dell’importo corrispondente alla somma

degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a

riserva.

Il comma 26 reca specifiche disposizioni per le società aderenti al consolidato nazionale

69

e per quelle che

esercitano l’opzione per il consolidato mondiale

70

; in ambedue i casi l’importo su cui spetta l’applicazione

dell’aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo in capo ad ogni singolo soggetto partecipante,

è utilizzato dalla società controllate, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del

reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Il comma 27 detta disposizioni per i soggetti che optano per il regime della trasparenza fiscale

71

specificando che l’importo su cui si applica l’aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura

proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili; la quota attribuita e non utilizzata è computata in

aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.

Il comma 28 specifica che il regime agevolato in argomento si applica anche ai fini dell’imposta sul

reddito delle persone fisiche (IRPEF), al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle

società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; in caso di

contabilità semplificata sarà necessario integrare le scritture contabili con apposito prospetto dal quale

67 Il testo è stato così modificato dalla Camera dei deputati. La disposizione originaria del DDL bilancio 2019-2021

faceva riferimento ai beni strumentali materiali "nuovi".

68 Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

69 Di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR.

70 Di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR.

risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le variazioni della riserva. L’IRPEF verrà quindi

determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote

previste suddivise per scaglioni

72

ridotte di nove punti percentuali, partendo dall’aliquota più elevata

(applicabile al reddito complessivo).

Infine, il comma 29 chiarisce che le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri

benefici concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

La RT evidenzia che, ai fini della stima, gli investimenti sono stati ricostruiti in base ai

dati dichiarati relativi all’utilizzo della misura del super-ammortamento e, in assenza di

informazioni, in base ai dati ricavati dai bilanci civilistici relativi alla variazione del totale

delle immobilizzazioni materiali, ad esclusione dei beni immobili e dei veicoli non

strumentali, tra il 2016 e il 2015. Adottando questa metodologia, gli investimenti - tra

super-ammortamento e investimenti civilistici – sono stati stimati in 71,6 miliardi di euro.

L’incremento occupazionale è stato stimato sulla base dei dati IRAP confrontando il

numero dei dipendenti del 2016 rispetto a quelli del 2015; ove si sia registrato un aumento

dei dipendenti, l’incremento occupazionale è stato calcolato come differenza, se positiva, tra

il costo del lavoro 2016 rispetto al 2015. L’ammontare risultante è stato successivamente

ridotto del 10% per neutralizzare l’eventuale incremento contrattuale del costo del lavoro.

Adottando questa metodologia, per i contribuenti società di capitali, l’incremento

occupazionale è stato stimato in circa 25,5 miliardi di euro.

Evidenzia che la norma prevede di agevolare l’intero incremento occupazionale e gli

investimenti in base al piano di ammortamento. Ai fini della stima ipotizza un

ammortamento medio di 5 anni.

In termini di effetti di gettito, il totale investimenti più l’incremento occupazionale

riferibile a contribuenti con reddito imponibile/reddito complessivo (in caso di

partecipazione al consolidato nazionale) risulta di circa 46,6 miliardi di euro; di questi a

regime solo 11,8 miliardi di euro troverebbero capienza. Nei primi anni la quota agevolata

sul reddito imponibile sarà per la maggior parte dovuta all’impatto dell’incremento

occupazionale, per poi andare a regime sulla parte investimento.

Utilizzando il modello di simulazione IRES ha proceduto a stimare e a definire:

 l’andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta (anno 1: una quota

di ammortamento + incremento occupazionale; anno 2: due quote di ammortamento +

incremento occupazionale);

 l’andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta per il solo

incremento occupazionale;

 i differenziali proiettandoli fino al quinto anno e individuando l’anno che contiene

l’intero investimento;

 l’effetto sui contribuenti IRPEF in base al peso relativo degli ammortamenti dei beni

materiali dei contribuenti IRPEF su tutti i contribuenti (13,5%).

(milioni di euro) Competenza 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IRES - agevolata 15% -980,2 -1.330,2 -1.680,1 -2.030,0 -2.030,0 -2.030,0 IRPEF - agevolata 15% -132,7 -180,1 -227,5 -274,9 -274,9 -274,9 Totale -1.112,9 -1.510,3 -1.907,6 -2.304,9 -2.304,9 -2.304,9 (milioni di euro) Cassa 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IRES - agevolata 15% 0,0 -1.715,4 -1.592,6 -1.942,5 -2.292,4 -2.030,0 IRPEF - agevolata 15% 0,0 -232,3 -215,6 -263,0 -310,4 -274,9 Totale 0,0 -1.947,7 -1.808,2 -2.205,5 -2.602,8 -2.304,9

Al riguardo si osserva che il Governo, in risposta alle osservazioni svolte durante

l’esame presso la Camera dei deputati

73

, ha specificato che l’ammontare di 11,8 mld di euro

annui capienti nel reddito imponibile, indicati in RT, possono essere, mediante stima

74

,

distinti in circa 4,9 mln di euro per investimenti (in ragione delle quote di ammortamento) e

6,9 mln di euro per incremento occupazionale

75

. Per quanto riguarda l’IRPEF sottolinea che

la stima indicata in RT è effettuata a livello macro, estendendo gli effetti rilevati sulle

società di capitale in base alla percentuale degli ammortamenti materiali dei contribuenti

IRPEF rispetto all’universo dei contribuenti.

