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6. Alcuni cenni sulla repressione del negazionismo in altri ordinamenti giuridici

6.3 Gli altri Stati europei

Proseguendo nell’elenco degli ordinamenti che hanno adottato una disciplina antinegazionista si giunge al Lussemburgo.

La «Legge del 19 luglio 1997 volta al completamento del Codice penale, alla modifica dell’incriminazione del razzismo e all’introduzione del revisionismo e di altri atti fondati sulla discriminazione illegittima»346 ha novellato il Codice penale vigente, attraverso l’inserimento nel titolo dedicato ai crimini e delitti contro le

346

Si tratta precisamente della Loi du 19 juillet 1997 complétant le code pénal en modifiant l’incrimination du

racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, Consultabile in http://www.legilux.public.lu /leg/a/archives/1997/0054/a054.pdf

persone di un apposito capitolo VI, rubricato «Del razzismo, del revisionismo e di altre discriminazioni»347

Esso contiene varie figure di discriminazione ed istigazione all’odio, prevedendo specificatamente all’art. 457-3348, che «è punito con la reclusione da otto giorni a sei mesi e con una multa da 10.001 a 1.000.000 di franchi, ovvero con una soltanto delle due pene, chiunque, sia per mezzo di discorsi, urla, minacce pronunciate in luoghi pubblici o incontri pubblici, sia per mezzo di scritti, stampati, disegni, incisioni, dipinti, emblemi, immagini o qualsiasi altra forma di supporto della scrittura, della parola o dell’immagine, vende o distribuisce, mette in vendita o espone in luoghi pubblici o riunioni pubbliche, sia attraverso manifesti o poster esposti in pubblico, ovvero con qualsiasi mezzo di comunicazione audiovisiva, contesta, minimizza, giustifica o nega l’esistenza di uno o più crimini contro l’umanità o crimini di guerra, quali sono definiti dall’articolo 6 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale allegato all’Accordo di Londra dell’8 agosto 1945 i quali siano stati commessi sia dai membri di un’organizzazione dichiarata criminale ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto o da una persona condannata per tali reati da un tribunale lussemburghese, straniero o internazionale. E’ punito con le medesime pene colui che, secondo le modalità stabilite nel paragrafo precedente, contesta, minimizza, giustifica o nega l’esistenza di uno o più genocidi così come è stato definito dalla Legge 8 agosto 1985, concernente la repressione del genocidio e riconosciuto da un organo giurisdizionale o da un’autorità lussemburghese o internazionale».

Si noti come anche il Lussemburgo, sul modello francese, adotta il meccanismo del rinvio allo Statuto del Tribunale di Norimberga e alla giurisprudenza di un’autorità lussemburghese od internazionale per l’individuazione dei fatti non passibili di

347

«Du racisme, du révisionnisme et d’autres discriminations».

348

Nella formulazione originale in francese la norma prevede precisamente che: «Est puni d’un emprisonnement

de huit jours à six mois et d’une amende de 10.001 à 1.000.000 francs ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l‘accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

Est puni des mêmes peines ou de l’une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide et reconnus par une juridiction ou autorité luxembourgeoise ou international».

rimessa in discussione. E’ da precisare, tuttavia, che a differenza di quanto accade in Francia, il secondo comma dell’articolo sopra esaminato permette la repressione del revisionismo avente ad oggetto anche altri crimini di genocidio, così come individuati dalla legge dell’8 agosto 1985 o riconosciuti tali dalla giurisprudenza. Risale alla stessa epoca della normativa lussemburghese, anche il riconoscimento della sanzionabilità del negazionismo nei Paesi Bassi.

Più precisamente, a seguito della sentenza della Corte Suprema del 25 novembre 1997349, l’espressione di tali idee è stata considerata inquadrabile nell’ottica della repressione del razzismo. Pertanto, nei Paesi Bassi, pur mancando una normativa ad

hoc – non risultando accolta la recente proposta legislativa volta alla creazione di un

reato specifico350 – il negazionismo viene sanzionato per mezzo degli art. 137c e 137e del Codice penale351, che puniscono rispettivamente la diffamazione e l’incitamento all’odio razziale.

