Articolo 24 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, art. 21 CCNL 3.11.2005, art. 24, comma 7, CCNL 3.11.2005, articolo 16 CCNL 17.10.2008
(Art. 24 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, come modificato dall’art. 21 CCNL 3.11.2005) 1. ...omissis...194
2. ...omissis...195
3. ...omissis...196
4. ...omissis...197
193 Tale articolo è stato disapplicato dall’art. 11 del CCNL 6.5.2010 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). L’art. 19 CCNL 3.11.2005 aveva, a sua volta disapplicato il precedente art. 30 CCNL 5.12.1996.
194 Comma disapplicato dall’art. 21, comma 6 del CCNL 3.11.2005. Si riporta il testo omesso: “Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”.
195 Comma disapplicato dall’art. 21, comma 6 del CCNL 3.11.2005. Si riporta il testo omesso: “2. Al fine di pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è istituita una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.”
196 Comma disapplicato dall’art. 21, comma 6 del CCNL 3.11.2005. Si riporta il testo omesso: “3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento, il sistema dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà costituito - come base - dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse già destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro- capite di L 50.000 mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a carico dei dirigenti per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale”.
197 Comma disapplicato dall’art. 21, comma 6 del CCNL 13.11.2005. Si riporta il testo omesso:” 4. La Commissione paritetica dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto”.
5. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio. Qualora l’azienda o ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell’ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell’art. 10(pag. 25) del CCNL dell’8 giugno 2000 I biennio economico (Composizione delle delegazioni), sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art. 10(pag. 196) del CCNL del 6.5.2010 (Fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro) a condizione che ne abbia la necessaria capienza.198
6. La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
7. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
8. I massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
9. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
10....omissis...199
(Art. 21 CCNL 3.11.2005)
1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25(pag. 128) del CCNL dell’ 8 giugno 2000 I biennio economico (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei
198 Integrazione disposta dall’articolo 24, comma 7 del CCNL 3.11.2005.
199 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “Sono disapplicati l’art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l’art. 88 del DPR 384/1990”.
terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000 ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.
3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10(pag. 25) del CCNL dell’8 giugno 2000 I biennio economico (Composizione delle delegazioni) di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9(pag. 24) del CCNL dell’8 giugno 2000 I biennio economico (Soggetti sindacali).
6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
(Nota esplicativa dell’art. 21 del CCNL 3.11.2005)200
(Art. 16 CCNL 17.10.2008)
1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
200 Nota esplicativa art. 21 CCNL 3.11.2005 “Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave”.
2. Le aziende, al fine di favorire l’ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.
3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessità di una ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticità della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, è costituita, presso l’ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale.
4. La suddetta Commissione, attraverso modalità ritenute più idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all’art. 28(pag. 250) del CCNL 17.10.2008 (Norme di rinvio).