Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
Commi 23-29 (Tassazione agevolata utili reinvestiti per acquisto beni materiali strumentali e
(Tassazione agevolata utili reinvestiti per acquisto beni materiali strumentali e
incremento occupazione)
Il comma 23 dell’articolo in esame prevede, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018, un regime opzionale per i soggetti all’imposta su reddito delle società (IRES
63),
consistente nell’assoggettamento del reddito complessivo netto dichiarato all’aliquota del 15% (cioè aliquota
del 24%
64ridotta di 9 punti percentuali) per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta
precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione
65, accantonati a riserve
66, nei limiti dell’importo
corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del
personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Il comma 24 chiarisce che:
si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente
conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione;
rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e
accantonati a riserva, ad esclusione delle riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio
netto con attribuzione ai soci o partecipanti a qualsiasi titolo;
per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il
completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti
esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione
finanziaria; sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
l’ammontare degli investimenti è determinato, per ciascun periodo d’imposta, in base all'importo degli
ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a
61 Cioè: 600*1.000 = 600.000 euro.
62 Cioè: 290.000 euro/600 = 485 euro pro capite.
63 Cioè società ed enti indicati nell’articolo 73 del TUIR.
64 Prevista dall’articolo 77 del TUIR.
65 La precisazione relativa al periodo d'imposta precedente "a quello per il quale è presentata la dichiarazione" è stata
quello in corso al 31 dicembre 2018
67, deducibili a norma dell'articolo 102 del TUIR
68, nei limiti
dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad
eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni
strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente
riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali (assunto al netto delle relative quote di ammortamento
già dedotte) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;
il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta a condizione che sia destinato per
la maggior parte del citato periodo a strutture produttive site nel territorio dello Stato e che si verifichi
l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio delle
attività commerciali, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel
limite dell’incremento complessivo del costo del personale come risultante da particolari voci di
bilancio;
vi sono specifiche disposizioni per l’incremento del personale nelle società controllate e collegate, per
i lavoratori impiegati nell’esercizio di attività istituzionali, per i nuovi datori di lavoro, per il caso di
impresa subentrante, per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale;
i datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni dei contratti
collettivi nazioni di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il comma 25 definisce ulteriori modalità di calcolo delle somme agevolabili che andranno considerate
alternativamente tra loro; in particolare:
è computata in aumento degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma
degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo la parte degli
utili accantonati a riserva e la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investenti in beni
strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato;
è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo la parte degli utili
accantonati a riserva che eccede l’importo corrisposte alla somma degli investimenti in beni
strumentali e del costo del personale;
è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali
e del costo del personale dell’esercizio successivo la parte dell’importo corrispondente alla somma
degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a
riserva.
Il comma 26 reca specifiche disposizioni per le società aderenti al consolidato nazionale
69e per quelle che
esercitano l’opzione per il consolidato mondiale
70; in ambedue i casi l’importo su cui spetta l’applicazione
dell’aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo in capo ad ogni singolo soggetto partecipante,
è utilizzato dalla società controllate, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del
reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
Il comma 27 detta disposizioni per i soggetti che optano per il regime della trasparenza fiscale
71specificando che l’importo su cui si applica l’aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura
proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili; la quota attribuita e non utilizzata è computata in
aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.
Il comma 28 specifica che il regime agevolato in argomento si applica anche ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle
società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; in caso di
contabilità semplificata sarà necessario integrare le scritture contabili con apposito prospetto dal quale
67 Il testo è stato così modificato dalla Camera dei deputati. La disposizione originaria del DDL bilancio 2019-2021
faceva riferimento ai beni strumentali materiali "nuovi".
68 Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
69 Di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR.
70 Di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR.
risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le variazioni della riserva. L’IRPEF verrà quindi
determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote
previste suddivise per scaglioni
72ridotte di nove punti percentuali, partendo dall’aliquota più elevata
(applicabile al reddito complessivo).
