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1.8 CONTRATTO DI RETE

1.8.5 ALTRI FATTORI DI CRITICITA’

Non secondari, anzi ancora più rilevanti sono le difficoltà che le imprese devono affrontare a livello di governance della rete, a livello di gestione di conflitto di interesse, l’interdipendenza e i vincoli anticoncorrenza.

GOVERNANCE DELLA RETE

Una Rete per funzionare deve essere coordinata e avere strumenti decisionali comuni. Essendoci più protagonisti in una Rete, c’è bisogno di un coordinamento maggiore e quindi un livello di governance più elevato con conseguente aumento di costi di gestione. Il costo di gestione deve essere ovviamente minore dell’eventuale vantaggio che potrebbe apportare la rete, e questo non è facile, perché più paritaria sarà la gestione del potere decisionale nell’aggregazione, e più saranno alti i costi di governance.

Come abbiamo appena constatato la distribuzione del potere decisionale è un fattore di criticità in un rapporto di aggregazione di Rete. Il sistema di governance deve garantire efficienza, e evitare i conflitti di interesse. Questo avviene tramite due tipi di gestione del potere decisionale:

 Distribuzione simmetrica del potere decisionale

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Nel primo caso, con una distribuzione simmetrica del potere decisionale, tutte le imprese hanno lo stesso peso, si può rischiare una certa lentezza decisionale, o addirittura un immobilità decisionale, che potrebbe annullare i vantaggi stessi della rete.

Invece nel caso di distribuzione asimmetrica del potere decisionale, a capo della rete si pone un’ impresa leader. Con questo sistema decisionale si corre il rischio di un dispotismo da parte di questa, limitando l’autonomia delle imprese partner, mettendo in crisi il sistema e la natura stessa della Rete di impresa.

In entrambi i casi sarebbe necessario un organo di controllo sulla distribuzione e gestione del potere decisionale, ma anche questo organo comporterebbe dei costi maggiori che dovrebbero affrontare le imprese in difficoltà.

CONFLITTO DI INTERESSI

Può capitare e non così di rado che gli interessi delle imprese nella Rete non coincidano perfettamente, causando problemi gestionali, decisionali, di opportunismo, d’interdipendenza.

Esistono forme di opportunismo post-contrattuale e pre-contrattuale, che andranno ad ostacolare il raggiungimento degli obiettivi della Rete, o porranno ostacoli alla costituzione della stessa70:

Per le prime si parla di” moral hazard”, è quindi una forma di opportunismo post- contrattuale che può portare gli individui a perseguire i propri interessi a spese della controparte, confidando nell’impossibilità di questa di verificare la presenza di dolo o negligenza da parte dell’impresa in mala fede71

.

Per quanto riguarda le seconde si parla di selezione avversa, ed è una conseguenza di una asimmetria informativa pre-contrattuale. Per selezione avversa si intende ogni

situazione in cui una variazione delle condizioni di un contratto provoca una selezione dei contraenti sfavorevole per la parte che ha modificato, a suo vantaggio, le condizioni72.Le reti per fronteggiare il conflitto di interessi possono utilizzare vari

strumenti come: i contratti incentivanti (opzioni contrattuali che allineano gli interessi

70 Sebastiano Di Diego, Fabrizio Micozzi, “Le Reti di Impresa”, Maggioli Editore, (2013), vedi pag. 37 e seguenti

71 Si pensi al caso in cui un soggetto entra in una Rete solo per acquisire una nuova tecnologia, e una volta acquisita esce dalla Rete, sfruttando investimenti di altre imprese, senza aver contribuito alla sua creazione. Sebastiano Di Diego, Fabrizio Micozzi, “Le Reti di Impresa” Cit. (pag. 37)

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delle impresi su un piano comune), i sistemi di monitoring (creare sistemi di business intelligence che puntano al miglioramento delle informazioni delle imprese), e l’integrazione proprietaria (ossia fare ricorso a compartecipazioni per allineare interessi su uno stesso piano).

INTERDIPENDENZA

Il sistema delle reti è caratterizzato dai costi e dai rischi dell’interdipendenza che rende il reddito e la reputazione di ciascuna impresa dipendente dal comportamento e dalle scelte di altri. L’interdipendenza “… può esplicarsi sia lungo la dimensione verticale, in pratica lungo

la catena di generazione del valore (ad esempio un fornitore ed un cliente), sia rispetto alla dimensione orizzontale, ossia tra imprese che svolgono le medesime attività ed operano nello stesso ambiente (ad esempio due concorrenti)”73

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Un fornitore che, per esempio, non consegna in tempo il pezzo commissionatogli o che non rispetta le specifiche di qualità, danneggia il committente sia nel reddito sia nella reputazione. Quello che può essere un vantaggio può facilmente trasformarsi in un ostacolo alla formazione di una rete o alla sua sopravvivenza74.

