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Le altre procedure minori e maggiori.

La liquidazione giudiziale e il concordato preventivo, nelle sue diverse varianti, rappresentano le due procedure prototipiche e fatte oggetto di più abbondante rego- lazione. Su di esse, pertanto, come già anticipato, si concentrerà la presente ricerca, tesa a indagare le interferenze fra il diritto concorsuale e la disciplina del rapporto di lavoro, appesa tra continuità e liquidazione.

Il Codice si occupa di definire e regolare anche altre procedure, sulle quali è opportuno spendere qualche breve considerazione.

Fra le procedure che per comodità espositiva potremmo definire “minori”, seb- bene già in apertura del capitolo sia stata commentata la limitatezza dell’attributo,

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il CCII disciplina due diverse tipologie di strumenti, deputati a svolgere delle fun- zioni ben distinte.

Da un lato, infatti, il Codice, in ossequio alla sua funzione di accorpamento e sistematizzazione della materia della crisi, ha inglobato la disciplina del sovrainde- bitamento – contenuta fino alla definitiva entrata in vigore del CCII nella l. 27 gen- naio 2012, n. 3 (conosciuta anche come legge “salva suicidi”) – alla quale sono riservate tre specifiche procedure. L’opera di inclusione di tale disciplina nel corpus unitario del Codice è stata percepita come necessaria fin dall’emanazione della legge delega, per un duplice ordine di ragioni, messe in chiara evidenza anche nella Relazione di accompagnamento. Anzitutto, il legislatore ha ritenuto opportuno ar- monizzare la disciplina del sovraindebitamento con le modifiche apportate alle pro- cedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi di impresa, nell’ottica di sottoporre anche la regolazione del sovraindebitamento a criteri generali condivisi con le altre procedure liquidatorie e conservative. Sotto altro profilo, l’opera di coordinamento e di novellazione della disciplina in materia di “insolvenza minore” si è spiegata in ragione della quasi totale disapplicazione dell’istituto, che non ha incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari. Così, l’art. 9 della L. n. 155/2017 ha fissato le linee d’indirizzo per procedere al “riordino e alla sempli- ficazione della disciplina” in tema di sovraindebitamento, che, all’esito dell’iter le- gislativo, rappresenta una delle maggiori novità della Riforma.

Il CCII, difatti, dopo aver definito all’art. 1, lett. c), il “sovraindebitamento” quale “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’im- prenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a li- quidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal co- dice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, ha ridisegnato le procedure preordinate alla composizione della crisi che possa investire tali soggetti. Sono tre le fattispecie individuate dal Codice e ciascuna di esse è pensata per di- simpegnare una differente funzione. La ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67-73 CCII (così come il precedente “piano del consumatore”) è

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riservata, come si può agevolmente intuire, al consumatore171 e non prevede la sot-

toposizione della proposta ad alcun voto dei creditori ma è previsto che l’OCC esprima un sindacato di meritevolezza. Il concordato minore, di cui agli artt. 74-83 CCII, non è fruibile da tutti i soggetti non fallibili, essendo espressamente escluso per il consumatore che, dunque, con il codice della crisi ha una sola possibilità, quella del piano. La procedura è dedicata ai professionisti, ai piccoli imprenditori e agli imprenditori agricoli, nonché alle start-up innovative, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, i quali presentano ai creditori una proposta di concordato minore, al fine di preservare la continuità aziendale o produttiva e pro- seguire nella propria attività. Senza poter qui approfondire l’esame degli aspetti più tecnici della procedura, è sufficiente segnalare che il co. 3 dell’art. 74 ne offre una efficace sintesi, laddove prescrive che “la proposta di concordato minore ha conte- nuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da so- vraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi”. In ultimo, a coronamento della disciplina della crisi dei soggetti sovraindebitati172,

il Codice ha previsto una procedura di tipo dismissivo, denominata liquidazione controllata. Tale procedimento, che riconosce il proprio antecedente nella Sezione II del Capo II della L. n. 3/2012, è regolato agli artt. 268-277 CCII. La procedura è in sostanza equivalente alla liquidazione giudiziale, ma finalizzata alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquida- zione giudiziale. Considerato, dunque, che tale forma di liquidazione concerne pa- trimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie con- notate da ridotta complessità, la procedura è molto semplificata rispetto alla liqui- dazione giudiziale.

