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Affermazione della differenza tra adempimento del terzo e adempimento al terzo

ADEMPIMENTO DEL TERZO ED ADEMPIMENTO

2.4 Affermazione della differenza tra adempimento del terzo e adempimento al terzo

Nel precedente paragrafo si è arrivati alla conclusione che l’asserito difetto di una giustificazione causale che caratterizzerebbe la prestazione del solvens tanto nella delegazione di pagamento, quanto nell’adiectio solutionis causa (onde potersene dedurre una simmetria reciproca e la conseguente qualificazione della delegatio solvendi quale ulteriore ipotesi di pagamento al terzo), si rivela davvero difficilmente sostenibile con riferimento al pagamento effettuato dal solvens–debitore nelle mani dell’adiectus, anziché in quelle del proprio creditore, e ciò in ragione del fatto che tale pagamento rinviene la “«propria (ed unica) causa giustificativa» diretta nel preesistente rapporto obbligatorio fra adempiente e suo creditore”243.

Quanto appena detto non deve tuttavia indurre l’interprete ad assimilare, né tanto meno ad identificare l’adempimento del terzo, ex art. 1180 c.c., con il pagamento all’adiectus solutionis causa, ex art. 1188 c.c., che costituisce l’unica ipotesi sicura di adempimento al terzo contrapposta all’adempimento del terzo244. Nessuno dubita che, nella prospettiva qui adottata, adempimento del terzo ed adiectio appaiano entrambi caratterizzati da una specifica e diretta giustificazione causale dell’attribuzione eseguita dal solvens all’accipiens, ragion per cui potrebbe dirsi che anche il pagamento all’adiectus realizza un’attribuzione diretta nella misura in cui, provenendo tale pagamento dallo stesso debitore dell’indicante, esso rinviene per l’appunto

delegante, alla cui sfera giuridico-patrimoniale va in ogni caso ed essenzialmente ascritta tale esecuzione; e, correlativamente, dalla circostanza che il delegante, sotto il profilo delegatorio passivo, esegue (materialmente) la prestazione dal lui dovuta al delegatario «per mezzo del (rispetto a quest’ultimo) terzo» delegato, ricevendo al contempo ( altrettanto materialmente) quella dovutagli dal delegato, sotto il profilo delegatorio attivo, «per mezzo del (rispetto al delegato) terzo» delegatario”.

243

TURCO, L’adempimento, cit., p. 64

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direttamente ed esclusivamente nel rapporto obbligatorio fra indicante e solvens la propria causa solvendi, a prescindere dall’eventuale ed ulteriore rapporto che dovesse legare l’indicante medesimo e l’indicatario”245. E’ parimenti vero, tuttavia, che il presupposto causale dell’adempimento risiede, in entrambi i casi, in rapporti obbligatori oggettivamente e soggettivamente distinti, nel senso che la causa diretta ed esclusiva dell’adempimento del terzo va ricercata, come si è detto più volte, nel rapporto obbligatorio che intercorre tra l’accipiens–creditore e il suo debitore, al quale il solvens–terzo si “sostituisce” nell’adempimento della prestazione; viceversa, il pagamento all’adiectus solutionis causa sarà dovuto se e nella misura in cui esista il “(diverso) rapporto obbligatorio intercorrente fra il creditore e il solvens– debitore, il quale adempie la prestazione dovuta nelle mani dell’accipiens– terzo indicatario, anziché in quelle del creditore”246.

E’ possibile dunque affermare che nella fattispecie dell’adempimento del terzo, il solvens è “terzo” sia rispetto al rapporto obbligatorio al quale egli dà diretta attuazione con il suo intervento, sia rispetto ai soggetti di tale rapporto, ed adempie un obbligo altrui, quand’anche dovesse esservi tenuto in virtù di un suo distinto dovere (negoziale o legale) verso il debitore, nondimeno “privo di rilevanza giuridica «esterna» rispetto al creditore”247. Viceversa, nella fattispecie dell’adiectio solutionis causa, il solvens è egli stesso parte e soggetto passivo del rapporto obbligatorio che, sotto il profilo causale, esegue altrettanto direttamente, ancorché nelle mani dell’accipiens– indicato, adempiendo così, in qualità di debitore, un debito proprio verso il proprio creditore–indicante, controparte e soggetto attivo del rapporto eseguito, nonostante esegua la prestazione come terzo rispetto all’adiectus e

245

TURCO, L’adempimento, cit., p. 66.

246

TURCO, L’adempimento, cit., p. 67.

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all’eventuale ulteriore rapporto tra quest’ultimo ed il proprio creditore (cioè, il c.d. “indicante”)248.

Prima di concludere, merita osservare che se la dottrina giuridica perviene ad un certo grado di chiarezza in ordine alla distinzione tra adempimento del terzo ed adempimento al terzo, altrettanto non può dirsi che faccia la giurisprudenza. Tra le non copiose pronunce sul punto, ed a puro titolo esemplificativo, occorre richiamare il caso particolare del terzo che, dopo aver reso la dichiarazione di debito di cui all’art. 547 c.p.c., aveva in seguito provveduto ad eseguire il pagamento nelle mani dell’assegnatario del credito, così come prescritto dall’art. 553 c.p.c.249. A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno statuito che “l’assegnatario non va considerato solo come adiectus solutionis, od un semplice destinatario di pagamento designato dal giudice, ma diventa titolare esclusivo del credito, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere – nei limiti della somma assegnata – al primo (art. 1180), e l’eventuale pagamento effettuato all’originario creditore non avrebbe alcuna efficacia liberatoria (art. 1188). Viceversa, il pagamento effettuato all’assegnatario dal terzo estingue, contemporaneamente (sempre nei limiti della somma assegnata e corrisposta) il credito dell’assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore– esecutato”250.

Orbene, anche alla luce delle considerazioni fin qui sviluppate, è possibile notare che le premesse poste alla base del ragionamento dei giudici non concordano affatto con le conclusioni alle quali essi pervengono. Difatti, se l’accipiens–assegnatario viene giustamente qualificato come “titolare esclusivo del credito”, è evidente che il terzo pignorato, nell’eseguire il pagamento nelle mani del nuovo creditore, adempirà l’obbligo proprio, non

248

TURCO, L’adempimento, cit., p. 68.

249

Si tratta di Cass., 19 settembre 1995, n. 9888, in Danno e resp., 1996, p. 259.

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certo l’obbligo altrui. Ma, a ben vedere, nel caso in questione non sarà possibile neppure parlare di adempimento al terzo, poiché se l’assegnazione comporta il trasferimento del credito oggetto del pignoramento, il pagamento che il terzo pignorato esegue all’assegnatario deve considerarsi avvenuto direttamente all’attuale creditore, e non al soggetto indicato a ricevere il pagamento251.

2.5 Profili comuni alle fattispecie degli artt. 1180 e 1188 c.c..

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