Per contrastare l’interdipendenza negativa nasce l’esigenza di creare dei sistemi di obblighi e diritti tali da limitare l’impatto negativo di un’impresa sulla rete senza intaccare i risvolti positivi. Ad esempio questi possono essere disincentivi all’uscita dalla rete (Incrementare i costi di uscita, o incrementare gli investimenti che si basano sui costi irrecuperabili possono essere strategie a protezione sia da comportamenti opportunistici sia da conseguenze negative delle interdipendenze), o sistemi di autoregolamentazione comportamentale possono ridurre il rischio di interdipendenza negativa e migliorare la fiducia verso e all’interno della rete.

73 SODA G., Reti tra imprese. Modelli e prospettive per una teoria del coordinamento tra imprese, Roma, Carocci, 1998, (pag. 66 e seguenti).

74 Per gli attori organizzativi che si trovano sotto condizioni di interdipendenza si pone un problema di coordinamento, cioè di identificazione di tutte quelle risposte in grado di orientare i comportamenti e le azioni verso un risultato globale positivo. GRANDORI, A. SODA, G. Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms

43  VINCOLI ANTICONCORRENZA

Nelle aggregazioni di Rete c’è un forte rischio di concorrenza sleale, ovvero che ci sia lo sfruttamento delle informazioni in comune a esclusivo vantaggio di un singolo, dato che ogni impresa ha come obiettivo incrementare il proprio potere di mercato e il proprio guadagno. Ma facendo parte di una rete, dove due o più imprese esercitano in comune una o più attività economiche, con l’obiettivo di accrescere reciprocamente la capacità innovativa e la competitività, bisogna che la singola impresa metta da parte l’obiettivo di raggiungere in modo individuale il successo e si concentri su un forte coordinamento di attiva di produzione e di commercializzazione.

In conclusione, il contratto di Rete può essere considerato uno strumento giuridico per effettuare un rapporto unitario plurisoggettivo con grandi potenzialità, ma che non ha una specifica disciplina. Queste potenzialità del contratto dovrebbero trovare appoggio in misure legislative specifiche che qualifichino in modo più adeguato diritti e doveri dei soggetti partecipanti, le modalità di distribuzione del potere decisionale e di controllo, senza però eccedere e appesantire l’organizzazione della Rete rendendola troppo burocratica. Sul piano delle potenzialità applicative il contratto di rete è però soggetto anche ad alcuni vincoli funzionali, che ne risaltano le ambiguità. La norma stabilisce che il contratto di rete non può costituire rete tra imprese se l’oggetto attribuito all’organo gestore non sia già compreso nell’oggetto sociale di almeno una delle imprese che aderisce al contratto. Questa affermazione è contraddittoria se si pensa al contratto di rete come forma aggregativa per le imprese con lo scopo di fare insieme ciò che non possono fare da sole, risultando un vincolo limitativo per sviluppare il potenziale delle aggregazioni tramite questo strumento. Grande criticità presenta, la problematica della fuoriuscita o dell’esclusione di un soggetto dal contratto di rete, per le questioni inerenti la regolamentazione del recesso e l’eventuale liquidazione della “quota di contratto”, è difficile valutare una stima facendo riferimento ad un ipotetico, valore di mercato. Sotto il profilo tributario è una norma che presenta lacune in quanto non prevede una necessaria soggettività tributaria della rete, con il conseguente disagio della non ammissibilità della fatturazione della rete75. E’ importante specificare che la problematica relativa alla modalità di gestione/rendicontazione economica-finanziaria della rete di imprese deve trovare una soluzione “sartoriale” individuata caso per caso sulla singola

75 Vedi a riguardo: Silvia Bocci, La politica delle aggregazioni e la pianificazione fiscale: lo sviluppo delle reti di

impresa e l’impatto sugli organi di amministrazione. Prime difficoltà applicative. Paviauniversity Press, 2012.

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aggregazione, perché, come non esiste un Contratto tipo per la rete di imprese, così non può esistere una modalità di gestione economica-finanziaria valida per tutte le aggregazioni, anche perché la configurazione di una rete è variabile in relazione agli obiettivi che essa si pone (con/senza Organo Comune, con/senza fondo patrimoniale, rete con obiettivo di scambio di informazioni commerciali, Rete con attività esterna etc).

Nello specifico il legislatore dovrebbe organizzare la Rete come una società congiunta, prevedendo confini più definiti per l’esistenza di un patrimonio comune, di una governance comune e un'unica rendicontazione. Un ulteriore aspetto su cui si avverte la necessità di discutere, è se attribuire alla Rete lo status obbligatorio di soggetto giuridico, in modo tale che sorga la possibilità di stipulare direttamente contratti con il cliente nei rapporti di produzione e di scambio, anche perché non è facile attribuire i risultati derivante dalla collaborazione ai vari soggetti partecipanti, quindi non valorizzabili nei confronti del cliente finale.76 Solamente con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte importanti innovazioni rispetto alla disciplina previgente. In particolare, è stata riconosciuta al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di acquisire soggettività giuridica. Mantenere un approccio leggero di Fare Rete tra imprese, ovvero senza la costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi, potrebbe si essere una strada per conoscere lo strumento, ma a mio avviso amplificherebbe le difficoltà insite in un’aggregazione, con il presentarsi di difficoltà evidenti al momento della fatturazione, lasciando un’esperienza negativa al piccolo imprenditore.