In relazione alla stima presentata in RT ed alle risposte del Governo, si formulano le

seguenti osservazioni:

 non si hanno informazioni in merito alla quota di utili accantonati a riserve disponibili

suddivisa per tipologia di soggetti (soggetti IRES ed IRPEF) che si presume possano

avere differenti propensioni all'accantonamento di quote di utili a dette riserve, con

possibili riflessi in ordine alla stima;

 dalla RT si deduce che solo il 25,32% del totale degli investimenti e dell’incremento

occupazionale potrà trovare capienza

76

nella quota di utili rilevati nel periodo

d’imposta precedente ed accantonata a riserve disponibili. Tale aspetto implica, per

differenza, che circa il 75% del totale del costo degli investimenti e del costo del

personale derivante da incremento occupazionale potrà essere finanziato,

indifferentemente, mediante capitale di prestito o capitale proprio. Nell’ipotesi di

incremento del ricorso a finanziamenti potrà aversi, quale effetto diretto, un aumento

degli interessi passivi dovuti che, a parità di condizioni, potrebbe erodere una parte

della base imponibile IRES/IRPEF con conseguenze in termini di minor gettito di cui

la RT non parrebbe aver tenuto conto;

 la RT, in particolare nella tabella che riporta gli effetti finanziari in termini di

competenza

77

, dopo aver ipotizzato dal 2019 al 2021 un trend in crescita dell'onere, a

73 Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia.

74 Sul punto osserva che il modello di simulazione analizza gli effetti complessivi in quanto, considerata la capienza

del reddito imponibile, l’effetto toltale non è differenziabile con precisione, salvo nel caso dei contribuenti che evidenziano una sola categoria (investimenti o incremento occupazionale).

75 Probabilmente vi è un refuso volendo indicare miliardi e non milioni di euro.

76 Cioè: 11,8 mld/46,6 mld*100= 25,32%.

partire dal 2022 indica un valore stabile nel tempo del minor gettito (pari a 2.030 mln

di euro) derivante dalla spettanza dell'agevolazione associata all’incremento degli

investimenti e dei livelli occupazionali. Tale andamento andrebbe chiarito potendo, in

un certo qual modo, non essere del tutto in linea con l'obiettivo della norma che è

quello di stimolare nel tempo gli investimenti e l'occupazione, attraverso il beneficio

fiscale e, corrispondentemente - anche in conseguenza dell'ipotizzabile effetto volano e

della crescita delle aziende che ne dovrebbe conseguire - potrebbe dar luogo ad

incrementi di anno in anno degli utili da destinare a riserva sui quali poter calcolare

l’aliquota agevolata in esame. Assumere un valore costante potrebbe lasciar intendere,

dopo un primo periodo applicativo, che vi sia una qualche difficoltà per le aziende ad

incrementare la quota di autofinanziamento, rappresentata dall’incremento delle

riserve disponibili; la qual cosa potrebbe di fatto verificarsi in periodi di stagnazione o

di scarsa crescita economica;

 non si forniscono indicazioni a supporto dell’ipotesi, assunta in RT, di un processo di

ammortamento medio di 5 anni; sul punto si rammenta che nella stima della misura del

super-ammortamento

78

richiamata dalla RT stessa, il periodo medio di ammortamento

era stato ipotizzato di 7 anni. Assumere un differente periodo di ammortamento

implicherebbe inevitabilmente una diversa ripartizione del minor gettito erariale negli

anni;

 l’aliquota media marginale IRPEF utilizzata per il calcolo del beneficio in argomento

viene indicata nel 15%, con ciò assumendo - senza conferma circa il riscontro del

valore nelle risultanze derivanti dall’analisi delle dichiarazioni dei redditi - un’aliquota

media marginale (la più elevata, come si legge nell’articolato) pari al 24%

79

;

 nella stima non si rileva un approfondimento relativo alle conseguenze in termini di

posizione fiscale netta, rispetto alla normativa vigente, differenziate a seconda della

tipologia di soggetti interessati: società che partecipano al consolidato nazionale,

società che hanno optato per il consolidato mondiale (comma 26), società con opzione

per la trasparenza fiscale tenendo conto, per queste ultime, in particolare, della

possibilità di trascinare nell’anno successivo la quota non utilizzata dell’importo su cui

spetta l’aliquota ridotta (comma 27). I soggetti indicati infatti potranno adottare

comportamenti differenti in relazione all’effettiva convenienza o meno di optare per il

regime in commento. Una parte della platea (ad esempio i soggetti "consolidati")

potrebbe scegliere di modificare la localizzazione dell’azienda e quindi la propria

residenza fiscale con conseguenze in termini di gettito erariale nonché di livello

occupazionale.

Commi 30-31

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