Assenza alla visita fiscale
Cassazione sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180: ha escluso che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo
Cassazione sentenza 14 settembre 1993 n. 9523: l’irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all’incontro con il medico.
La gestione dell’assenza per malattia e gli accertamenti medici
In tema di giustificazione alla assenza alla visita fiscale la Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2006 n. 8012, ha affermato che va considerato giustificato motivo di assenza, non solo lo stato di necessità o di forza maggiore, bensì anche una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore, quale quella di far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa dell’attività lavorativa oppure una visita medica precedentemente fissata ( cfr. Cass. 21 luglio 2008 , n. 20080 )
Corte di Cassazione sentenza 9 marzo 2010 n. 5718: giustificata l’assenza di un dipendente che era risultato assente alla visita di controllo durante le fasce di reperibilità, poichè era rimasto accertato, nel corso del giudizio, che il lavoratore stesso si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi a fare visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia.
La gestione dell’assenza per malattia e gli accertamenti medici
Sent. 19 febbraio 2016, n. 3294: l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione, indicata al datore di lavoro quale luogo di permanenza durante la malattia, sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo.
Quindi anche nel caso dell’esistenza di un motivo socialmente apprezzabile per l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, ad avviso della Corte, lo stesso lavoratore deve dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro del mutamento di domicilio nonchè l’indifferibilità del viaggio.
Pertanto, solo il carattere della indifferibilità consente, in queste situazioni, di considerare giustificata l’assenza alla visita; in caso contrario, il dipendente ha l’onere di informare la scuola.
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Comunicazione dell’assenza per malattia e responsabilità disciplinare
Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore, che si assenta dal servizio per malattia, abbia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’inizio della malattia (cfr art. 17 CCNL Scuola), la omessa comunicazione vale ad integrare una infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, essendo irrilevante il fatto che il lavoratore abbia comunque inviato il certificato medico giustificativo dell’assenza. (Cass. 4 febbraio 2015 n. 2023)
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Assenza per gravi patologie
Art 17 comma 9 del CCNL 2007 :in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 ( che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
La norma non riguarda tutte le patologie gravi, ma soltanto quelle che richiedono il ricorso a terapie salvavita quindi, i due requisiti devono
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Assenza per gravi patologie
Per gli aspetti sulla certificazione rilasciata è necessario rimettere ogni valutazione di merito al medico curante o alla ASL competente o alla Struttura Convenzionata o al verbale di invalidità. (Non esiste, per il Comparto Scuola, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”)
La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
Se il medico curante, nel compilare il certifica telematico, ha barrato il riquadro relativo alla patologia grave che richiede terapia salvavita (riquadro introdotto dal 2013), detto certificato è sufficiente ai sensi dell’art. 17 comma 9 fermo restando che la scuola deve avere agli atti la certificazione relativa alla attestazione della grave patologia rilasciata dall’Ente competente.
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Art. 17 comma 9: assenza retribuita al 100% e non fa “cumulo”
Ad ogni modo, in caso di assenza prolungata per grave patologia il dirigente può comunque richiedere d'ufficio una visita medica collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n. 171 allorchè le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Quindi la visita non potrà essere richiesta per l'accertamento del riconoscimento della grave patologia ma esclusivamente ai fini della verifica delle condizioni fisiche del dipendente assente.
Non esiste un periodo di assenze per gravi patologie superato il quale é necessario attivare la richiesta di visita medico collegiale; dipende dalle circostanze concrete e da quanto il dipendente é già assente.
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Assenze per visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici (art.
55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165 del 2001)
a seguito della sentenza del TAR Lazio del 2014 viene reintrodotta la facoltà per il dipendente della Scuola di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia. L’assenza é giustificata con la presentazione di un'attestazione (che indichi anche l'orario) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione;
ciò non toglie che, comunque, il dipendente ha sempre la facoltà di giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per motivi familiari, al permesso breve ex art. 16 del CCNL 2007 o alle ferie.
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Periodo di convalescenza post –ricovero
Funzione Pubblica parere n. 53/2008: il periodo di convalescenza post ricovero non è soggetto a decurtazione economica.
Prestazione ambulatoriali: nessuna previsione nel CCNL – Distinzione tra day service e day surgery ( cfr O.A. ARAN M22 del 9/1/2015)
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Permanenza prolungata presso le Unità operative di Pronto Soccorso: come si configura l'assenza?
Messaggio INPS numero 1074 del 09-03-2018: nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.
Più specificamente:
situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.
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Attività lavorativa durante assenza per malattia
Cass 13/03/2018, n. 6047: legittimo il licenziamento del lavoratore assente per malattia che svolga un'attività extralavorativa che, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio.
Giurisprudenza della Cassazione: in via generale non sussiste un divieto in assoluto per un dipendente assente per malattia ad effettuare altre attività:
detta attività è vietata allorchè si ponga in maniera conflittuale con lo stato di salute del dipendente e tale da pregiudicarne quindi la guarigione e conseguente la ripresa del servizio.
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Superamento del periodo di comporto
L’art. 17 comma 1 del CCNL 2007 prevede che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Il secondo comma del citato articolo prevede che, superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Pertanto, nell'ipotesi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento ( per i lavoratori della scuola cfr. art. 17 comma 1 del CCNL 2007) , l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato,
La gestione dell’assenza per malattia e gli accertamenti medici
Più specificamente, per vedere se è stato superato il periodo di comporto (Periodo mobile) e per analizzare la percentuale di retribuzione che spetta al dipendente durante un periodo di assenza per malattia è necessario:
1) determinare il triennio precedente l’ultimo episodio morboso:dal giorno precedente l’inizio della malattia in atto andare a ritroso di tre anni;
2) sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio come sopra determinato;
3) sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedente di cui al numero 2, quelle del nuovo episodio morboso.
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Se si supera il primo periodo di comporto previsto dall’art. 17 del CCNL 2007?
DPR 27 luglio 2011, n. 171: l'amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente ( invio a visita collegiale), in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, in caso assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento.
Pertanto, nell'ipotesi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento ( per i lavoratori della scuola cfr. art. 17 comma 1 del CCNL 2007) , l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.
La gestione dell’assenza per malattia e gli accertamenti medici
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sent. 24 novembre 2016, n. 24027: Nel periodo di comporto devono essere computati anche i giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, sussistendo una presunzione di continuità dell’episodio morboso.
Detta presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi, di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ovvero dal lunedì).
Infatti, la prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa