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2. Il fenomeno dei Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia 1 Le caratteristiche e i numeri dei flussi migratori di Msna

2.2 L'accertamento dell'età

L'accertamento dell'età è una delle questioni più delicate e dibattute riguardanti l'identificazione di un Msna, e questo è particolarmente problematico laddove vi sia un dubbio fra un minore e maggiore d'età.

Negli anni addietro sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi volti a regolamentare questa prassi e a correggere le lacune e le difformità di applicazione delle procedure che continuavano a permanere.

Senza ripercorrere l'evoluzione normativa in materia, si propone qui una breve parentesi sulla procedura unica di identificazione del minore così come prevista dall'articolo 5 della legge 47/2017.

Quando i minori stranieri non accompagnati giungono sul territorio italiano, è necessario – nonché doveroso – prestare loro soccorso e protezione immediata. Questo comporta nei fatti l'accoglimento all'interno di strutture deputate alla prima accoglienza a loro destinate per il tempo strettamente necessario (e comunque non superiore a 30 giorni) e all'identificazione, che in taluni casi può comportare l'accertamento dell'età. In base a quanto stabilito dal riformato articolo 19 della Legge Zampa, che è andato a integrare l'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015, durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza va garantito un colloquio con il minore, volto ad "approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione [...]". Si vuole così accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio affrontato, nonchè le sue aspettative per il futuro. Tale colloquio deve essere svolto dal personale qualificato della struttura di prima accoglienza, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e spacifica esperienza nella tutela dei minori. Al colloquio è inoltre assicurata la presenza di un mediatore culturale.

In occasione di questo colloquio si procede quindi all'identificazione del minore. Laddove vi siano dubbi sull'età dichiarata, è necessario che l'autorità di pubblica sicurezza cerchi di dirimerli per mezzo di un documento anagrafico, avvalendosi anche della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento di queste ultime è escluso per legge qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione, nei casi in cui il minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale o qualora il minore abbia espressamente dichiarato di non volersi avvalere dell'intervento delle autorità consolari.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età laddove a seguito dei controlli effettuati continuino a permanere dubbi fondati sull'età dichiarata dal presunto Msna. Allo straniero o a colui che esercita i poteri tutelari nei suoi confronti deve essere comunicata la necessità di espletare tali esami socio-sanitari, nonché i possibili risultati attesi e le conseguenze che possono derivare dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi ad essi. Torna ancora una volta la previsione della presenza di un mediatore culturale, il quale è chiamato ad intervenire per facilitare la comprensione di tali comunicazioni, tendendo sempre conto del grado di maturità ed alfabetizzazione dello straniero. Il sopracitato articolo 19 procede specificando che l'accertamento in questione deve essere svolto in un ambiente idoneo e condotto da professionisti adeguatamente formati, che operano adottando un approccio multidisciplinare. Le modalità da utilizzare devono essere il meno invasive possibile e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona, la quale non deve risultare compromessa da queste procedure. Poiché le differenze di maturazione biologica tra persona della stessa età anagrafica sono ampie e fisiologiche, ad oggi non esiste alcun metodo scientifico che permette di determinare in maniera certa l'età di una persona. Pertanto i metodi a cui si fa ricorso consentono solo di effettuare una stima dell'età, con un certo grado di probabilità ed entro un range pari a circa ±2 anni. Bisogna inoltre tenere presente che questi metodi si basano su standard datati, che prendono come riferimento popolazioni diverse rispetto a quelle dei presunti minori stranieri da valutare21.

La procedura prevista dalla vigente normativa consiste quindi nella conduzione di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per

l’accertamento, nello svolgimento di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica.

Il D.p.c.m. 234/16 all'articolo 5 specifica che agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva: qualora all’esito di ciascuna fase della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato, non si procede ad accertamenti successivi. Non viene quindi considerato valido un accertamento che determini la maggiore età del soggetto sulla base di un unico esame (ad esempio la radiografia di polso-mano). Al contrario, però, per determinare la minore età può risultare sufficiente un unico esame, se dall'esito dello stesso siano emersi elementi certi in ordine alla minore età.

Il risultato degli esami condotti deve essere comunicato allo straniero in una lingua a lui comprensibile e con un linguaggio congruo alla sua età, alla sua maturità ed al suo livello di alfabetizzazione. Deve inoltre essere reso noto all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. La relazione relativa ai risultati degli esami deve riportare il margine di errore degli stessi. La legge prevede la possibilità di impugnare il provvedimento di attribuzione dell'età. In tal caso, il giudice è chiamato ad esprimersi d'urgenza entro 10 giorni ed ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.

Laddove anche a seguito degli accertamenti socio-sanitari permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge. La legge Zampa ha in questo modo introdotto il beneficio della presunzione della minore età fino a che permanga il dubbio su quella reale.