Nel 1998 la disciplina antinegazionista è stata introdotta anche in Portogallo. L’art. 240, c. 2, del Codice penale ha ricondotto la «negazione dei crimini di guerra, contro la pace e l’umanità» nell’ambito del reato di discriminazione razziale o religiosa, prevedendo espressamente che «chi, in un incontro pubblico, per mezzo di uno scritto destinato a divulgazione o attraverso un qualsiasi mezzo di comunicazione sociale: a) realizza atti di violenza contro una persona o un gruppo di persone a causa della razza, del colore o dell’origine etnica o nazionale o religiosa, o b) diffama o danneggia una persona o un gruppo di persone a causa della razza, del colore o dell’origine tecnica o nazionale o religiosa, compresa la negazione dei crimini di guerra o dei crimini contro la pace e l’umanità, con l’intento d’incitare alla discriminazione razziale o religiosa o di incoraggiarla, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni»352.

349 M.A.NIGGLI,Rassendiskriminierung: ein Kommentar, cit., par. 1337.

350

J.LUTHER, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica, cit., p 1205.

351

Art. 137c, consultabile in http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137c.html; art. 137e, consultabile in http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137d.html

352

L’art. 240, c. 2, Còdigo Penal dispone che: «Quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou

através de qualquer meio de comunicação social: a) Provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem étnica ou nacional ou religião; ou b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem étnica ou nacional ou religião, nomeadamente através da negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade; com a intenção de incitar à discriminação racial ou religiosa ou de a encorajar, é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos». La

Si noti l’ampiezza dell’oggetto della normativa portoghese, la quale reprime la negazione sia dei crimini di guerra che dei crimini contro la pace e l’umanità.

Pochi mesi più tardi, nel dicembre 1998, anche la Polonia ha introdotto una specifica disciplina antinegazionista, inserendola nel contesto della «Legge per l’istituzione dell’Istituto per la memoria nazionale – Commissione per le inchieste sui crimini contro la nazione polacca»353. Tale normativa, come indicato nel suo stesso Preambolo, si propone di celebrare «la memoria della vittime, delle perdite e dei danni subiti da parte della Nazione polacca durante la seconda guerra mondiale, la tradizione patriottica della lotta contro gli invasori il nazismo ed il comunismo, la difesa della libertà e della dignità umana, l’obbligo di perseguire i crimini contro la pace, l’umanità, e i crimini di guerra, nonché il dovere di risarcire le vittime della violazione dei diritti umani come espressione della convinzione che nessuna azione illegale possa essere protetta dal segreto e dimenticata».

L’art. 55354 di tale normativa punisce con una multa o con una pena detentiva fino a tre anni la negazione dei reati annoverati precedentemente dall’art. 1, ossia: «i reati commessi contro persone di nazionalità polacca, o cittadini polacchi o di altre nazionalità nel periodo dal 1 settembre 1939 al 31 dicembre1989, i reati nazisti, i reati comunisti, gli altri reati che costituiscono crimini contro la pace e l’umanità e i crimini di guerra».

Il modello, volto alla cristallizzazione di una memoria collettiva e all’equiparazione tra crimini nazisti e comunisti, sembra trovare il proprio precedente nella normativa emanata nel giugno del 1997 dalla Lituania (Law on the Genocide and Resistance

Centre of Lithuania)355. Nel 2001 esso è stato recepito anche dalla Repubblica Ceca, la quale reprime espressamente sia la negazione dei crimini nazisti che di quelli comunisti356 di fatto parificandoli357.

353 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu, pubblicata in Dziennik Ustaw - rok 1998, nr 155, poz. 1016, consultabile in

http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/1998/155/DU19981551016.pdf

354

L’art. 55 della normativa antinegazionista polacca è consultabile in http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf /DU/1998/155/DU19981551016.pdf

355

J.LUTHER, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica, cit., p 1205.

356

Law Against Support and Dissemination of Movements Oppressing Human Rights and Freedoms (2001): Art.

