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Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi BILANCIO DELL’ENTE

Nel documento DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (pagine 26-34)

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

B) Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi BILANCIO DELL’ENTE

I comuni sono stati chiamati a compilare i questionari relativi alle funzioni fondamentali (ultima annualità 2018) e, a seguito dell’elaborazione dei dati, è stato creato “OpenCivitas”, www.opencivitas.it , il portale di accesso alle informazioni degli enti locali, un’iniziativa di trasparenza promossa dal Dipartimento delle Finanze e da SOSE, che permette:

• CONOSCERE i dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard

• CONFRONTARE le prestazioni fra enti

• VALUTARE le scelte gestionali degli oltre 6.000 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario.

In tale portale i dati si riferiscono al 2016.

A3) Enti partecipati

Il Comune di Cogoleto non ha creato istituzioni e organismi interni per la gestione dei servizi comunali.

Possiede le seguenti partecipazioni azionarie:

Ragione sociale Oggetto Quota di partecipazione

Risultato di esercizio

Onere per il Comune AMTER Spa Gestore servizio

idrico integrato

20,60% Anno 2019

€ 273.932,00 € 26.250,00 SATER SPA Gestore servizio

igiene ambientale e cimiteri

51,00% Anno 2019

€ 3.145,00 € 2.301.229,42

CENTRO MALERBA in liquidazione

in liquidazione

Dal 2014 il comune predispone il Bilancio consolidato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 11 del Dlgs 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011).

L’Ente ha provveduto con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 12 del 23/10/2019 ad approvare la “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100” per l’anno 2019.La revisione 2020 è in corso di redazione.

B) Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi BILANCIO DELL’ENTE

La situazione epidemiologica che ha coinvolto l’Italia nell’ultimo anno avrà riflessi economici anche sulle annualità future

Pertanto la costruzione del bilancio 2021/2023 presenta diversi aspetti da valutare con attenzione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese.

L'imposta municipale propria

In materia di entrate correnti, le previsioni dell'Imu devono tenere conto, degli effetti dell'emergenza sanitaria, che già si sono manifestati nel 2020 (con un calo, alla data del 30 settembre, quantificabile in circa il 13 per cento, dati Siope), i quali porteranno con tutta probabilità a una riduzione anche del gettito Imu 2021. A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'articolo 78 del Dl 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi

27 proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte di questa esenzione è stato previsto tuttavia un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

La tassa sui rifiuti

In tema di Tari si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, il quale deve essere redatto con le regole del Mtr di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente. Proprio mentre stanno arrivando le prime deliberazioni dell'Arera di approvazione dei Pef 2020. Sulla costruzione del bilancio occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera 238/2020, In particolare la componente Rcu a potrebbe anche determinare uno sfasamento tra l'entrata della Tari e i relativi costi riportati nel bilancio, a seconda di come gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di gestione dei rifiuti riportate nel Pef 2020.

Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 conseguirà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal Dlgs 116/2020.

Il nuovo canone patrimoniale

Ancora più complessa è la situazione dei cosiddetti «tributi minori», Tosap/Cosap e Icp/Cimp e diritto sulle pubbliche affissioni. Come è noto la legge di bilancio 2020 ne ha disposto la soppressione e la loro sostituzione con due canoni patrimoniali, il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni nei mercati. In particolare il primo canone sostituirà anche il canone previsto dall'articolo 27, comma 7-8, del codice della strada e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi). L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.

Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata, che, come prevede il comma 817 della legge 160/2019, deve essere disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe). Operazione estremamente complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi e se consideriamo inoltre che assai di frequente la gestione dei tributi soppressi è affidata dagli enti a concessionari privati, ai quali la legge (comma 846) consente di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del nuovo canone, con necessità di rinegoziare i contratti (a condizioni economiche più favorevoli per l'ente). A ciò si aggiunge la soppressione dal 1 dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta solo per i manifesti sociali, privi di rilevanza economica).

