• Non ci sono risultati.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta,

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) Richiedere agli offerenti di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della

prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC Pass.

2) richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art.95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore di quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda, ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis4 e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 4, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co. 7 dello stesso articolo.

Pertanto il concorrente, pena esclusione, dovrà impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque, ai sensi dell’art.

32, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di evidenza pubblica sono specificate nel disciplinare di gara.

Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all’aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

Il contratto sarà stipulato con la procedura elettronica prevista per la firma digitale, eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva dovrà essere:

- prodotta in sede di stipula contrattuale;

- correlata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa;

- intestata a tutti gli OO.EE. facenti parte dell'eventuale costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/200 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del D.lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art.1, comma 148 della agosto 2017 n.124.

NOTA BENE: AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 8, DEL CODICE, SE LA STIPULA DEL CONTRATTO NON AVVIENE NEL TERMINE FISSATO, L'AGGIUDICATARIO PUÒ, MEDIANTE ATTO NOTIFICATO ALLA STAZIONE APPALTANTE, SCIOGLIERSI DA OGNI VINCOLO O RECEDERE DAL CONTRATTO. ALL'AGGIUDICATARIO NON SPETTA ALCUN INDENNIZZO, SALVO IL RIMBORSO DELLE SPESE CONTRATTUALI DOCUMENTATE.

Il concorrente, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare, pena decadenza dall'aggiudicazione, l'impegno con autentica notarile, di un istituto di assicurazione autorizzato dall'IVASS, a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività, di cui all'articolo 24, comma 4 e 106, comma 9 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un massimale non inferiore a quello specificato nello stesso articolo ed indicato nel bando di gara.

La polizza definitiva, con autentica notarile, dovrà essere presentata dall'assuntore dell'incarico con le modalità indicate nello schema di contratto posto a base di gara. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dell'importo contrattuale.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.

13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione e servizio.

Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l'Amministrazione si riserva in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 del Codice e di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del Decreto Legislativo 6.09.2011, n. 159 ovvero, in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione dei servizi