Capitolo 2: Natura e struttura dell’arbitrato ICSID.
5. Alcuni dati in tema di arbitrato ICSID.
Dopo tale breve excursus, è necessario fornire alcuni dati dai quali è possibile evincere l’importante ruolo che tale arbitrato riveste nel mercato degli investimenti internazionali. In particolare, ad oggi, come già anticipato, si contano ben 676 case sottoposti al Centro, di cui 655 decisi in via arbitrale e 11 decisi in via conciliativa201.
Detto ciò, considerato che la Conv. in esame è stata firmata da ben 162 Stati e che di questi l’hanno ratificata ben 153 Paesi, tra cui anche l’Italia202, si può osservare che il sistema ICSID
rappresenti «il più vasto sistema per la soluzione delle controversie attinenti agli investimenti internazionali»203.
prescindere almeno per quanto concerne il giudizio reso secondo bono et aequo».
200 In questi termini M.FERRANTE, Su alcuni aspetti della Convenzione di Washington per la risoluzione di controversie tra Stati e nazionali di altri Stati in materia di investimenti, cit., p. 82.
201 Consultati in data 02 ottobre 2018, all’indirizzo web: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx
202 Ad ogni modo, più volte la dottrina non ha mancato di sottolineare la larghissima adesione alla Conv., in questo senso cfr. P. BERNARDINI,
L’arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali, cit., p. 273. Per una lista completa degli Stati firmatari ed aderenti alla Conv. si rimanda alla consultazione del ICSID Annual Report, anno 2018, consultabile in
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/resources/ICSID-Annual-
Report.aspx Ed anche in aggiunta:
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/List%20of%20Cont racting%20States%20and%20Other%20Signatories%20of%20the%20Convent ion%20-%20Latest.pdf
66 Allo stesso tempo però, si rileva che questo ultimo sistema
di tutela non è utilizzato dall’unanimità dei Paesi e che in alcuni casi è stato anche al centro di tensioni internazionali. A tal riguardo infatti, non può sfuggire che alcuni Stati sono ancora restii ad entrare nel sistema ICSID, ad esempio in Europa non è membro ICSID la Polonia, mentre nell’America Centrale il Messico ha solamente (nel 2018) firmato la Conv. ma non l’ha ancora ratificata, e lo stesso dicasi per la Federazione Russa la quale ha firmato la Conv. nel lontano 1992 ma non la ha mai ratificata. Inoltre, sono ancora più icastici dei predetti limiti del sistema ICSID, i casi del Brasile, India, Libia e Iran i quali sono del tutto estranei al sistema in esame in quanto non hanno né firmato né tantomeno ratificato la Conv.204. In aggiunta, è
doveroso ricordare che alcuni “nervosismi internazionali” hanno coinvolto anche il sistema ICSID, portando la Bolivia, l'Ecuador e il Venezuela, rispettivamente il 2 maggio 2007, il 6 luglio 2009 e il 24 gennaio 2012, ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 71 della Conv., e cioè quella di esercitare il loro diritto di recesso205.