L'addizionale comunale Irpef

La previsione dell'addizionale comunale Irpef è altresì più incerta che mai. Infatti, pur se il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria stabilisce che questa entrata si accerta per cassa o sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (quindi il 2019) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza sempre del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (quindi incassi in conto/competenza 2019+incassi in conto/residui 2020), non si può non tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Infatti, pur auspicando una rapida ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale 2021 si attesterà con tutta probabilità su livelli inferiori al trend storico fino al 2019. Valutazione complessa da fare, considerando che a oggi non sono noti neppure gli effetti sull'addizionale 2020, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2021, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2020 (considerando che l'acconto è solo del 30% e che peraltro è parametrato all'addizionale 2019). Quindi pur se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio della prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori.

Questo per il 2021. Per il 2022 ed il 2023, anni da considerare nel bilancio triennale, va poi considerato che in base alla sopra citata regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento dell'anno 2020 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2018, non potrà non ridursi per effetto del calo dei versamenti operato dai contribuenti.

Altre entrate correnti

Assai problematica è anche la previsione dell'imposta di soggiorno, già duramente provata dagli effetti dell'emergenza del 2020, pur se il minor gettito è stato compensato da appositi ristori, in quanto con tutta

28 probabilità anche il 2021 risentirà degli effetti negativi della pandemia. A meno di nuovi ristori al momento non previsti.

Considerazioni analoghe si possono fare per le entrate di alcuni servizi a domanda individuale.

Il fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale prosegue nel 2021 la sua marcia verso i fabbisogni standard. Il Dl 124/2019, all'articolo 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5 per cento, passando dal 50 per cento del 2020 al 55 per cento del 2021 (che salirà al 60 per cento nel 2022 ed al 65 per cento nel 2023, fino ad arrivare al 100 per cento nel 2030). Questa circostanza incide in maniera differenziata tra i vari enti, a seconda della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Inoltre, nel 2021, la dotazione del fondo viene incrementata di 200 milioni di euro (+

100 milioni di euro rispetto al 2020) e di 300 milioni di euro (rispetto al 2019) per il 2022 e di 330 milioni di euro (sempre rispetto al 2019) nel 2023. Rimane al momento la quota del fondo destinata ai ristori del minor gettito Imu-Tasi del 2016.

Altri contributi statali

È confermato anche il cosiddetto «fondo Imu-Tasi», nato nel 2014 per compensare quegli enti che avevano subito il taglio del fondo di solidarietà comunale pur non potendo aggiungere la nuova Tasi in quanto già con Imu al massimo o prossima a esso. Il fondo da un paio di anni si compone di due quote: la prima a destinazione libera (articolo 1, comma 554, legge 160/2019), pari a 110 milioni di euro, confermata anche per il 2021 e il 2022 nella stessa misura del 2020 (ma non per il 2023) in favore degli enti di cui al Dm 14 marzo 2019. La seconda quota è destinata invece al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole e altre strutture di proprietà comunale, nella stessa misura dello scorso, per tutto il triennio 2021-2023 (e fino al 2033).

Così come è confermato fino al 2024 il fondo previsto dall'articolo 1, comma 29 e seguenti della legge 160/2019, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Mentre il Dl 104/2020 ha potenziato il fondo per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, delle strade e degli edifici, previsto dalla legge di bilancio 2020 nella misura complessiva di 350 milioni di euro, aggiungendo ulteriori 900 milioni di euro, per il 2021 e 1.750 milioni di euro per il 2022 (che si aggiungono ai 450 milioni di euro già stanziati dalla legge di bilancio 2020). I fondi saranno assegnati agli enti che hanno presentato richiesta entro il 15 settembre, anche relativamente alle somme aggiunte dal Dl 104/2020, mediante scorrimento della graduatoria degli enti che hanno fatto domanda per il 2021.

Non è invece prevista al momento la conferma del «fondo funzioni fondamentali», introdotto dall'articolo 106 del Dl 34/2020 e dall'articolo 39 del Dl 104/2020, per fronteggiare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese e dei ristori statali) dovute all'emergenza Covid-19 (per il quale il Dl 104/2020 ha tuttavia previsto l'invio di apposita certificazione entro il 30 aprile 2021).

