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è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso sia nominato un nuovo

Nel documento Camera dei Deputati (pagine 54-58)

Segretario generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente so-stituito dal nuovo Segretario ».

154. Per la medesima finalità di cui al comma 153, all’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti »;

b) dopo il comma 11 è inserito il

seguente:

« 11.1. Nelle more della costituzione e dell’avvio della società di cui al comma 11, l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di inter-venti nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse fi-nanziarie nazionali ed europee che con-corrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizza-zione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario generale dell’Autorità di di-stretto dell’Appennino Meridionale in qua-lità di Commissario straordinario di go-verno. Per l’attuazione del presente comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo tre sub-commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, do-tate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l’Autorità di di-stretto dell’Appennino Meridionale è auto-rizzata ad assumere, previa selezione pub-blica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non supe-riore a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con fun-zioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale pre-visti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d’anno. Gli oneri

per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del de-creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione della me-desima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automatica-mente sostituito dal nuovo Segretario ».

155. Per l’attuazione di un primo stral-cio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel me-desimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione « invasi ».

156. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti pro-prietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizza-zione o della ristrutturarealizza-zione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

157. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 156 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 156 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui

al comma 156 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari im-porto.

158. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il cre-dito d’imposta è utilizzabile tramite com-pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività pro-duttive.

159. Al credito d’imposta di cui ai commi da 156 a 161 non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

160. I soggetti beneficiari delle eroga-zioni liberali di cui al comma 156, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comuni-cano mensilmente al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provve-dono altresì a dare pubblica comunica-zione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito webistituzio-nale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici as-segnati per l’anno in corso, l’ente respon-sabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di pro-tezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Mini-stero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle ri-sorse umane, strumentali e finanziarie di-sponibili a legislazione vigente e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

161. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 156 a 160, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la « Centrale per la progettazione delle opere pubbliche », di seguito denomi-nata « Centrale ».

162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un’ap-posita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito deno-minata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l’alloca-zione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

87. La Centrale opera, in autonomia

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