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La retribuzione di posizione dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo

Articolo 39 CCNL 8.6.2000 - I biennio economico282, art. 1, CCNL interpretazione autentica 4.7.2002, art. 8 CCNL 22.2.2001, articolo 24, commi 9, 10, 11

(Art. 39 CCNL 8.6.2000 - I biennio economico)

1. La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art. 51, comma 3(pag.39) del CCNL 5.12.1996 (Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di posizione) è collegata all’incarico agli stessi conferito ai sensi dell’art. 27(pag. 38) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico).

2. ...omissis...283

3. ...omissis...284

4. ...omissis...285

5. In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL 2 luglio 1997286, Il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - per il personale già in servizio all’entrata in vigore del contratto medesimo - è stato indicato nella tabella allegato 1 del CCNL del 5.12.1996, II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.

282 Tale articolo ha sostituito l’art. 55 CCNL 5.12.1996

283 Comma disapplicato dall’articolo 42, comma 6 del CCNL 3.11.2005 con decorrenza 31.12.2003. Il testo originario così recitava:” La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa ed una variabile e compete per tredici mensilità”.

284 Comma disapplicato dall’articolo 42, comma 6 del CCNL 3.11.2005 con decorrenza 31.12.2003. Il testo originario così recitava: ”La componente fissa della retribuzione di posizione è garantita al dirigente nella misura in atto goduta in caso di mobilità o trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992”.

285 Comma disapplicato dall’articolo 42, comma 6 del CCNL 3.11.2005 con decorrenza 31.12.2003. Il testo originario così recitava:”La componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo è mantenuta anche nei casi previsti dall’art. 34, operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di posizione”.

286 Il periodo “In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL 2 luglio 1997,” ha esaurito i suoi effetti e va considerato alla luce dei successivi CCNL.

6. La componente fissa della retribuzione di posizione, stabilita dalla tabella indicata nel comma 5, non è modificabile, mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26 è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 56(pag. 159) e 57(pag. 163) del CCNL 5.12.1996 (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello e Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello).

7. Il valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.

I valori indicati nel presente comma sono annui: ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 13^ mensilità287.

8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28(pag. 41) e 29(pag. 45) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure e Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa), un incarico di pari valore economico288.

9. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Azienda, è prevista una maggiorazione fra il 30% ed il 50%289, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.

10. I valori massimi delle fasce di cui agli art. 56(pag. 159) e 57(pag. 163) del CCNL 5.12.1996 (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello e Incarichi

287 Precisazione contenuta nell’art. 1, comma 1, terzo alinea del CCNL 4.3.1997.

288 Su tale materia è intervenuto l’art. 9, comma 32 del il D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.

289 Testo modificato dall’art. 4, comma 4 CCNL 6.5.2010 integrativo.

non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello) sono così rideterminati290:

- Fascia a) dell’art. 56 del CCNL 5.12.1996: € 50.000,00 - Fascia b) dell’art. 56 del CCNL 5.12.1996: € 42.000,00 - Fascia a) dell’art. 57 del CCNL 5.12.1996: € 42.000,00 - Fascia b) dell’art. 57 del CCNL 5.12.1996: € 30.000,00

11. Per i dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni291,…omissis….,292 la retribuzione di posizione minima contrattuale, corrisponde ai valori indicati

…omissis293… fatti salvi i casi di conferimento di incarico di maggior valore da parte dell’azienda superato il periodo di prova 294.

11 bis. ...omissis...295

12.Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all’art. 50(pag. 188) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione). Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.

(Art. 1 CCNL di interpretazione autentica 4.7.2002)

1. Il valore economico della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile – della tabella allegato 3 del CCNL del 5 dicembre 1996 I biennio economico 1994 – 1997 costituisce la retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti dell’area

290 I valori massimi delle fasce sono stati modificati dall’art. 4, comma 3 CCNL 6.5.2010.

291 Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. c) del CCNL 22.2.2001. Si riporta il testo originario prevedeva: “Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le Aziende non abbiano conferito un incarico diverso….”

292 Eliminato il periodo “…alla data del 5 dicembre 1996 e per quelli assunti successivamente a tale data, la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui alla Tabella allegato 1 al CCNL 5 .12.1996 II biennio economico 1996-97”

293 Il testo originario faceva riferimento a valori economici che hanno esaurito i propri effetti, in quanto superati dall’art. 4 CCNL 8.6.2000, II biennio economico e dagli artt. 42 e 43 CCNL 3.11.2005 e dai successivi CCNL. Gli importi vigenti sono quelli individuati dal CCNL 6.5.2010, secondo biennio economico.

