PARTE A – POLITICHE CONTABILI
Sezione 4 – Altri aspetti
Il bilancio della Banca è sottoposto alla revisione legale del Dott. Cosimo Damiano Latorre, al quale è stato conferito l’incarico per il periodo 2016-2022 in esecuzione della delibera assembleare del 10 maggio 2016.
Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio
La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio.
L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione.
Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte del Consiglio di Amministrazione sono:
- la verifica del rispetto dei requisiti per la classificazione delle attività finanziarie nei portafogli contabili che prevedono l’impiego del criterio del costo ammortizzato (Test SPPI), con particolare riferimento all’esecuzione del cosiddetto benchmark test;
- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, più in generale, delle altre attività finanziarie;
- la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di bilancio;
- l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi;
- la valutazione della congruità del valore degli avviamenti e delle altre attività immateriali;
- la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
- le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva.
La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce i dettagli informativi necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio d’esercizio.
Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti alla composizione e ai relativi valori di iscrizione delle poste interessate dalle stime in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di nota integrativa.
Applicazione a partire dal 1° gennaio 2019 del nuovo principio contabile IFRS 16
Il regolamento 2017/1986 l’UE ha recepito il Principio Contabile Internazionale IFRS 16 – Leases che riformula significativamente il trattamento contabile del leasing, sostituendo i previgenti riferimenti contabili in materia (IAS 17 - Leasing; IFRIC 4 - Determinazione della circostanza che un contratto contenga un leasing; SIC 15 - Leasing Operativo, trattamento degli incentivi; SIC 27 - Valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale dei leasing). L’applicazione del nuovo principio sarà obbligatoria per gli esercizi decorrenti dal 1°
gennaio 2019 o successivamente a tale data.
Come già cennato, il nuovo standard contabile introduce una definizione di leasing basata, indipendentemente dalla forma contrattuale (leasing finanziario, operativo, affitto, noleggio, etc.) su due principali presupposti: (i) l’esistenza di un bene identificato; (ii) il diritto contrattuale al controllo dell’utilizzo (esclusivo) di tale bene da parte del cliente; ciò posto, vengono stabiliti - sulla base di un trattamento contabile uniforme che si applica sia al leasing finanziario che a quello operativo - i principi in materia di rilevazione, valutazione ed esposizione in bilancio, nonché le informazioni integrative da fornire nei bilanci del locatore e del locatario.
Nella prospettiva del locatario, le modifiche al trattamento contabile e alla rappresentazione di bilancio dei contratti di leasing operativo, noleggio, affitto e similari nella prospettiva del locatario sono significative.
Riguardo a tali fattispecie contrattuali, nel bilancio del locatario infatti, la nuova disciplina contabile comporta:
nello SP, l’obbligo di rilevazione (i) nell’Attivo del c.d. “diritto d’uso” (Right of Use – ROU) oggetto di successivo ammortamento, (ii) nel passivo di una passività pari al valore attuale dei flussi contrattuali;
nel Conto Economico, la scomposizione del complessivo onere rappresentato dai canoni di locazione sui beni in leasing operativo in più voci di costo rappresentative dell’ammortamento del bene e degli interessi passivi in riferimento alla passività finanziaria iscritta in bilancio, con effetti sia di ricomposizione del margine di intermediazione e dei costi operativi, sia di diversa allocazione anno per anno del complessivo costo dell’operazione lungo la durata contrattuale della stessa (a causa del calcolo della componente finanziaria del contratto).
Nella prospettiva del locatore restano invece, come anticipato, sostanzialmente invariate le regole di contabilizzazione dei contratti di leasing disciplinate dallo IAS 17.
Il principio consente per la transizione contabile l’applicazione alternativa dei seguenti metodi:
full retrospective approach ovvero applicazione retroattiva a ciascun esercizio precedente presentato conformemente allo IAS 8;
modified retrospective approach, ovvero applicazione retroattiva con rilevazione dell’effetto cumulativo dalla data dell’applicazione iniziale del principio a riserve.
In caso di scelta del secondo approccio, l’IFRS 16 viene applicato retroattivamente solo ai contratti che non sono conclusi alla data dell’applicazione iniziale (1° gennaio 2019).