260 «(1) The person who supports or spreads movements oppressing human rights and freedoms or declares national, race, religious or class hatred or hatred against other group of persons will be punished by prison from 1 to 5 years. (2) The person will be imprisoned from 3 to 8 years if: a) he/she commits the crime mentioned in paragraph (1) in print, film, radio, television or other similarly effective manner, b) he/she commits the crime as a member of an organized group c) he/she commits the crime in a state of national emergency or state of war. Art. 261 The person who publicly declares sympathies with such a movement mentioned in § 260, will be

Risale invece all’anno 2000 l’introduzione in Liechtenstein dell’art. 283, c. 1, punto 5358 del Codice penale, rubricato «discriminazione razziale», il quale punisce con una pena detentiva fino a due anni chi pubblicamente, con la parola, la scrittura, immagini, mezzi di comunicazione elettronici, segni trasmessi, comportamenti, atti violenti, o in altro modo, nega, minimizza grossolanamente o giustifica, il genocidio o altri crimini contro l’umanità359.

Dopo due anni, nel 2002, anche la Romania si è dotata di una specifica normativa antinegazionista. Si tratta dell’Ordinanza di emergenza n. 31/2002360 la quale ha sancito all’art. 6 che negare pubblicamente l’Olocausto o i suoi effetti costituisce un reato punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si osservi che a differenza della legislazione degli altri Stati dell’Europa orientale, la normativa rumena non contiene nessun riferimento alla negazione dei crimini comunisti.

Differente è invece la posizione assunta dalla Slovenia, la quale ha provveduto a criminalizzare il negazionismo a partire dall’anno 2004, successivamente alla ratifica del Protocollo addizionale alla convenzione sulla cybercriminalità.

Attualmente lo Stato slovacco sanziona in base all’art. 300 del proprio Codice penale tutte le forme di negazione, di minimizzazione, di giustificazione dei genocidi e degli altri gravi crimini contro l’umanità, non circoscrivendo l’ambito di punibilità al solo Olocausto proprio come richiesto dal Protocollo addizionale361.

Sempre nel 2004 la medesima soluzione è stata introdotta da Cipro362, anche in questo caso successivamente alla ratifica del Protocollo addizionale alla convenzione sulla cybercriminalità.

punished by prison from 6 months to 3 years. Art. 261a The person who publicly denies, puts in doubt, approves or tries to justify Nazi or communist genocide or other crimes of Nazis or communists will be punished by prison of 6 months to 3 years». Al riguardo J.LUTHER, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica, cit., p1205;M.A. NIGGLI,Rassendiskriminierung: ein Kommentar, cit., par. 1345.

357

J.LUTHER, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica, cit., p 1205.

358 L’art. 283, c. 1, punto 5, prevede che: «öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, über elektronische Medien

über-mittelte Zeichen, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise Völ- kermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen versucht», consultabile in http://www.gesetze.li/Seite1.jsp?LGBlm=1988037

359

M.A.NIGGLI,Rassendiskriminierung: ein Kommentar, cit., par. 1335.

360

Ordonanta de urgenta nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaŃiilor si simbolurilor cu

caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârsirea unor infracŃiuni contra păcii si omenirii, consultabile in http://www.dri.gov.ro/documents/oug%2031-2002.pdf

361

M.A.NIGGLI,Rassendiskriminierung: ein Kommentar, cit., par. 1343.

362

Law n. 26(III)/2004, all’art. 7 stabilisce che «any person, who, with the intent to incite racism and xenophobia,

intentionally and without right, through a compute system, denies, grossly minimises, approves or justifies acts constituting genocide and acts against humanity, commits a crime punishable up to 5 years imprisonment and/or a fine up to £20 000 CYP».

Infine, nel febbraio 2010, l’Ungheria ha introdotto nel proprio codice penale una normativa volta a punire con la reclusione fino a tre anni la negazione e la banalizzazione dell’Olocausto. Tale norma è stata modificata solo qualche mese più tardi, in seguito ad un emendamento del FIDESZ (Hungarian Civic Union), il quale ha reso sanzionabile anche la negazione dei crimini commessi dai comunisti363. Al termine di questa breve rassegna della normativa antinegazionista è necessario porre in evidenza che il dibattito in merito alla punibilità del negazionismo nel 2007 ha investito anche l’Italia, a seguito di un proposta avanza dall’allora Ministro della giustizia Mastella. Quest’ultimo, nell’ambito di una serie d’iniziative volte a promuovere la memoria dell’Olocausto, ha annunciato l’imminente presentazione di un disegno di legge avente ad oggetto l’istigazione e l’apologia dei crimini contro l’umanità, il quale avrebbe sancito la punibilità delle condotte negazioniste364.