Recupero dell'evasione tributaria

La stima del recupero dell'evasione tributaria non potrà non considerare l'effetto della sospensione dei termini di decadenza verificatasi nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, disposta dall'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020. La notifica degli avvisi di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2020 potrà effettuarsi entro il 26 marzo 2021, con l'effetto però di spostare il loro accertamento contabile dall'anno 2020 all'anno 2021, vale a dire a quello di notifica dell'avviso. Oltre che ovviamente della difficile condizione economica di alcuni contribuenti che probabilmente faranno fatica a pagare.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

A questo proposito dovranno considerarsi anche le nuove regole per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Dal 2021, per la prima volta per molti enti, il quinquennio di riferimento per il calcolo della media sarà composto da anni «armonizzati», con la conseguenza che la stessa dovrà calcolarsi considerando il rapporto tra incassi di competenza e accertamenti di competenza (salva la possibilità di considerare anche gli incassi in conto/residui effettuati nell'anno successivo riferiti alla competenza dell'anno precedente). Inoltre, il solo metodo di calcolo della media sarà quello della media semplice. Il fondo dovrà essere pari all'importo minimo calcolato secondo il criterio dettato dal principio contabile, senza poter operare alcuna riduzione, salva la facoltà di intervenire in sede di variazione di bilancio e ridurre il fondo al livello del 90 per cento del minimo, a condizione che l'ente rispetti i termini di pagamento, relativi alle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (considerando anche quelle scadute e non pagate) e che riduca al 31 dicembre 2020 di almeno il 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019 (salvo che il debito residuo non sia inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio).

Gli indicatori sono calcolati automaticamente dalla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni (con conseguente necessità di curare l'allineamento dei debiti con quelli della contabilità dell'ente). Il fondo deve essere accantonato, dal 2021, anche dagli enti che non hanno pubblicato

29 l'ammontare dei debiti ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'anno precedente e le informazioni relative al pagamento delle fatture (adempimento a cui non sono tenuti i Comuni che hanno adottato per l'intero 2020 il sistema SIOPE+).

Un cenno va fatto alla disposizione dell'articolo 107-bis del Dl 18/2020. La stessa ha previsto che, per tenere conto dell'impatto riduttivo dell'emergenza sanitaria sugli incassi delle entrate degli enti, dovuti anche alla sospensione dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali dal 8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (articolo 68 Dl 18/2020 e articolo 1 Dl 129/2020), a decorrere dal bilancio 2021, nel calcolo della media del quinquennio precedente, ai fini della determinazione dell'importo minimo del fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate del titolo I e III l'ente può utilizzare i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Infine va ricordato il fondo di garanzia dei debiti commerciali, che saranno costretti a stanziare gli enti che non rispettino i medesimi indicatori di cui sopra. Fondo che dovrà applicarsi con apposita variazione al bilancio di previsione, da adottarsi con delibera di giunta entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e che sarà commisurato agli stanziamenti di bilancio per l'acquisto di beni e servizi (esclusi quelli finanziati da risorse con vincolo di destinazione), in misura del 5 per cento, se l'ente non ha ridotto lo stock di debiti di almeno il 10 per cento oppure registra ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni, del 3 per cento se i ritardi sono compresi tra 31 e 60 giorni, del 2 per cento, per ritardi tra 11 e 30 giorni e dell'1 per cento per ritardi tra 1 e 10 giorni. Proprio per evitare di effettuare questo pesante accantonamento, che congela risorse di bilancio fino al rientro degli indicatori nei limiti di legge, sarà opportuno che gli enti in questi ultimi mesi dell'anno cerchino di anticipare i pagamenti per ridurre lo stock di debiti e migliorare i tempi di pagament ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sono distinte, secondo la loro natura, in entrate da:

- Contributi agli investimenti: trattasi di contributi statali o regionali a valere su specifici interventi attinti attraverso bando;

- Altri trasferimenti in conto capitale: riguardano in particolare trasferimenti da soggetti terzi esterni alla P.A.;

- Alienazioni di beni materiali e immateriali: sono proventi che derivano dall'alienazione di parte del patrimonio comunale non direttamente funzionale alla prestazione di pubblici servizi. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 56-bis del D.L. 69/2013 come modificato in ultimo dal D.L. 78/2015 tali risorse devono essere destinate per il 10% all’estinzione di mutui e per la restante quota agli investimenti ;

- Altre entrate in conto capitale: riguardano i proventi delle urbanizzazioni primarie e secondarie, il costo di costruzione ed eventuali trasferimenti;

- Entrate da riduzione di attività finanziarie: trattasi dei proventi che derivano dall'alienazione di partecipazioni in organismi esterni;

- Accensione di mutui e prestiti: possono derivare dall'accensione di mutui o dall'emissione di prestiti obbligazionari.

