1° Settore Regolazione delle Acque
Alla Presidenza della Regione siciliana Segreteria Generale - Area 2Unità Operativa
"Rapporti con l'ARS"
OGGETTO: interrogazione n. 895 del 6 febbraio 2007 dell’onorevole Fleres “Notizie circa l'interruzione della distribuzione dell'acqua nel quartiere Ardizzone del Comune di Paternò (CT)”.
Riferimento nota n. 836/IN.14 del 5.03.2007.
in riferimento al quesito di cui all'oggetto si rappresenta che la competenza relativa alla gestione delle infrastrutture e degli impianti asserviti alla distribuzione interna (microdistribuzione) è di competenza dei soggetti cui è affidato il servizio idrico integrato in seno agli A.T.O., i quali soggetti, pertanto, sono chiamati a porre in essere sia i necessari provvedimenti gestionali finalizzati al continuo e funzionale approvvigionamento degli utenti, sia l'attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali contemplati con il piano d'ambito.
Nella fattispecie il soggetto pubblico cui è demandato il coordinamento del servizio di erogazione per i comuni ricadenti nella provincia di Catania è l'Autorità dell'Ambito n. 2 - Catania che, come è noto, consorzia tutti i comuni del territorio tra cui quello in argomento e subentra nella gestione del servizio idrico Integrato agli Enti che sin qui hanno operato il servizio di distribuzione idrica in ambito provinciale.
Per ciò che attiene l'affidamento del servizio, la forma di gestione scelta è la società mista pubblico-privata. La gara per la scelta del socio è stata espletata nel dicembre 2005 con l'affidamento alla
società mista S.I.E. S.p.A. Sono stati risolti i contenziosi amministrativi, conseguenti a ricorsi presentati in merito all'affidamento del servizio, attraverso la ratifica di un atto di componimento bonario tra le parti interessate. Nel dicembre 2006 l'Assemblea dell'A.T.O. ha deliberato l'accettazione di detto accordo tra le parti dando efficacia all’affidamento del servizio alla S.I.E. S.p.A.. Sono ad oggi in itinere le procedure di trasferimento alla S.I.E. S.p.A. delle infrastrutture, degli impianti, delle reti utilizzati per il servizio idrico integrato.
Per il superamento delle carenze infrastrutturali della rete idrica, che possono tra l'altro impedire l'alimentazione continua (24/24 ore) degli utenti, è necessario attuare gli interventi già previsti nel piano d'ambito dall'A,T.O. n. 2 di Catania e la cui esecuzione è precipua competenza del soggetto gestore del servizio idrico integrato.
Di conseguenza, anche l'eliminazione di tutti i disservizi connessi allo stato ed all'utilizzo delle infrastrutture sarà preciso compito del gestore del S.I.I., nonché provvedere alla regolarizzazione dei contratti di fornitura agli utenti, alla contabilizzazione dei quantitativi erogati ed alla riduzione delle perdite fisiche ed amministrative, ossia, in sostanza, all'erogazione di un servizio agli utenti secondo paramenti di equità ed efficienza.
Con particolare riferimento alla rete di distribuzione idrica interna del comune di Paternò, le cui problematiche sono oggetto del quesito di cui all'oggetto, la competenza rimarrà, fino al completo trasferimento dell'esercizio al gestore del S.I.I, al soggetto che fin ad oggi ne ha curato la gestione e che, nel caso in specie, è l'Amministrazione comunale.
IL DIRETTORE (Ing. Marcello Loria)
GALVAGNO. - «All'Assessore per l'industria premesso che:
l'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 prevede che 'i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti';
l'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede che 'le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo statuto di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 nei rispettivi territori';
l'art. 20, comma 21, della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19 prevede che 'l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio e alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale. Per gli enti competenti che entro il 30 giugno 2006 non attuino le procedure di cui alla presente legge, verrà nominato un commissario ad acta per l'applicazione del presente comma';
per sapere quali siano le ragioni per le quali non è stata data attuazione ai citati adempimenti normativi obbligatori, con particolare riferimento a quelli previsti dalla legge regionale n. 19/05 (promozione di strumenti di raccordo e commissariamento enti inadempienti), anche al fine di garantire univocità nell'applicazione delle tariffe». (924)
Risposta. «Con riferimento all'interrogazione n. 924, dell’onorevole Galvagno, si rappresenta che, per l'immediato seguito, sono stati chiesti al Dipartimento Industria, con nota del 20.3.2007, prot. 786, i necessari atti istruttori e propositivi.
