ARTICOLO N.129
Emissione di strumenti finanziari (1) (2).
1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.
(2) Articolo sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, modificato dall'articolo 9.41 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, ed infine sostituito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.
TITOLO VIII SANZIONI (1) (2)
(1) A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di
pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
CAPO I Capo I
ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO (1) (2) (3) ARTICOLO N.130
Abusiva attività di raccolta del risparmio (1).
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
(1) A norma dell'articolo 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
ARTICOLO N.131 Abusiva attività bancaria (1).
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
(1) A norma dell'articolo 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
ARTICOLO N.131 bis
Abusiva emissione di moneta elettronica (1) (2)
1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-bis senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro (3).
(1) Articolo inserito dall'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria).
(2) A norma dell'articolo 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
ARTICOLO N.131 ter
(Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento) (1) Articolo 131-ter
1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114 – novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro (2).
(1) Articolo inserito dall' articolo 35, comma 11, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
ARTICOLO N.132 Abusiva attivita' finanziaria (1).
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o
dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.
(1) Articolo modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e, successivamente, sostituito dall’articolo 64, comma 23, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, in seguito modificato dall'articolo 28 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs.
13 agosto 2010, n. 141.
ARTICOLO N.132 bis
Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale (1) .
1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131- ter e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società (2).
(1) Articolo inserito dall'articolo 29 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituito dall'articolo 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria), e successivamente dall'articolo 9.42 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma modificato dall' articolo 35, comma 12, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
ARTICOLO N.133
Abuso di denominazione. (1)
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche (2).
1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento (3).
1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 (4)
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari (5).
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso
convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 111 (6) (7).
3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9 (8).
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria).
(2) Comma aggiunto dall'articolo 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria).
(3) Comma inserito dall' articolo 35, comma 13, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
(4) Comma inserito dall'articolo 8, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (5) Comma modificato dall'articolo 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria), sostituito dall'articolo 35, comma 14, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 successivamente sostituito dall'articolo articolo 8, comma 3, lettera a) bis del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del Dlgs. 14 dicembre 2010 , n. 218 .
(6) Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'articolo 35, comma 15, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e dall'articolo 8, comma 3, lettere b) e c), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 47, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(7) La misura della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma era stata così elevata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 47, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n.
72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.