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In caso di superamento del periodo di comporto e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità il dipendente potrà avere diritto alla pensione se in possesso dei 15 anni di anzianità.

Risoluzione per inidoneità psicofisica ( c.d. inabilità ordinaria): sufficienti i 15 anni di anzianità – LA RISOLUZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVA

Il limite di anzianità di 15 anni è stato ritenuto applicabile per il conseguimento del diritto a pensione nel caso di cessazione per limite massimo di assenza per malattia ai sensi dell’art. 17 citato. ( cfr. la c.m.

n. 481 del 5 agosto 1997 recante la nota della Ragioneria Generale dello Stato 23 giugno 1997 n. 225411 e la c.m. 13 marzo 2000 n. 69).

• c.m.13 marzo 2000 n. 69: la scuola, anche nel caso non vi sia la richiesta del dipendente alla proroga, deve sottoporre il dipendente stesso a visita medica collegiale allo scopo di accertare se il medesimo, allo scadere dei 18 mesi, è in grado o meno di riassumere servizio. All’esito della visita,

Accertamento inidoneità

• DPR 171 del 27 luglio 2011:Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 inidoneità psicofisica permanente assoluta: lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; inidoneità

 psicofisica permanente relativa: lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

Accertamento inidoneità

Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio

L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura é attivata dall'amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio.

 Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova. ( criticità per il personale a t.d.)

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Accertamento inidoneità

Richiesta della visita da parte del d.s.

Il dirigente scolastico avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento ( cfr CCNL Scuola art. 17);

b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;

c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Accertamento inidoneità

Organi di accertamento medico

Circolare MEF n. 966 del 19 novembre 2013: gli accertamenti delle condizioni di idoneità del personale docente risultano di competenza delle Commissioni mediche di verifica del MEF.

Il dipendente può chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato é inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.

Competenza diversa da quella del medico competente che è relativa invece alla sorveglianza sanitaria ( cfr art. 41 del D.Lgs. N. 81/2008)

Accertamento inidoneità

Pertanto, nel caso di cui alla lettera a) la richiesta di visita collegiale è ancorata ad un preciso momento temporale, mentre nei casi di cui alle lettera b) e c) la richiesta è sottesa ad una previa valutazione, da parte del dirigente, della presenza di disturbi del comportamento o condizioni fisiche del dipendente che necessitano quindi di un accertamento da parte della Commissione al fine della verifica della sussistenza di una inidoneità.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.

Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneità psicofisica assoluta o relativa

Accertamento inidoneità

La richiesta di accertamento non presenta particolari esigenze formali e deve essere indirizzata, ordinariamente per via telematica ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dal dirigente scolastico alla commissione medica e deve contenere ogni informazione utile, con specifico riferimento alle circostanze che potrebbero far presupporre la sussistenza di inidoneità al compito d’istituto.

Si deve naturalmente evitare ogni ipotesi diagnostica, di stretta competenza medica, ma ci si deve limitare ad una analitica descrizione dei fatti accaduti (essi possono comprendere lunghi periodi di assenza, episodi di malore alla presenza di terzi ecc.).

Di tale richiesta la scuola deve dare immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato (cfr art. 5 DPR 171/2011) che, quindi, al riguardo non può esprimere alcun diniego nè tanto meno è necessario il suo consenso per l'attivazione della visita.

Accertamento inidoneità

Misure cautelari

Il dirigente scolastico può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:

a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

Accertamento inidoneità

Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) il dirigente può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento.

In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. ( competenza al licenziamento è dell’UCPD c/o l’USR)

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Accertamento inidoneità

Procedura

Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione é preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione é disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.

L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.

In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di

Accertamento inidoneità

Trattamento economico

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi delle lettere a) e b), é corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi.

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi della lettera c), é corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale.

Il periodo di sospensione é valutabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate al ricorrere dell'ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Accertamento inidoneità

Risoluzione rapporto di lavoro

Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.

Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Accertamento inidoneità

Risoluzione rapporto di lavoro

Quindi, il dirigente, acquisito il verbale della C.M.V., qualora si attesti l’inidoneità fisica permanente e assoluta al servizio deve predisporre il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità e il provvedimento di liquidazione dell’indennità di preavviso.( cfr sul punto USR - Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma, Nota prot.

n- 4057 del 7 marzo 2012).

Nel provvedimento dovrà essere indicato nelle premesse l'esatta dicitura contenuta nel verbale della commissione che, per l'appunto, costituisce la causa della risoluzione del rapporto di lavoro.

La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla data di emanazione del relativo provvedimento del dirigente scolastico in quanto trattasi di provvedimento con carattere costitutivo. ( cfr Consiglio di Stato 4 ottobre 2002 n. 5252).

Tale nostro assunto si basa sulla applicazione

Pertanto, gli effetti del provvedimento di risoluzione decorrono dal momento in

Accertamento inidoneità

Risoluzione rapporto di lavoro

L’ ARAN, con diversi Orientamenti ( cfr da ultimo l'Orientamento del 30 maggio 2017 relativo al Comparto Enti Locali, ma applicabile anche al Comparto Scuola stante la generalità della disciplina), ha precisato che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di dichiarazione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, la determinazione dell’ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso, deve sempre essere calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita.

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Accertamento inidoneità

Se, invece, si accerta un’inidoneità permanentemente relativa, scatta la procedura di cui all'art. 7 del D.P.R. 171/2011.

L’amministrazione ha la “facoltà” di adibire il lavoratore a mansioni inferiori o equivalenti di altro profilo o area. Qualora comunque si adibisca il dipendente a mansioni inferiori, a quest'ultimo spetta il mantenimento del medesimo trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico (comma 4, art. 7).

