Capo II
ATTIVITÀ DI VIGILANZA (1) ARTICOLO N.134
Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.
[ 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche,
intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
CAPO III Capo III
BANCHE E GRUPPI BANCARI (1) ARTICOLO N.135
Reati societari (1) .
1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 9.43 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo
introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
ARTICOLO N.136
Obbligazioni degli esponenti bancari.
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate . E‘ facoltà del consiglio di amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste (1).
[ 2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per
le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo.
In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.] (2) [2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario (3).] (4)
3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro (5).
(1) Comma sostituito dall'articolo 9.44 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; successivamente modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e, da ultimo modificato dall'articolo 24-ter, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 1, comma 48, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n.
72.
(2) Comma abrogato dall'articolo 24-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179.
(3) Comma inserito dall'articolo 8 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con la decorrenza indicata dall'articolo 34-quater del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, e successivamente
modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.
(4) Comma abrogato dall'articolo 24-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179.
(5) Comma sostituito dall'articolo 9.44 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con la decorrenza indicata dall'articolo 34-quater del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Da ultimo sostituito dall' dall'articolo 1, comma 48, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre,
l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
ARTICOLO N.137
Mendacio e falso interno [bancario] (1).
[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla
costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende
comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni. ] (2)
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla
costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende
comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000 (3).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonche' i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni (4) (5).
(1) Rubrica modificata dall'articolo 8, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.
141
(2) Comma abrogato dall'articolo 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
(3) Comma inserito dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(4) A norma dell'articolo 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(5) Comma modificato dall'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
ARTICOLO N.138 Aggiotaggio bancario.
[ 1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei
depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ] (1)
(1) Articolo modificato dall'articolo 31 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e successivamente abrogato dall'articolo 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
CAPO IV Capo IV
PARTECIPAZIONI (1) ARTICOLO N.139
Partecipazioni in banche, in società finanziarie e societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari (1) (2).
1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (3).
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 (4).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni (5).
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo (6).
3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9 (7).
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 9.46 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente modificata dall'articolo 2, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.
(2) Articolo sostituito dall'articolo 64, comma 27, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(3) Comma sostituito dall'articolo 9.46 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. L'importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Successivamente, il presente comma è stato modificato
dall'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. E da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 49, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Comma inserito dall'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e
successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 49, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma modificato dall'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(6) Comma sostituito dall'articolo 9.46 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui
all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'articolo 2, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.
(7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 49, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
ARTICOLO N.140
Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari (1) (2).
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (3) . 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 (4).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni (5).
2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9 (6).
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 9.47 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui
all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
(2) Articolo sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(3) Comma sostituito dall'articolo 32 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. L'importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39, comma 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'articolo 8, comma 8, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.
141 e da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 50, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Comma inserito dall'articolo 8, comma 8, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs. 14 dicembre 2010 , n. 218 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 50, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma modificato dall'articolo 8, comma 9, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(6) Comma inserito dall'articolo 1, comma 50, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.