SEZIONE OPERATIVA (SeO)
Titolo 5 – Accensione di prestiti
Negli anni 2021 – 2022 – 2023 non sono previsti nuovi mutui per opere pubbliche.
Al fine di sostenere le previsioni si riporta il trend storico delle entrate.
Entrata 2017 2018 2019
Tit. 1 – tributarie 6.376.800,98 6.542.179,26 6.937.166,22
Tit. 2 – trasferimenti 1.418.492,56 1.547.070,34 1.740.886,77 Tit. 3 – Extratributarie 3.970.894,07 4.004.444,46 3.962.578,53 Tit. 4 – In conto capitale 460.333,80 417.219,77 1.090.776,81
Tit. 5 – Riduz. Attività fin. 1.000,00 0,00 0,00
Tit. 6 – Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00
Tit. 7 – Anticipazione 0,00 0,00 0,00
4. FABBISOGNI DI RISORSE FINANZIARIE
I fabbisogni finanziari necessari per la realizzazione degli obiettivi sono indicati per missioni e programmi nel prospetto degli indirizzi e obiettivi strategici.
5. OBIETTIVI DI EQUILIBRIO DI BILANCIO
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 145/2018 l’equilibrio di bilancio di cui al D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
costituisce anche vincolo di finanza pubblica generale, esso è verificato nei prospetti allegati al bilancio di previsione.
44 PARTE SECONDA
1. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 è stato approvato il nuovo Regolamento per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali.
Il programma è redatto tenendo conto sia degli equilibri di bilancio che delle risorse proprie dell’Ente.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:
le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
Il Decreto Mef 1° marzo 2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle opere pubbliche. Tale modifiche hanno riflessi anche sulla redazione del Dup 2020-2022, per gli investimenti superiori a € 100.000,00 e impongono un profondo ripensamento dell'iter sinora seguito dalle amministrazioni per la progettazione e programmazione delle opere pubbliche,
Sinora era prassi assai diffusa quella di inserire le opere pubbliche nel programma triennale senza aver approvato almeno un livello di progettazione. La valenza politica del documento faceva sì che spesso si tramutasse in un libro dei sogni, ricco di opere di scarsa fattibilità in quanto legate a coperture «solo sulla carta» (come ad esempio le alienazioni del patrimonio immobiliare o contributi da privati) e prive dell'attendibilità necessaria a rendere sostenibili le previsioni. Solo dopo il loro inserimento nel piano delle opere pubbliche (e nel bilancio) gli enti avviavano la progettazione, impiegando spesso risorse di parte capitale, in quanto non c'erano regole puntuali per la loro contabilizzazione.
Le modifiche introdotte ai principi contabili dal Dm 1° marzo 2019, unitamente alle nuove regole per la redazione del programma delle opere pubbliche approvate lo scorso anno con il Dm 14/2018, rendono non più procrastinabile un radicale cambio di passo. Considerato che l'inserimento di un'opera nel programma triennale presuppone un livello minimo di progettazione già approvato (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo o esecutivo), è necessario che nel nuovo piano gli enti rispettino la disposizione.
Nel nuovo schema di decreto di approvazione dei livelli di progettazione predisposto dal Mit in attuazione dell'articolo 23 del Codice, il documento preliminare alla progettazione diventa un documento di indirizzo alla progettazione. È in questa sede che le amministrazioni andranno a definire per la prima volta gli ambiti di intervento, le opere per le quali avviare la progettazione e le risorse a disposizione o che si ipotizza (o si auspica) saranno disponibili. Questo documento ora dovrà diventare una sezione del Dup 2020-2021, come richiesto anche dal punto 5.3.12 del principio contabile 4/2.
Allegate al presente documento sub lett. B sono riportate le schede delle opere pubbliche per il triennio 2021/2023 adottate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30/10/2020.
2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.
L’articolo 39 comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Il comma 19 del citato articolo prevede che gli enti adeguino i propri ordinamenti ai suddetti principi, al fine della riduzione programmata della spesa di personale. L’art. 20 della legge 488 del
45 23/12/1999 ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis il citato art. 39 della legge 449/1997 ribadendo che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale.
L’articolo 91, comma 1 del D.lgs 267/2000, ai sensi del quale “Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa per il personale”.
L’art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa.
Il D.lgs 165/2001, in particolare l’art. 6 commi 4, 4 bis e 6 stabiliscono relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale che: le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale di cui all’art.
39 della legge 449/1997; le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all’art. 6, fra i quali la programmazione triennale, non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette; l’avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Il Decreto Ministeriale 17/03/2020, di attuazione dell’art 33, comma 2 del d.l. 34/2019, pubblicato il 27/04/2020, che ha ridefinito le regole assunzionali per i Comuni sostituendo il criterio del turn over (più assunzioni dove l’anno prima si sono registrate più uscite) con quello che fa riferimento alla salute dei bilanci ( più assunzioni dove ci sono più entrate stabili).
Il decreto basa il calcolo degli spazi assunzionali sulla quantificazione per ciascun ente del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il meccanismo prevede di utilizzare i dati dei rendiconti approvati che, a scorrimento, saranno di volta in volta diversi.
Il comune di Cogoleto al 1° gennaio 2020 aveva una popolazione di 8929 abitanti e pertanto ai fini dell’individuazione del valore soglia di massima spesa del personale si colloca nella fascia e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, per la quale il valore soglia è 26,90%.. Il Comune si colloca fra i cd. Enti virtuosi in quanto l’incidenza delle spese di personale rispetto alle entrate correnti, al netto del FCDE, risulta pari al 24.99% al di sotto del valore soglia .
Effettuate le opportune verifiche che il Comune di Cogoleto :
• ha rispettato negli anni precedenti il vincolo di cui 1, commi 557, 557-bis e 557 -quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di contenimento della spesa di personale, come si evince dalle relazioni ai Rendiconti;
• ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2020/2022 nei termini di legge;
• ha provveduto all’invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei termini di legge;
• ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero con deliberazione G.C. n. 7 del 22/01/2019;
• ha approvato con D. GC n. 21 del 12/02/2019 il Piano triennale di azioni positive (2019/2021) in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
• rispetta quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente all’indicatore dei pagamenti dell’anno 2019;
• non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni
la Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 02/12/2020 ha approvato il Programma triennale del Fabbisogno del personale di cui si riporto lo stralcio.
L’amministrazione ritiene inoltre prioritario garantire la soddisfazione e il benessere dei dipendenti dell’Ente favorendo quanto più possibile le forme di lavoro agile. L’amministrazione continuerà ad avvalersi dello smart working quale forma flessibile di organizzazione e svolgimento del lavoro, predisponendo ai sensi di quanto previsto dal Decreto Rilancio il "Pola", il Piano organizzativo del lavoro agile.
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