Rimanendo nel recinto delle procedure c.d. “minori”, il CCII conosce altri due strumenti, questa volta deputati a risolvere in maniera negoziata la crisi o l’insol- venza degli imprenditori, anche non commerciali, diversi dall’imprenditore minore,

171 Definito dall’art. 1, lett. e), del CCII come “la persona fisica che agisce per scopi estranei

all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

172 Per una disamina più approfondita si v. E.PELLECCHIA,L.MODICA, La riforma del sovrain-

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la cui regolamentazione è scolpita nel Titolo IV, Capo I, rubricato “Accordi”. Trat- tasi dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la cui disciplina trova ora una più compiuta e organica sistemazione rispetto alla legge fallimentare.

Gli ultimi istituti cui si è fatto cenno condividono molti tratti caratteristici del concordato preventivo, fra cui l’assenza di spossessamento dell’imprenditore, ma in essi l’autonomia del proponente è significativamente più accentuata, così come il rilievo della fase stragiudiziale, in cui si concentrano la quasi totalità delle opera- zioni che il debitore è tenuto a svolgere.

Quanto ai piani attestati di risanamento173, l’art. 56 CCII introduce una disci-

plina più organizzata e strutturata, posto che fino ad oggi essi erano regolamentati esclusivamente negli effetti, nell’ambito delle esenzioni all’azione revocatoria fal- limentare. Tale ultimo aspetto continua a essere il beneficio principale che la pro- cedura garantisce all’imprenditore, ma la norma in commento si preoccupa adesso di tratteggiare in modo più preciso la procedura, indicando fra l’altro il contenuto minimo obbligatorio che il piano deve presentare.

Ben più articolata è, invece, la disciplina degli accordi di ristrutturazione, fissata negli artt. 57 e ss. CCII. L’istituto rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’im- presa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Gli accordi di ristrutturazioni sono soggetti all’omologazione del Tribunale, a differenza della procedura di cui all’art. 56, ma configurano ad ogni modo procedure a carattere negoziato, in cui il ruolo degli or- gani giudiziari appare molto limitato. L’accordo deve essere formato con un nu- mero di creditori che rappresentino almeno il 60 percento dei crediti (accordo ordi- nario) ovvero il 30 percento (accordo agevolato) o il 75 percento di crediti omoge- nei appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso), la cui fattibilità deve essere attestata dalla relazione di un professionista abilitato. Gli accordi di ristrutturazione dovrebbero consentire la salvaguardia della continuità aziendale, permettendo al debitore di negoziare con ogni creditore una diversa soluzione e assicurando ai c.d. “non aderenti” un soddisfacimento integrale. L’istituto ha iniziato ad avere un di- screto successo negli ultimi anni, complici anche gli ingenti costi da sostenere per attivare una procedura di concordato, ed è ragionevole ritenere che le innovazioni

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apportate dal Codice174, fra cui anche l’introduzione della variante c.d. “agevolata”,

potranno accrescere la fruibilità della procedura.

Tutte le procedure da ultimo passate in rassegna non contemplano specifiche garanzie o presidi di natura lavoristica – ferme le ordinarie regole del sistema lavo- ristico vigente, che non potranno essere derogate – e, per tale motivo, non è confa- cente con gli scopi di questa ricerca indugiare oltre nella relativa disamina. Può, tuttavia, rilevarsi che sia gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza dei soggetti sovraindebitati sia i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione appaiono percorsi dalla medesima logica di fondo che ha caratterizzato la riforma della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo, ossia il mantenimento della continuità aziendale in una prospettiva di conservazione di tutti i valori in gioco. Anche per tali procedure, dunque, possono replicarsi le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, per cui, se la tutela del credito continua a essere protago- nista indiscussa delle procedure concorsuali di più recente introduzione, il “nuovo approccio” alla crisi e all’insolvenza offre una garanzia, che potremmo definire a maglie larghe, anche per gli interessi c.d. ulteriori. La promozione della continuità configura una rete di protezione per tutte le posizioni che traggono beneficio dal mantenimento in essere dei compendi produttivi, fra le quali anche quelle dei pre- statori di lavoro. Come si è già osservato, nelle procedure c.d. “prototipiche”, in alcuni casi, il legislatore ha poi deciso di offrire anche tutele a maglie più strette, predisponendo specifici strumenti di salvaguardia dell’occupazione e della conti- nuità del rapporto di lavoro, che nelle procedure c.d. minori, appena analizzate nel presente paragrafo, non sono contemplati.