Infine, il comma 29 chiarisce che le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri
benefici concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
La RT evidenzia che, ai fini della stima, gli investimenti sono stati ricostruiti in base ai
dati dichiarati relativi all’utilizzo della misura del super-ammortamento e, in assenza di
informazioni, in base ai dati ricavati dai bilanci civilistici relativi alla variazione del totale
delle immobilizzazioni materiali, ad esclusione dei beni immobili e dei veicoli non
strumentali, tra il 2016 e il 2015. Adottando questa metodologia, gli investimenti - tra
super-ammortamento e investimenti civilistici – sono stati stimati in 71,6 miliardi di euro.
L’incremento occupazionale è stato stimato sulla base dei dati IRAP confrontando il
numero dei dipendenti del 2016 rispetto a quelli del 2015; ove si sia registrato un aumento
dei dipendenti, l’incremento occupazionale è stato calcolato come differenza, se positiva, tra
il costo del lavoro 2016 rispetto al 2015. L’ammontare risultante è stato successivamente
ridotto del 10% per neutralizzare l’eventuale incremento contrattuale del costo del lavoro.
Adottando questa metodologia, per i contribuenti società di capitali, l’incremento
occupazionale è stato stimato in circa 25,5 miliardi di euro.
Evidenzia che la norma prevede di agevolare l’intero incremento occupazionale e gli
investimenti in base al piano di ammortamento. Ai fini della stima ipotizza un
ammortamento medio di 5 anni.
In termini di effetti di gettito, il totale investimenti più l’incremento occupazionale
riferibile a contribuenti con reddito imponibile/reddito complessivo (in caso di
partecipazione al consolidato nazionale) risulta di circa 46,6 miliardi di euro; di questi a
regime solo 11,8 miliardi di euro troverebbero capienza. Nei primi anni la quota agevolata
sul reddito imponibile sarà per la maggior parte dovuta all’impatto dell’incremento
occupazionale, per poi andare a regime sulla parte investimento.
Utilizzando il modello di simulazione IRES ha proceduto a stimare e a definire:
l’andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta (anno 1: una quota
di ammortamento + incremento occupazionale; anno 2: due quote di ammortamento +
incremento occupazionale);
l’andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta per il solo
incremento occupazionale;
i differenziali proiettandoli fino al quinto anno e individuando l’anno che contiene
l’intero investimento;
l’effetto sui contribuenti IRPEF in base al peso relativo degli ammortamenti dei beni
materiali dei contribuenti IRPEF su tutti i contribuenti (13,5%).
(milioni di euro) Competenza 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IRES - agevolata 15% -980,2 -1.330,2 -1.680,1 -2.030,0 -2.030,0 -2.030,0 IRPEF - agevolata 15% -132,7 -180,1 -227,5 -274,9 -274,9 -274,9 Totale -1.112,9 -1.510,3 -1.907,6 -2.304,9 -2.304,9 -2.304,9 (milioni di euro) Cassa 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IRES - agevolata 15% 0,0 -1.715,4 -1.592,6 -1.942,5 -2.292,4 -2.030,0 IRPEF - agevolata 15% 0,0 -232,3 -215,6 -263,0 -310,4 -274,9 Totale 0,0 -1.947,7 -1.808,2 -2.205,5 -2.602,8 -2.304,9
Al riguardo si osserva che il Governo, in risposta alle osservazioni svolte durante
l’esame presso la Camera dei deputati
73, ha specificato che l’ammontare di 11,8 mld di euro
annui capienti nel reddito imponibile, indicati in RT, possono essere, mediante stima
74,
distinti in circa 4,9 mln di euro per investimenti (in ragione delle quote di ammortamento) e
6,9 mln di euro per incremento occupazionale
75. Per quanto riguarda l’IRPEF sottolinea che
la stima indicata in RT è effettuata a livello macro, estendendo gli effetti rilevati sulle
società di capitale in base alla percentuale degli ammortamenti materiali dei contribuenti
IRPEF rispetto all’universo dei contribuenti.