Dalla risposta è emerso che la questione delle ispezioni degli impianti termici era stata oggetto di discussione e che dalle ultime riunioni con i rappresentanti dell'ENEA, sfociate in una bozza di relazione allegata alla nota del 10.4.2007, il quadro attuativo ha presentato delle difficoltà legate agli sviluppi della normativa statale che ha modificato, con il decreto legislativo n. 311 dell'1.2.2007, il precedente decreto legislativo n. 192 del 2005.
Senza entrare nel merito della diversa disciplina che ne è seguita (ad esempio, in ambito statale, il numero dei controlli è pari al 5% della totalità degli impianti presenti sul territorio, mentre in quello siciliano è di almeno il 20%; in ambito statale, a seguito delle modifiche apportate la frequenza con cui i manutentori debbono trasmettere i rapporti di controllo e manutenzione all'autorità, per gli impianti monofamiliari, è stata portata a quattro anni), occorre subito rilevare che, antecedentemente all'acquisizione dell'interrogazione, al fine di ottemperare a quanto normativamente stabilito, è stato fissato, con nota dell'1.3.2007 prot. n. 594, un tavolo di lavoro con l'URPS, l'ANCI e l'ENEA per avviare, mediante la concertazione, un fattivo confronto volto alla risoluzione delle problematiche inerenti anche la materia delle ispezioni. L'esito negativo dell'incontro ha indotto ad una nuova convocazione con nota del 26.4.2007, prot. n. 1237, anch'essa risultata infruttuosa.
Di tale periodo è la nota della Provincia regionale di Enna 10.4.2007 (acquisita il 20/4/2007 al prot. 1173/gab) con la quale si comunica, tra l'altro, che la mancanza del decreto assessoriale determina l'assenza dei presupposti necessari affinché le Province e i Comuni di grandi dimensioni possano esercitare le competenze loro affidate dalle disposizioni sopra richiamate, con serie conseguenze sul mantenimento dei livelli di sicurezza degli impianti termici.
Anche in questo caso, sono stati chiesti gli elementi istruttori necessari per evadere la nota della Provincia regionale, elementi che sono stati acquisiti con nota del 14.5.2007, prot. 19450 del Dipartimento nella quale oltre a segnalarsi la riserva di legge statale nella materia de qua, “non essendo stato ancora emanato da parte dello Stato il previsto decreto che definisce i suddetti requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli organismi aggiornati in funzione dei progressi della tecnica...per provvedere in merito è apparso oltretutto necessario attendere il citato provvedimento statale”. Con la stessa nota viene, altresì, segnalato che, essendo la determinazione delle tariffe “strettamente correlata agli organismi deputati per legge a condurre le ispezioni, non può che seguire all'emissione del provvedimento statale circa la definizione dei criteri di accreditamento degli stessi organismi, per una compiuta regolamentazione in campo regionale”.
La risposta, parzialmente risolutiva delle questioni sollevate dalla Provincia di Enna, ha portato a chiedere una integrazione con nota del 15.5.2007, prot. n. 1430, ancora non evasa.
Alla luce di quanto precede appare di tutta evidenza che è stata seguita con particolare attenzione e cura la questione della verifica degli impianti termici, sia per la consapevolezza dell'importanza che la stessa riveste sia per l'adozione del regolamento di cui all'art. 20, comma 21, cit.
A tal fine, pur non avendo ottenuto ancora l'integrazione anche propositiva richiesta, dalle risultanze degli atti dell'ufficio, è possibile trarre che, secondo la predetta norma, le “operazioni di ispezione degli impianti devono essere condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti minimi previsti dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412, come modificato e integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551…L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le
amministrazioni competenti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto, a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti e organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio e alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale...”.
Siffatto impianto va, tuttavia, confrontato con le novità provenienti dallo Stato, dal momento che all'originaria previsione dell'allegato I al d.P.R. n. 412 del 1993 ha fatto seguito la nuova previsione dell'Allegato L al decreto legislativo n. 192/2005, come modificato dal decreto legislativo n.
311/2006 e che l'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 192/2005 rimette ad apposito decreto del Presidente della repubblica la definizione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
In altri termini, poiché l'art. 20, comma 21 della l.r. n. 19/2005 stabilisce che le “operazioni di ispezione degli impianti devono essere condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti minimi previsti dall'allegato I del D.P.R. n. 412/1993, come modificato” e poiché la predeterminazione di tali requisiti è rimessa dall'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n.
