sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l’attività e può stipulare con-venzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. È assicurata l’indipendenza delle valutazioni della Centrale nell’esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri or-gani dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
Soppresso
88. La Centrale, su richiesta delle am-ministrazioni centrali e degli enti territo-riali interessati, che ad essa possono rivol-gersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice
163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su
ri-chiesta delle amministrazioni centrali e de-gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:
a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla proget-tazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministra-tivo alle attività del responsabile del pro-cedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della sta-zione appaltante interessata;
c) predisposizione di modelli di proget-tazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
e) assistenza tecnica alle amministra-zioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecno-logica, all’efficientamento energetico e am-bientale nella progettazione e nella realiz-zazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizza-zione e manutenrealizza-zione, ordinaria e straor-dinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, uni-versitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.
164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di pro-pria competenza.
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l’assunzione a tempo indeter-minato, a partire dall’anno 2019, con de-stinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una per-centuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nomi-nato per tre anni rinnovabili ed è equipa-rato a dirigente di prima fascia. Tale
per-sonale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valuta-zione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, com-posta da quattro membri designati rispet-tivamente dai Ministri dell’economia e delle
165. Al fine di consentire lo svolgimento
dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l’assunzione a tempo
indeterminato, con destinazione alla Strut-tura, a partire dall’anno 2019, di un
mas-simo di 300 unità di personale, con preva-lenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svol-gimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza,
pub-blicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.
finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di
svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pub-blicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
166. A valere sul contingente di perso-nale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell’ambito delle stazioni uni-che appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
90. Per garantire l’immediata operati-vità negli ambiti di intervento della Cen-trale, la commissione permanente di valu-tazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di per-sonale, può procedere al reclutamento, pre-scindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante asse-gnazione temporanea, con il consenso del-l’interessato e sulla base di appositi proto-colli d’intesa con le amministrazioni pub-bliche di cui al comma 88 e per singoli
progetti di interesse specifico per le pre-dette amministrazioni.
167. Per garantire l’immediata
operati-vità della Struttura negli ambiti di
inter-ventodi cui al comma 163, in sede di prima
applicazione dei commi da 162 a 170 e
limitatamente alle prime 50 unità di per-sonale, si può procedere al reclutamento,
prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato e sulla base di appositi pro-tocolli d’intesa con le amministrazioni pub-bliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le at-tività della Centrale con le atat-tività di pro-gettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti e dalla società Consip Spa nonché l’organizzazione della Centrale.
168. Con decreto del Presidente della
Repubblica da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
introdotte, in relazione alle funzioni e at-tività della Struttura, norme di coordina-mento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
92. Tutti gli atti connessi con l’istitu-zione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
169. Tutti gli atti connessi con
l’istitu-zione della Struttura sono esenti da
impo-ste e tasse. 93. Agli oneri connessi all’istituzione, al
funzionamento e all’attività della Centrale
si provvede ai sensi del comma 63.
170. Agli oneri connessi all’istituzione e
al funzionamento della Struttura, nonché all’assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al
personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106. 171. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, dopo le parole: «
am-messi al cofinanziamento comunitario » sono inserite le seguenti: « e ai contratti di par-tenariato pubblico privato », il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo anticipa le spese necessarie per la reda-zione delle valutazioni di impatto ambien-tale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente », il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni » e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa de-positi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all’edilizia scolastica, al dis-sesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da rea-lizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi isti-tuiti a supporto delle attività progettuali »;
b) al comma 55, le parole: « il
Mini-stero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle an-ticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell’interno corrisponde al Mini-stero dell’economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di re-cupero di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il Ministero dell’economia e
delle finanze provvede al rimborso tratte-nendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime regioni »;
c) il comma 56 è sostituito dal
se-guente:
« 56. I criteri di valutazione, i docu-menti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determi-nazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare l’importo determi-nato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un’attestazione circa la corrispondenza della documenta-zione presentata alla disciplina dei con-tratti pubblici »;
d) il comma 56-bis è abrogato; e) al comma 57, le parole: « con
de-liberazione del consiglio di amministra-zione, » sono soppresse.
172. L’articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
173. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli inter-venti di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato da-gli enti beneficiari a valere su risorse pub-bliche relative al finanziamento della pro-grammazione nazionale in materia di edi-lizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia sco-lastica.
174. Al fine di potenziare il finanzia-mento della progettazione di fattibilità tec-nico-economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partena-riato pubblico privato, all’articolo 4 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, sono appor-tate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla
se-guente: « Finanziamento della progetta-zione »;
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati; c) al comma 5, le parole: « della
pro-gettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del pro-getto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo », dopo le parole: « dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, » sono inse-rite le seguenti: « esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di parte-nariato pubblico privato », e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: « L’as-segnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regola-mentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la pro-gettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo svi-luppo del Paese di cui all’articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
d) il comma 6 è sostituito dal
se-guente:
« 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e pre-stiti, con proprie determinazioni. Con de-creto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse ».
175. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finan-ziamento a valere sul fondo di cui all’ar-ticolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finan-ziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.
94. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli in-vestimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell’Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del ri-spettivo territorio, le regioni adottano mi-sure amministrative per rafforzare le fun-zioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
176. Identico.
95. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 94, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione orga-nica, le regioni possono procedere all’as-sunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente mas-simo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al de-creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, com-prese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle com-missioni giudicatrici.
177. Per il perseguimento delle finalità
di cui al comma 176, in aggiunta alle
or-dinarie facoltà assunzionali previste a le-gislazione vigente e nei limiti della dota-zione organica, le regioni possono proce-dere all’assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un con-tingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigen-ziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pub-blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di respon-sabile unico del procedimento e di compo-nente delle commissioni giudicatrici. 96. Le assunzioni sono effettuate dalle
regioni nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica e i relativi contratti sono esclusi dal-l’applicazione delle disposizioni dell’arti-colo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
178. Le assunzioni con contratti di la-voro flessibile sono effettuate dalle regioni
nell’ambito delle risorse finanziarie dispo-nibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono soggetti
all’applica-zione delle disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
97. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del de-creto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle po-litiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 98, denominata « InvestItalia », che opera alle dirette
dipen-179. Con decreto del Presidente del
Con-siglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del de-creto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle po-litiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 180, denominata
dipen-denze del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all’articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
denze del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all’articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
98. A InvestItalia sono attribuiti i se-guenti compiti:
180. Identico.
a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrut-ture materiali e immateriali;
b) valutazione delle esigenze di am-modernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investi-mento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;
e) individuazione di soluzioni opera-tive in materia di investimento, in collabo-razione con i competenti uffici dei Mini-steri;
f) affiancamento delle pubbliche am-ministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investi-menti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia deman-data dal Presidente del Consiglio dei mini-stri.
99. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estra-neo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e pro-fessionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e la traspa-renza.
100. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui al comma 86, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investi-menti e di sviluppo infrastrutturale.
182. Con decreto del Presidente del
Con-siglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Struttura di
cui al comma 162, nonché con quelle delle
altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale. 101. Per l’attuazione di quanto disposto
dai commi da 97 a 100 e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decor-rere dal 2019.
183. Per l’attuazione di quanto disposto
dai commi da 179 a 182 e per lo
svolgi-mento dei compiti di InvestItalia è autoriz-zata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
184. I debiti delle persone fisiche, di-versi da quelli di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della ri-scossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle di-chiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai de-bitori che versano in una grave e compro-vata situazione di difficoltà economica ver-sando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.
185. Possono altresì essere estinti i de-biti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, de-rivanti dall’omesso versamento dei contri-buti dovuti dagli iscritti alle casse denziali professionali o alle gestioni