La proposta ha sollevato fortissime critiche e ferme prese di posizione contrarie da parte di eminenti storici365 e giuristi366.

A seguito delle polemiche suscitate, durante il Consiglio dei Ministri n. 35 del 25 gennaio 2007367 in sede di approvazione del disegno di legge, ogni riferimento alla sanzionabilità del negazionismo è stato espunto, prevedendo di fatto soltanto alcune piccole modifiche alla normativa vigente. In particolare, sono state previste pene più severe per chi diffonde idee fondate sulla superiorità razziale, o incita a commettere atti discriminatori, ripristinando in sostanza368 la normativa già prevista dalla legge 654/1975.

Proposte di criminalizzazione della negazione dell’Olocausto si sono registrate anche nel Regno Unito369 e in Bosnia Herzegovina370, ma in seguito alle polemiche

363 Sul punto si veda l’articolo Hungary criminalises holocaust denial, in The Indipendent, consultabile in http://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-criminalises-holocaust-denial-1907713.html

364

C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, cit., p. 217 e ss.; V. CUCCIA, Libertà di espressione e

identità collettive, Torino, Giappichelli, 2007, p. 201 e ss.

365 Al riguardo si veda il “Manifesto di critica”, un documento sottoscritto da 150 storici, il cui primo firmatario fu M. Fleres), che fu pubblicato su diversi quotidiani e in prima battuta sulle colonne del quotidiano la Stampa del 20 gennaio 2007.

366

Particolarmente significativo il commento di S. RODOTÀ, Libertà di parola. Si può mentire sulla storia?, in http://download.repubblica.it/pdf/diario/2007/26012007.pdf

367

Si noti la coincidenza di date con il 27 gennaio, giorno della memoria dello sterminio.

368

Viene prevista in luogo della propaganda la condotta della diffusione, e al posto dell’istigazione l’incitamento, introducendo la pena della reclusione sino a tre anni senza possibilità di alternativa con l’ammenda, precedentemente prevista. Sul punto V. CUCCIA, Libertà di espressione e identità, cit., p. 201.

369

La proposta, la cd. Holocaust Denial Bill, era di origine laburista e risale al 1997. Venne rilanciata nel 2001, ma anche questa volta non ebbe successo.

370

Al riguardo si veda l’articolo Bosnia’s Etnic Tensions Delay Holocaust Denial Law, consultabile in http://www.bim.ba/en/151/10/16246/

politiche innescatesi non sono approdate all’approvazione di una normativa positiva. Pertanto allo stato attuale tali Paesi, unitamente alla già citata Italia, a Irlanda, Malta, Grecia, Scandinavia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia ed Estonia non reprimono la negazione dell’Olocausto.

NORMATIVA PENALE ANTINEGAZIONISTA, LIBERTA’ DI

MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, DEMOCRAZIA.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

Nei capitoli precedenti, attraverso l’esame della legislazione e della giurisprudenza internazionale, europea e nazionale, si è cercato di delineare un quadro d’insieme al fine di rispondere ai quesiti che ci si era posti al principio di questa indagine: può la legislazione penale antinegazionista ritenersi compatibile con la libertà di manifestazione del pensiero? Nel vasto panorama delle normative europee è possibile ravvisare una matrice comune, ovvero una medesima ratio legittimante? La comparazione degli ordinamenti in cui sono vigenti legislazioni penali antinegazioniste ha permesso di rilevare profonde differenze intercorrenti tra le molteplici legislazioni, emanate in alcune ipotesi quale sorta di risposta positiva al verificarsi di gravi fatti di cronaca di stampo razzista, in altri casi per soddisfare l’esigenza d’adeguamento ad impegni internazionali precedentemente assunti o in via d’assunzione1.