In ultimo, è d’obbligo un rapido cenno alle procedure c.d. maggiori.

Gli artt. 293-316 CCII, sostituendosi agli artt. 194-213 l. fall., regoleranno la liquidazione coatta amministrativa allorquando la Riforma entrerà definitivamente in vigore. La disciplina, in realtà, è rimasta pressoché immutata, salvo alcuni ritoc- chi marginali e l’estensione anche a tale procedura dei meccanismi di allerta e delle altre innovazioni di carattere generale che si applicheranno a tutte le procedure che

174 Per un’illustrazione completa della nuova disciplina della procedura di cui agli artt. 57 ss.

CCII: M. ARATO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti tra la giurisprudenza della Cassazione

e il codice della crisi e dell’insolvenza, in DBMF, 2019, III, p. 415 ss.; G. BENVENUTO, Gli Accordi

di Ristrutturazione dei debiti nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza, in RDC, 2019, III, p. 537 ss.;

L. CARADONNA, Gli accordi di ristrutturazione: differenze e novità, in www.giustiziacivile.com, 2019, p. 13.

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trovano sede nel codice. L’innovazione più significativa che il delegante aveva pre- dicato175 prima dell’approvazione definitiva del testo della riforma è poi mancata e

non è stato superato il farraginoso criterio della prevenzione di cui all’art. 196 l. fall., che è anzi stato replicato nell’art. 295 CCII, per ciò che riguarda le società cooperative che svolgano attività commerciale. Per il resto la procedura non pre- sente tratti d’interesse per la presente ricerca.

Come specificamente enunciato dall’art. 1, co. 2, lett. a) del Codice, sono fatte salve le disposizioni in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Resta, pertanto, in vigore l’impianto di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nonostante la Commissione Rordorf avesse pensato in un primo momento di inglobare anche tale ultima procedura nel corpo del nuovo Codice176 e in tal senso disponesse anche

il disegno di legge delega presentato dal Governo alla Camera dei Deputati177. È

noto che, durante i lavori parlamentari, è stato poi ritenuto opportuno mantenere in una sede separata la disciplina dell’amministrazione straordinaria, della quale, per- tanto, la presente ricerca non potrà occuparsi, nonostante il d.lgs. n. 270/1999 pre- senti numerosi richiami alla tutela dell’occupazione e degli altri interessi social- mente rilevanti.

175 Si v. l’art. 15, l. n. 155/2017.

176 In tal senso la Relazione di accompagnamento allo schema di legge delega presentato al

Ministro Orlando: “Vi sono dunque tutti i presupposti per procedere ad un riordino delle procedure in modo tale che anche l’amministrazione straordinaria graviti all’interno di un sistema concorsuale informato a principi e tratti fondamentali comuni, solo così potendosi portare davvero a compimento il disegno organico che ispira la proposta riformatrice. Disegno nell’ambito del quale – giova ag- giungere – si attenuerebbero quei profili di anomalia che ancora in qualche misura connotano questo istituto nel raffronto europeo ed internazionale”.

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C

APITOLO

III

I

L RAPPORTO DI LAVORO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

SOMMARIO:1. L’alternativa fra cessazione e continuazione delle attività aziendali e i riflessi sul rapporto di lavoro. – 2. Dall’esercizio provvisorio all’esercizio dell’impresa del debitore in li- quidazione: la continuità diretta nella liquidazione giudiziale. – 3. La disciplina dello sciogli- mento del rapporto di lavoro: il superamento del regime di cui all’art 72 l. fall. attraverso il nuovo art. 189 del Codice della crisi e dell’insolvenza. – 4. La sospensione del rapporto: i poteri e gli obblighi degli interessati nel periodo di quiescenza. – 5. Il potere di recesso: una nuova ipotesi di scioglimento ad nutum? – 6. La risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. – 7. Le dimissioni del lavoratore. – 8. I licenziamenti collettivi.

1. L’alternativa fra cessazione e continuazione delle attività aziendali e i ri-

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