Ciò premesso, la Banca, in stretto raccordo con le attività progettuali coordinate dalla futura capogruppo ha:
1. definito ai fini della transizione, scelto di applicare l’opzione retrospettiva modificata che non prevede il restatement dei dati comparativi del 2018 (c.d. modified retrospective approach;
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2. analizzato le principali fattispecie contrattuali oggetto di potenziale impatto;
3. condotto una prima stima dei possibili impatti che l’entrata in vigore di tale principio determinerà attraverso l’analisi delle informazioni e dati desumibili dai contratti in ambito.
L’assessment in argomento ha evidenziato le seguenti principali categorie merceologiche su cui si applicheranno gli effetti del nuovo Principio Contabile, rappresentate prevalentemente da immobili in locazione (in particolare riferiti alle strutture in cui operano le filiali e gli spazi per l’ATM), noleggio di stampanti e di attrezzature d’ufficio, personal computer, server, smartphone/tablet, autovetture e veicoli aziendali 002C, ATM evoluti.
Anche ai fini di una prima valutazione dell’impatto dell’applicazione del nuovo principio, in linea con gli indirizzi forniti dalla futura capogruppo per la transizione al nuovo principio, la Banca ha:
ipotizzato l’applicazione retroattiva del principio contabilizzando l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale alla data della stessa conformemente ai paragrafi C5 b) dell’IFRS 16 (c.d. cumulative catch-up approach);
il riferimento di cui sopra, consente la rappresentazione nell’attivo dello Stato Patrimoniale di un RoU (right of use),equivalente pari alla passività derivante dalla determinazione del valore attuale dei flussi finanziari contrattuali;
assunto l’applicazione delle seguenti semplificazioni ed espedienti pratici disciplinati dal Principio:
o esenzione prevista per i leasing a breve termine (short term contract);
o esenzione per i leasing di modesto valore (low value contract), a riguardo individuando la soglia relativa in euro 5.000 di valore unitario del bene (valore a nuovo);
o non applicazione dell’IFRS 16 ai leasing di attività immateriali diverse da quelle già escluse dal campo di applicazione del principio dal paragrafo 3, dello stesso;
assunto il trattamento della componente IVA come costo dell’esercizio;
avendo verificato l’assenza di tassi di interesse impliciti nei contratti di locazione analizzati, in via preliminare ai fini della stima di impatto in oggetto, proceduto a quantificare l’IBR, tenendo conto della una curva dei rendimenti relativi a covered bond emessi da Banche Italiane disponibile su Bloomberg fonte BVAL.
L’analisi condatta dalla Banca ha riguardato i contratti di locazione passiva in essere al mese di dicembre 2018 inerenti a:
Immobili ad uso non abitativo
Supporti informatici
Riforma delle Banche di Credito Cooperativo
Il Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18 (cui ha fatto seguito la legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49) ha introdotto l’istituto del Gruppo Bancario Cooperativo. A seguito dell’introduzione del suddetto istituto, è stato avviato il processo di modifica della normativa specifica di settore da parte della Banca d’Italia, che ha emanato le regole di base del funzionamento dei Gruppi Bancari Cooperativi, nell’ambito del 19°
aggiornamento della circolare n. 285 del 2 novembre 2016.
Le disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia hanno l’obiettivo “di consentire la creazione di gruppi bancari caratterizzati da unità di direzione strategica e operativa, integrazione della governance e coesione patrimoniale, e perciò capaci di rispettare le regole prudenziali europee, di soddisfare gli standard di supervisione del Meccanismo di Vigilanza Unico e di risolvere autonomamente eventuali difficoltà di singole banche del gruppo
La disposizione di legge citata ha introdotto l’art 37-bis, che stabilisce che il gruppo bancario cooperativo è composto da:
- una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo
contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;
- le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
- le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo.
La creazione di un gruppo bancario cooperativo, composto da una società capogruppo costituita nella forma di società per azioni, mira a consentire l’accesso al mercato ed il tempestivo soddisfacimento di eventuali esigenze di ricapitalizzazione da parte delle società “controllate”, ossia delle banche di credito cooperativo. Inoltre, l’integrazione di più banche nell’ambito dello stesso gruppo ha gli obiettivi di accrescere l’efficienza operativa e di migliorare la governance, anche grazie all’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento esercitati dalla capogruppo.
È ormai prossimo al compimento il lungo percorso per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (GBCI), cui la Banca ha aderito.