Preso atto anche delle debolezze del sistema ICSID, va evidenziato che, come già anticipato, tra i vari Stati aderenti c’è anche quello Italiano. Nello specifico, ad oggi206 si registrano
diversi casi che coinvolgono direttamente lo Stato italiano o un investitore italiano, nel dettaglio i procedimenti con claimant di
204 Anche in dottrina si è messa in risalto questa mancata adesione al sistema ICSID da parte di alcuni Paesi molto rilevanti per il mercato degli investimenti esteri, sulla questione cfr. E.SCISO, Appunti di diritto internazionale dell’economia, cit., pp. 93 e 94. Si veda anche ICSID Annual Report, anno 2018, consultabile in https://icsid.worldbank.org/en/Pages/resources/ICSID- Annual-Report.aspx
205 Ma su tale “crisi” del sistema ICSID, sempre se crisi si può definire dato il modesto numero di recessi, non sarà possibile soffermarsi, pertanto si rimanda a cfr. E.ZAMUNER, Gli effetti della denuncia della Convenzione ICSID sul
consenso all'arbitrato in materia di investimenti, cit., p. 180;M.DURNEY, Legal Effects and Implications of the Denunciation of the ICSID Convention on Unilateral Consent Contained in Bilateral Investment Treaties: a Perspective from Latin American Cases, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2013, p. 223 ss.; A.HENKE, La crisi del sistema ISDS e il progetto di una nuova corte internazionale permanente, ovvero della fine dell’arbitrato in materia di investimenti, cit., p. 133; G. ZARRA, The new investor-state dispute settlement mechanisms proposed by EU and Geneva centre for international dispute settlement. A step forward or a hasty reform?, in Studi sull'integrazione europea, II, 2018, p. 389 ss.; D.GALLO, Portata, estensione e limiti del nuovo sistema di risoluzione delle controversie in materia d’investimenti nei recenti accordi sul libero scambio dell’unione europea, in Dir. Comm. Int., IV, 2016, p. 827; R.SABIA e C.TRECROCI, in Ascesa e declino dell'«investor-state
arbitration », fra contrasto alla corruzione internazionale, regolazione dei mercati e free trade agreements multilaterali, in Riv. arb., I, 2016.
206 Il sito ufficiale ICSID da cui sono stati reperiti i dati riportati è stato
consultato in data 22 marzo 2018
67 nazionalità italiana sono 35 mentre i casi in cui lo Stato italiano è
stato citato come convenuto ammontano a 7207.
Invero, prendendo le mosse dai predetti dati relativi al contezioso ICSID, si potrebbe essere facilmente indotti ad obbiettare che i numeri emersi – almeno in termini assoluti – siano esigui, e quindi, al contrario di quanto si è sostenuto, si potrebbe valutare negativamente l’operato di tale sistema arbitrale. In realtà una tale considerazione non sembrerebbe essere condivisibile, per una ragione di buon senso giuridico. A stretto rigore infatti un ridotto (almeno in termini assoluti) numero di conteziosi in essere e/o già conclusi, prova al contrario una rilevante funzione di deterrence che il sistema ICSID sembra svolgere, in quanto come insegnato da autorevole dottrina, «l’esistenza di un efficace mezzo di risoluzione di una controversia costituisce spesso il miglior deterrente contro l’insorgere della stessa»208.
Alla luce di tale sintesi, ancorché breve e schematica, si evince che l’arbitrato ICSID rappresenta uno dei maggiori, se non il principale, strumento di tutela per l’investitore straniero in caso controversie riguardanti gli investimenti internazionali209. Tantoché, come già anticipato, ad ulteriore
dimostrazione di quanto detto, si rileva che innumerevoli BITs offrono all’investitore la possibilità, in caso di controversie, di
207 Dunque, ben 42 case su 650 (e cioè il 6,46% dei casi totali) coinvolgono lo Stato italiano o comunque un investitore italiano, perciò, a mio avviso, tale istituto ha acquisitato rilievo anche per il nostrano diritto dell’economia.
208 In questi termini F.SANTOSUOSSO, L’espropriazione di beni e diritti patrimoniali di cittadini stranieri e la determinazione secondo la giurisprudenza dell’I.C.S.I.D., in Riv. dir. int. Priv. Proc., 1996, p. 202.
209 Sulla rilevanza dell’arbitrato ICSID cfr. P.BERNARDINI, L’arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali, cit., p. 276, il quale sostiene che: «Con la Convenzione di Washington, in particolare, è stato ridato valore al meccanismo arbitrale quale garanzia di un ordinato sviluppo del processo originato dall’investimento privato straniero, superandosi il diffuso senso di avversione che vari paesi in via di sviluppo avevano maturato nei confronti dell’arbitrato internazionale […]». Nello stesso senso L.MOLA, La disciplina internazionale degli investimenti nei suoi profili più rilevanti, in Studi di diritto internazionale dell’economia, (a cura di) G. Porro, Giappichelli, Torino, 2006, p. 114, la quale ribadisce che «l’ICSID rappresenta l’istituzione arbitrale più importante in virtù delle sue principali caratteristiche».
