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L’articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

Nel documento Camera dei Deputati (pagine 45-53)

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

Soppresso

« 5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 38,

l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia pos-sono ricorrere alla stazione unica appal-tante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pub-blici ».

128. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo stra-ordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019.

129. Per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, ri-sanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell’edificio demaniale Pa-lazzo Firenze, sede della « Società Dante Alighieri ».

68. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

130. Identico.

69. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicu-rezza dell’aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

131. Identico.

70. All’onere derivante dal comma 69, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’ar-ticolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

132. All’onere derivante dal comma 131,

pari a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’ar-ticolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

133. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l’aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

71. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite com-plessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di

euro per l’anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l’anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla pre-sente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, me-diante accordo da sancire, entro il 31 gen-naio 2020, in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

72. I contributi per gli investimenti di cui al comma 71 sono assegnati, per cia-scun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a cia-scun comune è finalizzato a investimenti per:

135. I contributi per gli investimenti di

cui al comma 134 sono assegnati per al-meno il 70 per cento, per ciascun anno,

dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferi-mento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per: a) la messa in sicurezza del territorio

a rischio idrogeologico;

a) identica; b) la messa in sicurezza di strade,

ponti e viadotti;

b) identica; c) la messa in sicurezza degli edifici,

con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

c) identica.

73. Il comune beneficiario del contri-buto di cui al comma 72 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’a-sta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori inve-stimenti, per le medesime finalità previste dal comma 72, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal col-laudo ovvero dalla regolare esecuzione.

136. Il comune beneficiario del

contri-buto di cui al comma 135 è tenuto ad

affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’a-sta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori inve-stimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi

vengano impegnati entro sei mesi dal col-laudo ovvero dalla regolare esecuzione. 74. Le regioni a statuto ordinario

pon-gono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effet-tuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

137. Identico.

75. Il monitoraggio delle opere pubbli-che di cui ai commi da 71 a 74 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema

138. Il monitoraggio delle opere

pubbli-che di cui ai commi da 134 a 137 è

previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bi-lancio 2019 ».

sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

76. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del terri-torio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l’anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

139. Identico.

77. Gli enti di cui al comma 76 comu-nicano le richieste di contributo al Mini-stero dell’interno entro il termine perento-rio del 15 settembre dell’esercizio prece-dente all’anno di riferimento del contri-buto. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’o-pera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento con-cesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP va-lido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il con-tributo comporta l’esclusione dalla proce-dura. Per ciascun anno:

140. Gli enti di cui al comma 139

co-municano le richieste di contributo al Mi-nistero dell’interno entro il termine peren-torio del 15 settembre dell’esercizio prece-dente all’anno di riferimento del contri-buto. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’o-pera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento con-cesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP va-lido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il con-tributo comporta l’esclusione dalla proce-dura. Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve ri-ferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;

a) identica;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abi-tanti;

b) identica;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono spe-cificatamente individuate nel decreto del Ministero dell’interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle do-mande.

c) identica.

78. L’ammontare del contributo attri-buito a ciascun ente è determinato, entro il

15 novembre dell’esercizio precedente al-l’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di con-certo con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di prio-rità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Ferme restando le prio-rità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’am-montare delle risorse disponibili, l’attribu-zione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risul-tato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai co-muni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

79. Le informazioni di cui al comma 78 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro ge-nerale riassuntivo trasmessi ai sensi del-l’articolo 18, comma 2, del decreto legisla-tivo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono siderate esclusivamente le richieste di con-tributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le

142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto

dimostra-tivo del risultato di amministrazione alle-gato al rendiconto della gestione e dal qua-dro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legi-slativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta me-desima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 mag-gio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi del-l’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certificato di conto con-suntivo trasmesso al Ministero dell’interno.

n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certifi-cato di conto consuntivo trasmesso al Mi-nistero dell’interno.

80. L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 76 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pub-bliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 78. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 81 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 78, a condi-zione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

143. L’ente beneficiario del contributo

di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i

lavori per la realizzazione delle opere pub-bliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma

141. I risparmi derivanti da eventuali

ri-bassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono

es-sere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma

141, a condizione che gli stessi vengano

impegnati entro sei mesi dal collaudo, ov-vero dalla regolare esecuzione.

81. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 78 sono erogati dal Mini-stero dell’interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell’anno di riferi-mento del contributo, previa verifica del-l’avvenuto affidamento dei lavori, attra-verso il sistema di monitoraggio di cui al comma 83, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’in-terno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

144. I contributi assegnati con il decreto

di cui al comma 141 sono erogati dal

Mi-nistero dell’interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio del-l’anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell’anno di riferimento del contributo, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attra-verso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento

previa trasmissione, al Ministero dell’in-terno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

82. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 80 e 81, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

145. Nel caso di mancato rispetto dei

termini e delle condizioni previsti dai commi

143 e 144, il contributo è recuperato dal

Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 83. Il monitoraggio delle opere

pubbli-che di cui ai commi da 76 a 82 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bi-lancio 2019 ».

146. Il monitoraggio delle opere

pubbli-che di cui ai commi da 139 a 145 è

effet-tuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

84. Il Ministero dell’interno, in collabo-razione con il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 76.

147. Il Ministero dell’interno, in

colla-borazione con il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.

85. Il Ministero dell’interno può stipu-lare un’apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazio-nale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di sup-porto e assistenza tecnica connesse all’uti-lizzo delle risorse del fondo di cui al comma 76, con oneri posti a carico del medesimo fondo.

148. Il Ministero dell’interno può

stipu-lare un’apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazio-nale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di sup-porto e assistenza tecnica connesse all’uti-lizzo delle risorse del fondo di cui al comma

139, con oneri posti a carico del medesimo

fondo.

149. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell’immigrazione dal personale dell’amministrazione civile del-l’Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. È altresì incrementato di 500.000 euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retri-buzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

150. Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 23, comma 2, del decreto le-gislativo 25 maggio 2017, n. 75.

151. All’onere di cui al comma 149, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro a

de-correre dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 2,5 milioni di euro a

decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell’ammini-strazione civile dell’Interno del programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica » nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » nell’ambito della missione « Servizi

istitu-zionali e generali delle amministrazioni pubbliche » e del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » nell’am-bito della missione « Soccorso civile ». È conseguentemente rideterminato in ridu-zione il limite di spesa di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

c) quanto a 13 milioni di euro a

decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo.

152. Il fondo di cui al primo periodo del comma 149 può essere ulteriormente in-crementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, me-diante risparmi strutturali di spesa cor-rente derivanti dall’ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa rela-tivi all’acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del pro-gramma « Contrasto al crimine, tutela del-l’ordine e della sicurezza pubblica » nel-l’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell’interno, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2019. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

153. Al fine di accelerare la predispo-sizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 516, l’ultimo periodo è

sostituito dal seguente: « Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esi-stenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l’adeguamento delle infra-strutture idriche, anche al fine di contra-stare la dispersione delle risorse idriche,

con preferenza per gli interventi che pre-sentano tra loro sinergie e complementa-rietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;

b) al comma 517:

1) la lettera a) è sostituita dalla

Nel documento Camera dei Deputati (pagine 45-53)