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L'art.5 della legge n.194 prende in considerazione l'iter con cui verrà rilasciato il documento (il certificato) atto ad accedere all'intervento di interruzione di gravidanza. Si ribadisce l'obbligo di esporre il ventaglio di possibilità alternative all'aborto stabilendosi che "Il consultorio e la struttura socio-sanitaria,

oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito ...di esaminare con la donna... le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di

61. Francesco Donato Busnelli, L'inzio della vita umana, in Riv. Dir. Civ. 2004, p. 533 e ss.

promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna», quasi a sottolineare che per abortire occorre una causa, e

come se ogni causa sia di per sè superabile; lungi l'idea di una donna che scelga semplicemente di non diventare mai madre, come se non si potesse esser donne senza essere madri.

La parte più interessante dell'articolo in questione concerne il ruolo centrale riservato al medico, che si atteggia quasi da giudice: questi non deve limitarsi a compiere gli accertamenti medici, ma deve altresì entrare nel merito della questione, essendo tenuto a valutare l'intero quadro, motivi economici, sociali e personali compresi. Sarà quindi il medico ad esprimere un giudizio di merito sull'opportunità della scelta che la donna si accinge a compiere, il medico "valuta" – non "registra"- le circostanze a fondamento della richiesta, ha quindi il diritto (dovere) di rifiutare il rilascio del documento se contesta l'insussistenza dei presupposti62, non è in ogni caso previsto alcun

obbligo di motivazione così come non è escluso che la gestante si rivolga ad altro medico. Di questa idea Busnelli, in senso contrario , invece, Moscarini sostiene che «il potere attribuito ai

soggetti legalmente qualificati appare di contenuto talmente evanescente da rendere l'aborto, nella sostanza, rimesso alla libera scelta della gestante»63. Sulla stessa linea di pensiero

Passacantando sostiene che il ribaltamento della ratio ispiratrice della legge consentirebbe operazioni ermenutiche tese a riconoscere l'esistenza di un evidente diritto "potestativo all'aborto"64.

Verificata la sussistenza degli elementi giustificatori, il medico rilascia alla donna un documento attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta di interruzione della stessa « e la invita a

soprassedere per sette giorni». Soprassedère: "Indugiare su una

decisione da prendere o su un'azione da svolgere sospendendola e rinviandola a un'epoca successiva; accantonare temporaneamente". Ancora una volta viene alla luce la diffidenza nella razionalità della donna, considerata non capace di decidere per se stessa, individuo da aiutare, così istintiva da necessitare la superviosione di un soggetto terzo che, tra l'altro, la inviti a ripensarci altri sette giorni (come se si decidesse di abortire da un

63. Lucio Valerio Moscarini, Aborto, in Enc. Giuridica., I, Roma 1986.

64. Guglielmo Passacantando, Brevi considerazioni su alcuni aspetti di legittimità costituzionale della legge n. 194/1978, in Giust. Pen., 1979, p. 238 ss.

giorno all'altro!); ne risulta un'idea di una donna quasi lombrosiana65, un «considerare le donne un po' meno

responsabili, un po' meno imputabili, come stabilivino un tempo alcuni codici: minori a vita. Oppure prototipi della vittima, condannate a competere per la palma dell'oppressione in un mondo dove questa ha conquistato una potenza simbolica smisurata»66.

Secondo il Ministro (o la Ministra?) della Salute, Beatrice Lorenzin, sono in diminuzione i tempi di attesa tra rilascio della certificazione e intervento. La percentuale di IVG effettuate entro 14 giorni dal rilascio del documento è infatti aumentata: è il 62.3% nel 2013, era il 61.5% nel 2012 ed il 59.6% nel 2011. E’ diminuita la percentuale di IVG effettuate oltre 3 settimane di attesa: 14.6% nel 2013, 15.5% nel 2012 e 15.7% nel 201167. 65. Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare. Breve biografia all'indirizzo:

http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso.

66. A. Bravo, Dalla parte delle donne, in La Repubblica, 14 marzo 2008. Per A. Sofri, Contro Giuliano. Noi uomini, le donne e l’aborto, Palermo, Sellerio, 2008, 49. «[l]e donne vengono così paradossalmente espropriate perfino dell’autorizzazione a risultare titolari dell’omicidio da loro stesse commesso. Come le donne che partoriscono erano – lo sono ancora, per tanti – mero contenitore della nuova vita da deporre nel mondo dei padri, così le donne che abortiscono sono mero tramite di un omicidio perfetto tramato da altri: la “cultura della morte” e io e tu e tutti. […] Le donne commettono un omicidio senza essere nemmeno assassine. Povere donne».

67. Così in Relazione del Ministro della Salute sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza, Roma 26 ottobre 2015.

Ciononostante, pare trapelare l'idea che più tempo si lasci la donna riflettere sulla scelta che ha deciso di compiere, più probabile sarà che cambi idea, trascurando però l'unico diritto che nella vicenda può dirsi a pieno da tutelare, il diritto alla salute della gestante. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda come gli Stati, nel rispetto dei diritti umani, in materia di riduzione delle barriere normative e politiche all'accesso all'aborto sicuro, debbano rimuovere i requisiti di autorizzazione di soggetti terzi che interferiscono con il diritto delle donne e delle adolescenti di prendere decisioni sulla riproduzione – aborto compreso- e di esercitare il controllo sul proprio corpo. Hanno altresì il dovere di eliminare le barriere che impediscono l'accesso delle donne ai servizi sanitari, quali le spese elevate, la richiesta di autorizzazione preventiva da parte del coniuge, di un genitore o di autorità ospedaliere e di garantire che l'esercizio dell'obiezione di coscienza non impedisca alle donne l'accesso ai servizi sanitari cui hanno legalmente diritto68.

E' opportuno qui ricordare come il padre del nascituro occupi un

68. Così in Safe abortion: Technical & policy guidance for health systems, 2012 , paragrafo IV: Eliminating regulatory policy and access barriers to safe abortion care.

ruolo marginale, se non del tutto inesistente: "il consultorio...deve esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta...le possibili soluzioni dei problemi proposti", recita l'art. 5, pertanto la scelta finale si configura come unilaterale – esclusiva della gestante69.

6. L'aborto dopo il primo trimestre. Una finestra