Iccrea Banca ha portato a compimento l’iter di costituzione del GBCI in applicazione dell’art. 2 del Decreto, che ha previsto il termine di 18 mesi decorrenti dall’entrata in vigore della normativa di attuazione (i.e. da novembre 2016) per la proposizione da parte della capogruppo dell’istanza di costituzione di un gruppo bancario cooperativo. Tale istanza è stata presentata in data 27 aprile 2018.
In data 24 luglio 2018 Iccrea Banca ha ricevuto l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea per la costituzione del GBC Iccrea.
Oltre a quella della scrivente, le assemblee di altre 141 banche di credito cooperativo hanno deliberato ultimativamente l’adesione al costituendo GBCI. L’adesione si è finalizzata con la sottoscrizione del contratto di coesione e dell’accordo di garanzia disciplinati dall’art 37 bis, commi 3 e 4.
Per maggiori dettagli sui contenuti e le previsioni del Provvedimento di riforma della Banche di Credito Cooperativo disciplinata dal Decreto citato, nonché sulle attività condotte per la costituzione e l’avvio operativo del Gruppo, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla gestione degli Amministratori.
Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU) - Contabilizzazione del contributo al Single Resolution Fund
Dal 1° gennaio 2016 gli intermediari dell'area Euro sono chiamati a partecipare al Fondo di Risoluzione Unico (Single Resolution Fund - SRF) mediante contribuzioni annuali ex-ante, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014.
Le regole per la determinazione delle quote di contribuzione al SRF sono definite nel Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2015/63 e nel Regolamento di esecuzione del Consiglio n. 2015/81. Nel mese di maggio la Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione, ha come di consueto reso destinatarie le banche italiane, assoggettate alla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive 2014/59/EU), della comunicazione con cui viene indicato il contributo ordinario ex ante dovuto per l’esercizio 2018, calcolato ai sensi dei Regolamenti Delegati citati.
Tale contributo è stato determinato dal Single Resolution Board in collaborazione con Banca d’Italia e il versamento del medesimo in circostanze normali poteva, ai sensi del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 2015/81, essere corrisposto anche mediante la sottoscrizione di impegni di pagamento irrevocabili nella misura minima del 15%.
In tal senso, la citata comunicazione prevedeva, in linea con quanto previsto per l’esercizio 2017, la possibilità di poter eventualmente optare per la contribuzione sotto forma di liquidità in ragione dell’85% del contributo e, nella misura del restante 15%, mediante la sottoscrizione di un impegno irrevocabile garantito mediante cash collateral.
In continuità con quanto operato nell’esercizio precedente, la Banca ha optato per la contribuzione sotto forma di liquidità e ha provveduto al versamento integrale del contributo dovuto.
Stante quanto sopra, la Banca ha contabilizzato il contributo a Conto economico alla voce 160.b “Altre spese amministrative”.
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Come avvenuto negli anni precedenti, anche per l'anno 2019, gli intermediari dovranno procedere al versamento di un ottavo del target level complessivo del SRF, come determinato dal Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board - SRB).
A tale fine, sono state avviate le attività funzionali alla rilevazione dei dati per il calcolo delle contribuzioni 2019, che verrà eseguito dal SRB sulla base delle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio.
Operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (Targeted Longer -Term Refinancing Operations, TLTRO) con la BCE.
Le operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine presentano le seguenti principali caratteristiche:
- per le operazioni TLTRO-II, condotte da giugno 2016 a marzo 2017, il tasso d’interesse è pari, per la durata dell’operazione (quattro anni), al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale alla data di aggiudicazione di ciascuna TLTRO-II.
Tale tasso può essere ridotto in relazione all’andamento, rispetto a un prefissato benchmark del credito erogato dalle banche prenditrici al settore privato non finanziario nel periodo 1° febbraio 2016 - 31 gennaio 2018. In caso di superamento del benchmark, il tasso è ridotto in maniera correlata al tasso dei depositi presso la BCE (deposit facility) applicato alla data di aggiudicazione di ciascuna TLTRO-II.
Al 31 dicembre 2018 la Banca, ha rilevato il beneficio derivante dal TLTRO II sulla base dei riferimenti a riguardo comunicati da Iccrea Banca, capo gruppo del T-LTRO Group cui la banca ha aderito.