In relazione alla stima presentata in RT ed alle risposte del Governo, si formulano le
seguenti osservazioni:
non si hanno informazioni in merito alla quota di utili accantonati a riserve disponibili
suddivisa per tipologia di soggetti (soggetti IRES ed IRPEF) che si presume possano
avere differenti propensioni all'accantonamento di quote di utili a dette riserve, con
possibili riflessi in ordine alla stima;
dalla RT si deduce che solo il 25,32% del totale degli investimenti e dell’incremento
occupazionale potrà trovare capienza
76nella quota di utili rilevati nel periodo
d’imposta precedente ed accantonata a riserve disponibili. Tale aspetto implica, per
differenza, che circa il 75% del totale del costo degli investimenti e del costo del
personale derivante da incremento occupazionale potrà essere finanziato,
indifferentemente, mediante capitale di prestito o capitale proprio. Nell’ipotesi di
incremento del ricorso a finanziamenti potrà aversi, quale effetto diretto, un aumento
degli interessi passivi dovuti che, a parità di condizioni, potrebbe erodere una parte
della base imponibile IRES/IRPEF con conseguenze in termini di minor gettito di cui
la RT non parrebbe aver tenuto conto;
la RT, in particolare nella tabella che riporta gli effetti finanziari in termini di
competenza
77, dopo aver ipotizzato dal 2019 al 2021 un trend in crescita dell'onere, a
73 Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia.
74 Sul punto osserva che il modello di simulazione analizza gli effetti complessivi in quanto, considerata la capienza
del reddito imponibile, l’effetto toltale non è differenziabile con precisione, salvo nel caso dei contribuenti che evidenziano una sola categoria (investimenti o incremento occupazionale).
75 Probabilmente vi è un refuso volendo indicare miliardi e non milioni di euro.
76 Cioè: 11,8 mld/46,6 mld*100= 25,32%.
partire dal 2022 indica un valore stabile nel tempo del minor gettito (pari a 2.030 mln
di euro) derivante dalla spettanza dell'agevolazione associata all’incremento degli
investimenti e dei livelli occupazionali. Tale andamento andrebbe chiarito potendo, in
un certo qual modo, non essere del tutto in linea con l'obiettivo della norma che è
quello di stimolare nel tempo gli investimenti e l'occupazione, attraverso il beneficio
fiscale e, corrispondentemente - anche in conseguenza dell'ipotizzabile effetto volano e
della crescita delle aziende che ne dovrebbe conseguire - potrebbe dar luogo ad
incrementi di anno in anno degli utili da destinare a riserva sui quali poter calcolare
l’aliquota agevolata in esame. Assumere un valore costante potrebbe lasciar intendere,
dopo un primo periodo applicativo, che vi sia una qualche difficoltà per le aziende ad
incrementare la quota di autofinanziamento, rappresentata dall’incremento delle
riserve disponibili; la qual cosa potrebbe di fatto verificarsi in periodi di stagnazione o
di scarsa crescita economica;
non si forniscono indicazioni a supporto dell’ipotesi, assunta in RT, di un processo di
ammortamento medio di 5 anni; sul punto si rammenta che nella stima della misura del
super-ammortamento
78richiamata dalla RT stessa, il periodo medio di ammortamento
era stato ipotizzato di 7 anni. Assumere un differente periodo di ammortamento
implicherebbe inevitabilmente una diversa ripartizione del minor gettito erariale negli
anni;
l’aliquota media marginale IRPEF utilizzata per il calcolo del beneficio in argomento
viene indicata nel 15%, con ciò assumendo - senza conferma circa il riscontro del
valore nelle risultanze derivanti dall’analisi delle dichiarazioni dei redditi - un’aliquota
media marginale (la più elevata, come si legge nell’articolato) pari al 24%
79;
nella stima non si rileva un approfondimento relativo alle conseguenze in termini di
posizione fiscale netta, rispetto alla normativa vigente, differenziate a seconda della
tipologia di soggetti interessati: società che partecipano al consolidato nazionale,
società che hanno optato per il consolidato mondiale (comma 26), società con opzione
per la trasparenza fiscale tenendo conto, per queste ultime, in particolare, della
possibilità di trascinare nell’anno successivo la quota non utilizzata dell’importo su cui
spetta l’aliquota ridotta (comma 27). I soggetti indicati infatti potranno adottare
comportamenti differenti in relazione all’effettiva convenienza o meno di optare per il
regime in commento. Una parte della platea (ad esempio i soggetti "consolidati")
potrebbe scegliere di modificare la localizzazione dell’azienda e quindi la propria
residenza fiscale con conseguenze in termini di gettito erariale nonché di livello
occupazionale.