In ogni caso, se non sono disponibili posti (alla luce anche dell'accertamento medico) in mansioni equivalenti della stessa o di diversa area o in mansioni inferiori, il dipendente pubblico verrà posto in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. E’ evidente che tale provvedimento compete al dirigente dell’ufficio dell’USR, territorialmente competente che ha la gestione dei ruoli provinciali.

Accertamento inidoneità

Disciplina specifica personale docente

L'art. 15, ai commi 4 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013, dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico.

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Accertamento inidoneità

Nota MIUR n. 13000 del 3 dicembre 2013:

in assenza di istanza (per assunzione come a.a. o a.t.) o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

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Accertamento inidoneità

Il MIUR, con la successiva Nota n. 13220 del 6 dicembre 2013, ha precisato che nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016 ( nessuna nuova indicazione è pervenuta), il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato:

 oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI del 25 giugno 2008 ( cfr art. 3: servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi etc)

 anche per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero

Accertamento inidoneità

Nota n. 7749 del 1 agosto 2014: per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti successivamente al 1 gennaio 2014 il transito, a domanda, nei profili professionali del ruolo A.T.A. avverrà con decorrenza giuridica dall'anno scolastico in cui viene dichiarata l'inidoneità, con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell'anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.

Il suindicato personale docente, nell'anno scolastico nel corso del quale viene dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, in attesa di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e tecnico del ruolo ATA, continuare ad essere utilizzato nell'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all'attuazione del P.O.F. in attesa dell'assegnazione della sede definitiva di titolarità nel ruolo del personale A.T.A.

Accertamento inidoneità

Ciò premesso, una volta che il verbale di inidoneità permanente è stato notificato alla dipendente questa può, a domanda, in attesa di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e tecnico del ruolo ATA, continuare ad essere utilizzato nell'istituzione scolastica.

Ad ogni modo ricordiamo quanto detto sopra che, in mancanza di istanza e nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI del 25 giugno 2008 , anche per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

Accertamento inidoneità

Si ritiene che la competenza a disporre tale utilizzazione è del Dirigente dell’Ambito Territoriale, acquisito il referto medico collegiale.

Ciò si desume dall'art. 2 comma 6 del CCNI 25 giugno 2008 il quale prevede che il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell’interessato/a l'utilizzazione temporanea o permanente.

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Accertamento inidoneità

Inidoneità temporanea

Allorché in sede di visita medica collegiale la Commissione Medica non pervenga al normale giudizio del riconoscimento dell’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non le è precluso il potere di esprimere giudizi più limitati, come ad esempio sulla durata dell’infermità: in questi casi trattasi di malattia temporanea da cui scaturisce l’obbligo per il d.s. di collocare, con apposito provvedimento, il dipendente interessato in malattia di ufficio, fatta salva la possibilità per il dipendente di richiedere l'utilizzazione in altri compiti ai sensi della normativa vigente.

 Malattia d'ufficio sta a significare che il collocamento in malattia non avviene sulla base della richiesta del dipendente e giustificata dal certificato medico ma come conseguenza del giudizio di inidonenità della Commissione.

Accertamento inidoneità

Il trattamento è identico a quello della malattia: ritenute economiche e computabilità ai fini del superamento del periodo di comporto.

Il MIUR, con la Nota n. 7749 del 1 agosto 2014, ha precisato che il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.

A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.

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Accertamento inidoneità

La competenza a disporre tale utilizzazione è del Dirigente dell’Ambito Territoriale, acquisito il referto medico collegiale. Qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, egli dispone a domanda dell’interessato l'utilizzazione, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro.

L’art. 3 del CCNI 25 giugno 2008 prevede che l'utilizzazione del personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria e tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l’USP o presso l’USR, o presso gli uffici centrali del MIUR, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i soggetti interessati.

Il contratto, a nostro avviso, dovrà essere stipulato dal dirigente scolastico ( cfr

Accertamento inidoneità

In definitiva, a nostro avviso, l'iter procedurale è il seguente: l'A.T. assegna il docente all’istituto di titolarità o ad altro istituto o ufficio eventualmente richiesto; sulla base di detta assegnazione, il dirigente scolastico stipula il contratto individuale di lavoro.

La domanda di utilizzazione può essere prodotta, all'esito della visita, in qualunque momento durante l'assenza per malattia purché almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.

Accertamento inidoneità

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 6 del CCNI 25 giugno 2008, il contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 17 del C.C.N.L. del personale della scuola 29 novembre 2007.

Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007 (c.d. periodo di comporto).

Il contratto che regola l'utilizzazione, avendo carattere modificativo dei contenuti del rapporto, non può avere efficacia retroattiva.

Accertamento inidoneità

Pensione di inabilità

In mancanza dei requisiti pensionistici di vecchiaia ricordiamo i presupposti per la pensione di inabilità introdotta con l’art. 2 comma 12 della legge 335 del 1995 e che ha come presupposto una invalidità permanente; è quindi richiesta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa in conseguenza della infermità.

I requisiti per poter attribuire la pensione di inabilità sono i seguenti:

1) status di pubblico dipendente, anche a tempo determinato.

2) Anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità

3) Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio

4) Riconoscimento, attraverso, apposito accertamento medico collegiale dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività conseguente alla infermità non dipendente da causa di servizio.

Accertamento inidoneità

Pensione di inabilità

La procedura può essere attivata solo a richiesta del dipendente, su apposita domanda e con specifico certificato medico.

Il verbale della Commissione Medica di Verifica deve riportare la dicitura:

“INABILE IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA’

LAVORATIVA” (legge 335/95).

Il trattamento decorre dalla data di collocamento a riposo. Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro, ma comunque non oltre due anni entro due anni dalla cessazione, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

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