294 Comma sostituito per disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. c) del CCNL 22.2.2001. Eliminato il periodo “ ovvero di raggiungimento del quinquennio entro l’8 giugno 2000 in applicazione dell’art. 117 del DPR 384/1990 (disapplicato dal presente contratto) ovvero per applicazione congiunta di entrambi i casi prospettati:

Meno di cinque anni Al raggiungimento dei cinque anni in applicazione art.

117 DPR 384/1997 sino all’8 giugno 2000 e fatti salvi i casi di rideterminazione aziendale:

componente fissa L. 422. 000 L. 2.000.000

componente variabile L. 371.000 L. 371.000”

295 Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. d) del CCNL 22.2.2001. Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “Per i dirigenti che abbiano raggiunto il quinquennio dopo l’8 giugno o che non versino nell’ipotesi di rideterminazione della retribuzione di posizione da parte dell’azienda, questa rimane fissata nel suo valore minimo nelle misure previste dal comma 11, sino alla realizzazione dell’equiparazione di cui all’art. 41 cui si provvederà con il CCNL del II biennio economico 2000- 2001”

medico - veterinaria in servizio all’entrata in vigore del contratto stesso secondo le posizioni giuridiche ed economiche di provenienza dei dirigenti.

2. La componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale stabilita dalla tabella del comma 1 non è modificabile dall’azienda neanche sotto specie di assegno personale, a titolo di garanzia, perché acquisita sulla base della posizione giuridica od economica di provenienza prima del passaggio al sistema degli incarichi. La componente fissa della retribuzione di posizione, è garantita al dirigente nella misura - in atto goduta – anche in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 ovvero di valutazione negativa.

3. La componente variabile della retribuzione di posizione minima contrattuale della medesima tabella del comma 1 – è, invece, incrementabile dalle aziende sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 51(pag.39) del CCNL 5.12.1996 (Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di posizione). L’incremento è aggiuntivo ed è finanziato utilizzando le risorse disponibili nel fondo dell’art. 60(pag. 185) del CCNL 5.12.1996 (Retribuzione minima dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento), residue dopo aver assicurato la corresponsione della retribuzione di posizione minima fissa e variabile della tabella citata, l’indennità di specificità medica e lo specifico trattamento economico relativo ai soli dirigenti di II livello. La parte variabile della retribuzione minima contrattuale, cui si aggiunge quella rideterminata dall’azienda, è riducibile in tutto o in parte in caso di valutazione negativa. Il termine variabile sta a significare che tale componente della retribuzione di posizione può essere incrementata o ridotta solo alle condizione previste dal contratto.

4. La retribuzione di posizione minima contrattuale della tabella allegato 3, in entrambe le componenti, costituisce, dunque, la base per la determinazione del valore finale dell’incarico aziendale il cui valore economico complessivo è la risultante della somma della retribuzione minima contrattuale, fissa e variabile della sopra richiamata tabella e della quota aggiuntiva definita “variabile aziendale” attribuita sulla base della graduazione delle funzioni, tenuto conto delle residue risorse del fondo di cui al comma 3.

...omissis...

(Art. 24, commi 9, 10 e 11 CCNL 3.11.2005) ...omissis...

9. Ad integrazione e chiarimento del CCNL di interpretazione autentica del 4 luglio 2002 e sempre a titolo di interpretazione autentica dell’art. 55 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, Con riguardo alle

modalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale

“prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo), è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’apposito fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabilito in azienda con l’unica garanzia che il valore dell’incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all’esempio dell’allegato n. 4 296 CCNL 3.11.2005.

10. Ai fini di una corretta applicazione del comma dell’art. 39, comma 8(pag. 165) del CCNL 8 giugno 2000 (La retribuzione di posizione dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo), relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti297, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure da attivare in base ai vigenti contratti collettivi prima di modificare l’incarico:

- obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera C)(pag. 17) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l’atto aziendale;

- verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, commi 2, lettera F) e comma 3, CCNL 3.11.2005 delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulle posizioni di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;

- applicazione dell’art. 31(pag. 85) del CCNL 5.12.1996 (Accordi di mobilità), ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa.298;

- applicazione del citato art. 31(pag. 85) del CCNL 5.12.1996 (Accordi di mobilità) o dell’art. 17(pag. 88) del CCNL 10.2.2004 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza) per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 9, comma 1, lettera h)(pag. 20) del CCNL 3.11.2005 ( Coordinamento regionale) del presente contratto.

296 L’allegato n. 4 del CCNL 3.11.2005 nella presente raccolta è riportato all’allegato n.11.

297 In materia occorre richiamare quanto previsto dall’art. 9, comma 32, D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

298 Eliminato il periodo “A tal fine la parola “ultima” del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è abrogata”.

11. Il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli artt. 42(pag. 175) e 43(pag. 185) del CCNL 3.11.2005 (La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003 e La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003), in relazione alle tipologie degli incarichi e di rapporto di lavoro ivi indicati299.

...omissis...