B1) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

In particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Con riferimento alle nuove tempistiche di approvazione del Programma, il principio applicato della programmazione, così come modificato dal DM 29/08/2018, dispone che: “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla

30 scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”

La priorità dei lavori va valutata su tre livelli (massima, media e minima). Sono considerati prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento delle opere incompiute, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Per inserire un intervento nel programma triennale o nell’elenco annuale, le Amministrazioni devono approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica nel caso in cui il lavoro sia pari o superiore a un milione di euro anche la sua fattibilità economica.

Se l’importo complessivo è inferiore a un milione di euro, l’Amministrazione deve approvare il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro.

In data 30/10/2020 la Giunta Comunale ha adottato il Programma triennale dei Lavori e il relativo elenco annuale, le cui schede di allegano al presente documento sub lettera B)

B2) Programmi e progetti di investimenti in corso

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, si riporta il prospetto recante gli investimenti finanziati negli anni precedenti e lo stato di attuazione.

31

anno Cap Art Descrizione Importo impegnato

Pagato al

INTER VENTI DI M IGLIOR AM ENTO F R UIB ILITA' S C UOLA DELL'INF ANZIA

R ODAR I 34.299,00 29.087,91 AVANZO finito

2486 1

M ANUTENZIONE IM P IANTI DI ILLUM INAZIONE A IM P IANTI

ANTIINTR US IONE S C UOLE C OM UNALI 13.039,00 9.333,00 BILANCIO finito 2040 1 R EALIZZAZIONE NUOVO AR C HIVIO 50.286,00 51.272,99 AVANZO

2040 1

R EALIZZAZIONE NUOVO AR C HIVIO

IM P IANTI 77.814,00 65.923,75 AVANZO

2680 1

INC AR IC O P R OF ES S IONALE LAVOR I ADEGUAM ENTO P R EVENZIONE

INC ENDI NUOVA B IB LIOTEC A 24.909,08 19.825,88 ONERI STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

B3) Tributi e tariffe dei servizi pubblici

In assenza di indirizzi politici nazionali in tal senso, si ritiene di mantenere pressoché inalterata la politica tariffaria del triennio precedente: quindi tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria già approvata, tenuto conto degli effetti economici derivanti dalla pandemia.

I dettagli relativi alla formazione delle previsioni ed alla conseguente congruità saranno esposti nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

B4) Spesa corrente e d’investimento necessaria per l’espletamento dei programmi

Nel triennio la spesa corrente subirà degli incrementi soprattutto nel 2021 a causa delle necessarie misure da assumere per il contenimento del virus in particolare per i servizi scolastici ed alla persona.

Analizzando i macroaggregati si prevede:

- una riduzione del costo del debito sia nella quota interessi che nella quota di rimborso capitale per l’operazione di rinegoziazione dei mutui fatta a seguito della situazione epidemiologica registrata nel 2020. Nel 2021 dovrebbe ripartire l'operazione di accollo dei debiti dei comuni. La maxi operazione da 37 miliardi di euro prevista dal decreto Milleproroghe del 2019 (art. 39, dl 162/2019) e strozzata sul nascere dallo scoppio della pandemia, porterà il Mef ad accollarsi i prestiti sottoscritti dai comuni alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con un debito residuo superiore a 50 mila euro.

- salvaguardia del livello dei servizi erogati alla collettività, attraverso la conferma degli stati

- salvaguardia del livello dei servizi erogati alla collettività, attraverso la conferma degli stati

Nel documento DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (pagine 26-34)