Articolo 33 CCNL 5.12.1996, articolo 18 CCNL 10.2.2004, articolo 20 CCNL 10.2.2004
(Art. 33 CCNL 5.12.1996)
1. La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.
2. L’Azienda o l’Ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito fondo nel quale confluiscono anche le risorse di cui all’art. 47 comma 4(pag. 148) del CCNL 5.12.1996 (Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità) nonché le quote eventualmente accantonate ai sensi dell’art. 67, comma 6(pag. 238) del CCNL 5.12.1996 (Tipologie di attività libero professionali)130.
3. L’azienda o l’ente, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti nell’art. 4(pag. 13) CCNL 8.6.2000 (Contrattazione collettiva integrativa)131, realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare
129 Il riferimento vigente è all’art. 30, comma 6, CCNL 3.11.2005.
130 Tale articolo è stato sostituito dall’art. 54 CCNL 8.6.2000, attualmente vigente.
131 Il riferimento vigente è all’art. 4 CCNL 3.11.2005.
le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’azienda o ente con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione nell’ambito degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 27(pag. 38) e 29(pag. 45) del CCNL 8.6.2000 (Tipologie di incarico e Affidamento e revoca di incarichi di direzione di struttura complessa).
5. ...omissis...132
6. L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dall’art. 17, comma 4 del CCNL del 5.12.1996 (Orario di lavoro dei dirigenti) 133e ai permessi di cui all’art. 23(pag. 61) del CCNL 5.12.1996 (Assenze retribuite) senza oneri per l’azienda o ente. L’eventuale concorso alle spese da parte dell’azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordinato all’effettiva connessione delle iniziative con l’attività di servizio.
7. ...omissis...134
8. La partecipazione dei dirigenti all’attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;
c) corsi di formazione professionale post - base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui all’art. 6 citato nella lettera a);
d) formazione di base e riqualificazione del personale.
132 Comma già modificato dalla dichiarazione congiunta n. 2 – punto 2) del CCNL 4.3.1997 e disapplicato dall’articolo 20, comma 5, del CCNL 10.2.2004. Viene riportato il testo originario dell’art. 33, comma 5, CCNL 5.12.1996 così recitava: “5. È confermato l’istituto del comando finalizzato previsto dall’art. art. 45 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall’azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dirigente compete la retribuzione di cui agli artt. 42, 55, 56 e 57. Con esclusione, comunque, delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o alla retribuzione di risultato”.
133 L’attuale riferimento è all’art. 14, comma 4 del CCNL del 3.11.2005.
134 Comma disapplicato dall’articolo 20, comma 5, del CCNL 10.2.2004. Viene riportato il testo originario dell’art. 33, comma 7, CCNL 5.12.1996:”7.Nell’aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l’istituto del comando finalizzato di cui all’art. 45 del D.P.R. 761 del 1979, così come modificato dal comma 5”.
9. Le attività di cui al comma 8, previa apposita selezione secondo l’ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di norma, ai dirigenti delle medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza, con l’eventuale integrazione di docenti esterni.
(Art. 18 CCNL 10.2.2004)
1. In materia di formazione è tuttora vigente l’art.33(pag. 76) del CCNL 5 dicembre1996 (Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata), che prevede la formazione obbligatoria e facoltativa. In tale ambito rientra la formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente, di cui all’art. 16 bis. e segg. del d.lgs. 502/1992, sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi dell’art. 4(pag. 13) del CCNL 8.6.2000 (Contrattazione collettiva integrativa)135.
2. Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste dall’art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del 1992, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli artt. 19(pag. 71) e 20(pag. 80) del CCNL 10.2.2004 (Congedi per la formazione e Comando Finalizzato), per i quali è possibile la fruizione di speciali congedi.
4. Alla formazione continua sono destinate annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995, integrate da eventuali altri fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni nonché le altre risorse di cui all’art. 33(pag. 76) citatoal comma 1, qualora confermate dalla contrattazione integrativa sulla base dei criteri fissati nel regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria, di cui all’art. 57(pag. 241) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi).
135 Il vigente riferimento è all’art. 4 CCNL 3.11.2005.