L’indagine in chiave dinamico-evolutiva ha permesso d’individuare le profonde motivazioni celate dietro la repentina introduzione di norme antinegazioniste o improvvisi revirement giurisprudenziali ed ha consentito di comprendere concretamente, come rilevato da un’autorevole dottrina2, che «la serie di complicati episodi storici in cui si risolvono gli ordinamenti giuridici non è una lista di puntuali accadimenti del tutto slegati l’uno dall’altro, di fatti umani reciprocamente indipendenti e disposti a caso su un piano orizzontale». Come emerge dalla presente indagine, si tratta piuttosto di «una sequela di eventi esistenziali concatenati l’uno con l’altro in un processo di sviluppo storico che si colloca nel tempo e che, seguendo una direzione, fa nascere ogni nuovo momento sul terreno preparato dai

1

E’ il caso della Confederazione Elvetica, la quale ha introdotto la normativa antinegazionista proprio per creare le condizioni giuridiche per l’adesione alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965. Per maggiori dettagli cfr. supra capitolo 3, paragrafo 4.

2

precedenti»3. Il rinnovarsi più o meno graduale delle norme e la scelta del loro contenuto è «sempre motivato da logiche che trascendono la mera sfera del diritto e sono condizionate da circostanze ambientali del genere più diverso».

L’inscindibile collegamento tra l’introduzione della normativa antinegazionista e le esigenze prodottesi nel tempo, a seguito di una molteplicità di fattori politici, giuridici e sociali ha permesso infatti di comprendere appieno che «non è dato d’intendere la vera ultima sostanza dei problemi che investono i diritti fondamentali», tra questi ad esempio la libertà di manifestazione del pensiero, «se non ci si rende preliminarmente conto delle profonde trasformazioni che, sotto i profili dei contenuti, delle strutture e delle funzioni, quei diritti hanno subito nel corso degli sviluppi intervenuti dopo la loro prima attivazione storica»4.

Alla luce delle differenze riscontrate nel corso della disamina pare difficile poter individuare un vero e proprio modello comune5 europeo, dal momento che le norme incriminanti divergono non solo per la loro formulazione e per il loro tenore letterale, ma anche per il tipo di condotte vietate, per sanzioni e per bene protetto. In taluni casi è persino lo stesso oggetto della normativa ad essere differente: ad esempio, in Germania, Francia e Austria, è il solo negazionismo del regime nazionalsocialista ad essere vietato, laddove in molti Paesi dell’Europa dell’Est, la negazione dell’Olocausto è invece parificata ai crimini commessi dal comunismo, e in Svizzera e Lussemburgo6 è preclusa la rimessa in discussione anche di altri genocidi (si pensi ad esempio al genocidio armeno) e di ulteriori crimini contro l’umanità.

Pur escludendo la presenza di un modello europeo condiviso, la comparazione ha tuttavia consentito di evidenziare alcuni trait d’union in grado di giustapporre le diverse legislazioni. In primis ha messo in risalto la forza “perturbativa”7 del negazionismo e l’allarme che esso suscita nella coscienza collettiva. La superficie di ogni diverso livello giuridico – internazionale, europeo e nazionale – è fortemente increspata dal “sasso” lanciato dalle idee negazioniste e dalla “metodologia”, se così

3

G.BOGNETTI, Introduzione al diritto costituzionale, cit., p. 26.

4

IDEM, Diritti fondamentali nell’esperienza costituzionale, in Iustitia, 1977, fasc. 1, p. 24-70.

5

Sul punto cfr. J.LUTHER, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica, cit., p. 1211. L’Autore ha ricordato come i giudicati costituzionali europei precedenti alla sentenza del Tribunal Constitucional spagnolo del 7 novembre 2007 (sentenza che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della normativa antinegazionista) sembravano aver creato una sorta di diritto costituzionale comune europeo.

6

Si noti la peculiare legislazione lussemburghese, la quale pur prendendo chiaramente a modello la legislazione francese (si osservi l’analogo tenore letterale e il riferimento ai crimini previsti dallo Statuto del Tribunale di Norimberga), prevede, a differenza di quest’ultima, anche la repressione della negazione di altri genocidi.