192/2005 ad apposito decreto del Presidente della Repubblica, ancora non adottato, sembra che manchi uno dei presupposti essenziali per dare contenuto e sostanza al decreto assessoriale.
Nondimeno, coinvolgendo il decreto aspetti che tendono a implementare la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti e organismi preposti, per i diversi aspetti, alla ispezione e alla vigilanza sugli impianti termici, non è stato trascurato, pur nella consapevolezza che, per le ragioni sopra esposte, il risultato finale non potrà raggiungere la completezza attesa, di avviare le necessarie iniziative per assicurare la concertazione prevista dalla legge, come momento di confronto necessario per l'adozione di un provvedimento condiviso.
Parallelamente, accogliendo l'invito del Dirigente generale del Dipartimento Industria, è allo studio apposito disegno di legge che elimini anche il differente trattamento del momento ispettivo proveniente dalla normativa statale e da quella regionale. Ciò anche per dare coerenza al contenuto dell'art. 9 del decreto legislativo n. 192/2005 laddove si dispone che le “autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici...così da garantire un minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini...”.
Nell'allegare copia della bozza di relazione allegata alla nota prot. n. 15670 e della nota prot.
19450 citate e della richiesta di integrazione (nota GAB del 15.5.2005, prot. 1430), non può farsi a meno di aggiungere che: a) l'art. 12 del decreto legislativo n. 192/2005 così recita: “Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n.
412 e successive modificazioni, e dalle ispezioni di cui allegato L”; b) l'art. 11 del d.P.R. n. 412 del 1993 e s.m.i. affida “al proprietario l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici o per esso ad un terzo...che ne assume la responsabilità”.
Puntualizza l'art. 7 del decreto legislativo n. 192 che il “proprietario, il conduttore, l'amministratore del condominio o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente”; c) l'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo n. 311/2006, in sostituzione del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 192/2005 stabilisce che il “decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4”; d) l'allegato L al decreto legislativo n. 192/2005 e s.m.i., durante il regime transitorio, intesta anche alle autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, l'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. Il punto 9 di tale allegato puntualizza che le predette “autorità competenti, eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse delegati, provvedono ai compiti” sopra citati, “accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza...”, mentre il successivo punto 11 che l'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro di rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.
Pur non omettendosi la complessità del quadro normativo, le superiori disposizioni indirizzano verso la permanenza dell'obbligo in capo alle amministrazioni competenti di effettuare le ispezioni e i controlli.
Una conferma, in tal senso, è offerta dal comma richiamato che onera gli enti competenti ad effettuare annualmente ispezioni sul almeno il 20 per cento ed a riscuotere direttamente le tariffe di ispezione e che riserva al decreto assessoriale la sola funzione di promozione dell'adozione di strumenti di raccordo che “consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio e alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale..”.
La predetta funzione, come evidenziato, non ha avuto modo di trovare attuazione per l'infruttuosità dei tavoli convocati, con l'effetto di impedire quel concerto con le amministrazioni interessate che connota la configurazione del decreto, per la cui attuazione l'Ufficio è stato invitato a fissare nuovi incontri con le rappresentanze istituzionali interessate».
L’Assessore CANDURA
GALVAGNO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che:
la tecnologia ADSL è ormai arrivata quasi dappertutto ma ancora il comune di Centuripe (EN) nonostante i comuni confinanti ne usufruiscano, resta tagliato fuori dall'espansione della rete a banda larga e di conseguenza gli abitanti di Centuripe che usano internet per motivi di studio, di lavoro o anche semplicemente per scopi personali si devono rassegnare alla lentezza della linea analogica;
i cittadini di Centuripe, pur non fruendo dell'ADSL, devono pagare lo stesso canone dei cittadini di altri comuni che invece ne godono, con palese ingiustizia;
la mancanza del servizio ADSL è notevolmente sentita non solo dagli utenti residenziali ma anche dalle numerose imprese artigiane, commerciali, studi professionali, scuole, enti pubblici etc., che con gli ultimissimi sviluppi tecnologici necessitano sempre più del computer connesso in rete, per svolgere velocemente le proprie attività lavorative o i propri compiti istituzionali;
considerato che:
nel comune di Centuripe esiste una zona artigiana realizzata con Fondi regionali e della Comunità Europea nella quale operano oltre cento imprese artigiane;
