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Adeguatezza, prevenzione e diagnosi tempestiva della cris

IL RUOLO DEGLI ASSETTI EX ART 2086 C.C di Silvia Marci *

2. Adeguatezza, prevenzione e diagnosi tempestiva della cris

Che la prevenzione e la diagnosi tempestiva della crisi per mezzo dell’or- ganizzazione costituisca il perno intorno al quale ruota la riforma, lo si intui- sce dall’insistenza del legislatore nel farvi riferimento.

Il principio in parola trova spazio, oltre che nell’art. 2086, comma 2, c.c., e nelle norme di rinvio dettate per ogni tipo societario6, nelle seguenti norme 3 Il riferimento è all’art. 149, lett. a) e b), t.u.f.

4 Il riferimento è all’art. 2381, commi 3 e 5, c.c.

5 L’art. 6, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico sulle società pubbliche, prevede l’ado- zione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e l’obbligo di informare l’as- semblea nell’ambito della relazione annuale sul governo societario.

6 La norma è richiamata: dall’art. 2257, c.c. (società di persone); dall’art. 2380 bis, c.c. per le S.p.A. che abbiano adottato il sistema di amministrazione tradizionale e monistico, in forza del richiamo operato dall’art. 2409 noviesdecies, c.c.; dall’art. 2409 novies, c.c., per le S.p.A., che abbiano adottato il modello dualistico; infine dall’art. 2475 per le S.r.l.

del CCI: i) nell’art. 4, il quale individua nell’adozione delle misure idonee, per l’imprenditore individuale, e dell’assetto organizzativo, per l’imprendi- tore collettivo, il principale dovere a carico del debitore; ii) nell’art. 12, comma 1, che nel definire gli strumenti d’allerta e specificarne la funzione, coglie l’occasione per ribadire la finalizzazione degli «obblighi organizzativi […] alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione»; iii) nell’art. 14, che nel di- sciplinare l’allerta interna, sancisce la natura continuativa dell’obbligo rela- tivo agli assetti (Buonocore, 2006; Irrera, 2005) e dispone che gli organi di controllo societari, il revisore e la società di revisione verifichino che l’or- gano amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto orga- nizzativo, in relazione alla natura, alle dimensioni dell’attività, nonché alla concreta capacità di rilevare rapidamente segnali di crisi.

Per quanto concerne il concreto contenuto degli assetti, nell’ambito della dottrina giuridica (Irrera, 2005; Buonocore, 2006; Amatucci, 2016), in ap- profondimento dell’art. 2381, c.c., è stato chiarito che: i) gli assetti organiz- zativi si sostanziano in una chiara e formale definizione dei ruoli e delle fun- zioni dei vari soggetti operanti all'interno dell'impresa (cd. Organigramma aziendale), delle principali aree di competenza delle funzioni aziendali, del soggetto responsabile per ognuna di esse, dell'articolazione interna (cd. Fun- zionigramma) e dell’attribuzione di poteri esterni alle diverse funzioni (cd. Deleghe e poteri)7; ii) gli assetti amministrativi costituiscono l'insieme dei

sistemi e delle procedure formalizzate e standardizzate a garanzia dell'ordi- nato svolgimento delle attività, delle singole fasi e sotto-fasi, nonché di con- trolli più efficienti8; iii) gli assetti contabili costituiscono l'insieme degli stru-

menti funzionali a garantire una corretta, completa e tempestiva rilevazione dei fatti di gestione, coerentemente con le norme civilistiche ed i principi contabili applicabili9.

Ma quale dovrebbe essere il contenuto degli assetti in relazione alla tem- pestiva diagnosi della crisi e della perdita della continuità aziendale?

7 Sicca (2003) chiarisce come parlare di organizzazione e struttura organizzativa richieda la specificazione e la formalizzazione «[…] delle caselle che indicano le posizioni, i rapporti e le mansioni assegnate alle persone nel processo gestionale» (p. 65).

8 Una definizione esaustiva di struttura organizzativa è quella fornita da Daccò (1993), il quale ben evidenza i criteri che una determinata unità sociale (tra cui l’impresa) deve soddisfare al fine di essere qualificata come “validamente organizzata”: i) criterio gerarchico; ii) criterio del coordinamento; iii) criterio funzionale; iv) criterio della specializzazione produttiva; v) criterio della standardizzazione; vi) criterio dei fini comuni; vii) criterio della pianificazione e della programmazione; viii) criterio delle regole di condotta; ix) criterio delle decisioni infor- mate; x) criterio dei controlli (formali e sostanziali).

In una prospettiva aziendalistica, l’impresa è un’entità atta a perdurare (Zappa, 1954) preposta alla creazione durevole di valore che per realizzare il suo fine opera secondo economicità. Il concetto nella sua sintesi racchiude l’essenza che guida il comportamento dell’impresa, ossia l’insieme delle condizioni, fortemente interdipendenti tra loro, che essa deve soddisfare af- finché possa sopravvivere, svilupparsi nel tempo e generare valore nel lungo periodo. Le dimensioni sintetizzate nel concetto di economicità aziendale sono l’equilibrio economico-reddituale, l’equilibrio patrimoniale, l’equili- brio monetario, l’efficacia e l’efficienza. Esse devono esprimere un’attitu- dine a valere nel tempo: ogni indagine in merito allo stato di salute dell’im- presa, perciò, non può prescindere da una loro costante valutazione e proie- zione verso il futuro (Pavan, 2008).

Ne deriva che la struttura amministrativo-contabile dell’impresa è in grado di assicurare efficienza, correttezza della gestione e tempestiva rileva- zione della crisi ‒ ossia è adeguata/idonea ‒ quando garantisce la disponibi- lità delle informazioni necessarie a valutare le condizioni non solo presenti, ma altresì future di operatività, la sussistenza dell’equilibrio economico-fi- nanziario attuale e prospettico, ed in generale la prevedibile evoluzione della gestione (art. 14, CCI). Ciò è quanto emerge non solo da una ricostruzione economico-aziendale della crisi quale deterioramento degli equilibri di eco- nomicità a valere nel tempo, ma altresì dalla definizione “proiettata al futuro” contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a), CCI, là dove specifica che essa si manifesta in termini di «inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate».

Invero, nihl sub sole novum. Il sistema antecedente alla riforma già acco- glie degli obblighi specifici (rules) e generici (standards) che impongono, o quanto meno presuppongono, delle valutazioni di natura prognostica e quindi l’inclusione tra gli assetti contabili di strumenti di pianificazione, program- mazione e, tra quelli amministrativi, di sistemi di controllo funzionali alla tempestiva rilevazione della crisi. Tali doveri sono ricavabili dalla disciplina del bilancio d’esercizio, da norme relative ad operazioni specifiche, spesso di natura straordinaria, oltre che dagli standards di comportamento esplica- tivi di una gestione diligente e corretta.

3. Sul significato di “adeguatezza”. La rilevanza della pianifica-