68 ricorrere al ICSID210, così come anche diversi MITs211, tra cui ad
esempio l’Energy Charter Treaty (d’ora in vanti ECT) e il North American Free Trade Agreement (d’ora in avanti NAFTA)212.
Allo stesso tempo, come noto, il sistema offerto dal Centro ICSID non è l’unico sistema di risoluzione delle controversie in tema di investimenti esteri, infatti oltre agli già richiamati strumenti di tutela della protezione diplomatica e del ricorso al sistema giudiziario interno dell’Host State, diversi BITs, anche se in numero esiguo213, fanno riferimento all’applicazione dei
regolamenti arbitrali dell’UNCITRAL, della Camera di commercio Internazionale di Parigi, della Camera di Commercio di Stoccolma o la Commissione Interamericana di arbitrato commerciale214.
210 Nel dettaglio, l’arbitrato ICSID risulta essere ad oggi il principale strumento di risoluzione delle controversie sugli investimenti in innumerevoli trattati bilaterali, opina così M.R.MAURO, Gli accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti, cit., p. 332. Nello stesso senso F.GALGANO eF.MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, cit., p. 819;L.MOLA, La disciplina internazionale degli investimenti nei suoi profili più rilevanti, cit., p. 115. Più in particolare S.CANTONI, Il contributo del Gruppo della Banca Mondiale al finanziamento dello sviluppo e alla promozione degli investimenti internazionali, cit., p. 180 (nota 52), la quale Autrice evidenzia che «il rinvio al sistema ICSID è contenuto in almeno venti leggi nazionali e 900 trattati bilaterali sugli investimenti».
211 Nello specifico, infatti, ben quattro accordi multilaterali di commercio e investimento prevedono la possibilità di ricorre all’arbitrato del sistema ICSID, nel merito: Cartagena Free Trade Agreement, Colonia Investment Protocol of Mercosur, NAFTA (North American Free Trade Agreement) e il ECT (Energy Charter Treaty); sulla diffusione e successo dell’arbitrato ICSID cfr. P. GHAFFARI, Jurisdictional Requirements under Article 25 of the ICSID Convention: Literature Review, in Journal of World Investment & Trade, Vol. 12, 2011, p. 604.
212 Per quanto concerne il NAFTA questo è entrato in vigore il 1 gennaio 1994, fra Stati Uniti, Canada e Messico, ed il testo è consultabile al sito:https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Texts-of-the-
Agreement/North-American-Free-Trade-Agreement Mentre per quanto
riguarda il ECT questo è entrato in vigore dal 16 aprile 1998 (precisando che l’Italia non è più parte del Trattato dal 2016, per via del recesso operato con la Legge di stabilità 2015), e il testo del trattato è consultabile sul sito:
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC- en.pdf
213 Cfr. M.R.MAURO, Gli accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti, cit., pp. 333 e 334, infatti scrive: «La clausola ICSID è assente solo in un numero limitatissimo di accordi, normalmente nei casi in cui uno o entrambi gli Stati contraenti non sono parti della Convenzione […]», ed ancora: «In numero minore di accordi si prevede il ricorso all’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale e ancora meno frequentemente presso altri organismi come la Camera di Commercio di Stoccolma o la Commissione Interamericana di Arbitrato commerciale».
214 Anche L.MIGLIORINO, Gli accordi internazionali sugli investimenti, cit., p. 219, ribadisce che sono davvero pochi i BITs che richiamano tali altri metodi alternativi al ICSID per la risoluzione delle controversie in materia di
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Capitolo 3: Il concetto di investimento estero nel sistema