anche il Governo nazionale, negli ultimi anni, al fine di promuovere l'uso del computer e della banda larga, ha legiferato in merito con l'approvazione del progetto vola con internet, che prevede la concessione di contributi per l'acquisto di PC da parte dei giovani sedicenni;
la diffusione delle tecnologie informatiche e, in particolare, l'accesso alla rete internet nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni costituisce uno strumento ormai imprescindibile per contribuire a garantire a tutti i cittadini significative opportunità di lavoro, di studio, informazione, svago, libera manifestazione del proprio pensiero, effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese e rappresenta, altresì, una risorsa strategica per le imprese che devono competere in un mercato sempre più globalizzato;
la pluralità dei servizi e dei contenuti offerti sulla rete internet richiede sempre più spesso connessioni stabili, veloci ed economiche, di tipo ADSL, per un'efficace fruizione e un positivo rapporto tra costi e tempi di connessione;
la possibilità di accedere all'ADSL è subordinata alla copertura, da parte di TELECOM ITALIA, della zona interessata con impianti adeguati;
atteso che la mancanza del servizio ADSL impedisce a numerosi cittadini l'accesso a internet ed il conseguente godimento di importanti opportunità e servizi, determinando di fatto una discriminazione tra chi risiede nei comuni dove il servizio è attivato e chi risiede nei comuni che ne sono ancora privi;
per sapere:
quali iniziative siano state assunte per garantire la copertura della linea ADSL ai cittadini di Centuripe;
se il Governo della Regione non ritenga di dover intervenire con urgenza nei confronti della TELECOM ITALIA verificando, anche all'interno del Piano Telematico Regionale, le iniziative necessarie a garantire la diffusione dell'accesso alla connettività a banda larga su tutto il territorio della nostra regione». (973)
(L'interrogante chiede risposta con urgenza)
Risposta. «Con riferimento all'interrogazione n. 973, dell’onorevole Galvagno, ed in particolare alla richiesta, nella stessa contenuta, di sapere:
- quali iniziative siano state assunte per garantire la copertura della linea ADSL ai cittadini di Centuripe;
- se il Governo della Regione non ritenga di dover intervenire con urgenza nei confronti della TELECOM ITALIA verificando, anche all'interno del Piano Telematico Regionale, le iniziative necessarie a garantire la diffusione dell'accesso alla connettività a banda larga su tutto il territorio della nostra regione, si rappresenta quanto nel seguito indicato.
Al fine di dare compiuta risposta ai quesiti posti con l'interrogazione in questione, si ritiene opportuno evidenziare che la problematica di Centuripe è simile a molti altri comuni dell'entroterra siciliano, soprattutto nelle zone interne e montane, dove gli operatori telefonici difficilmente avrebbero fatto gli investimenti necessari per portare la banda larga, determinando, di fatto, il “digital divide” di tali zone nei confronti delle zone già raggiunte dalle linee adsl.
In ragione di ciò, sia con risorse della Delibera CIPE n. 17/2003, attribuite dallo stesso CIPE alla società pubblica “Infratel Italia S.p.A.” e finalizzate alla riduzione del “digital divide” nel mezzogiorno, che con risorse Delibera CIPE n. 20/2004 attribuite alla Regione siciliana e con altre risorse regionali, anche in forza di uno specifico protocollo d'intesa stipulato in data 11 marzo 2005, tra le parti è stato individuato un intervento congiunto, denominato “Regional Area Network”
(R.A.N.), che è stato inserito tra gli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro sulla Società dell'Informazione nella Regione siciliana, che prevede, fondamentalmente, l'installazione di cavi in fibra ottica nelle tratte dove gli operatori telefonici non prevedevano di portare la banda larga, a carico di “Infratel Italia S.p.A.”, nonché la creazione di una rete a banda larga dell'Amministrazione regionale, a carico della società regionale ex art. 78 della L.R. 6/2001 e s.m.i..
Tra gli interventi previsti da tale progetto, tra l'altro, è ricompresa pure la posa del cavo in fibra ottica per il collegamento da centrale a centrale della tratta Catenanuova - Regalbuto - Centuripe, a carico di Infratel Italia S.p.A..
Per quanto comunicato da tale società, la posa del cavo in questione è ormai completata ed è in corso di effettuazione il relativo collaudo.
Tale fattispecie porta a prevedere che entro la conclusione del secondo semestre di quest'anno, la Telecom potrà portare l'Adsl nel comune di Centuripe».
L’Assessore LO PORTO
CASCIO-ADAMO-CONFALONE-D'AQUINO-FLERES-LEONTINI-PAGANO-VICARI-CIMINO-CRISTAUDO-D'ASERO-LEANZA E.-LIMOLI-SCOMA.- «Al Presidente della Regione e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:
in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture', l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione
in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture', l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione