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L’ambito di competenza di Eurojust, che l’art. 3 generi- camente riferisce alle “forme gravi di criminalità”, è speci- ficato nell’art. 4 della decisione istitutiva, ove si precisa quali fatti criminosi debbano considerarsi ricompresi nella formula.

L’ambito di competenza dell’organo che risulta dalla lettu- ra dell’art. 4 è assai ampio e costituito, almeno apparente- mente, da due aree. La prima, individuata mediante ri- chiamo alla competenza di Europol; la seconda, propria di Eurojust comprendente alcune specifiche forme criminali, segnatamente, la criminalità informatica, la frode, la cor- ruzione, i reati che colpiscono gli interessi finanziari della Comunità europea, il riciclaggio, la criminalità ambientale e la partecipazione ad una organizzazione criminale70. In realtà, a seguito di una significativa decisione del Con- siglio del 6 dicembre 2001, di poco precedente la decisio- ne istitutiva di Eurojust, Europol aveva esteso in modo no- tevolissimo la propria competenza, nell’ambito della quale venivano ricomprese, con effetto dal 1° gennaio 2002, tut- te le forme gravi di criminalità.

Detta estensione della competenza di Europol, che in virtù del rinvio operato dall’art. 4 della già richiamata decisione

                                                                                                               

70 Tra gli altri, cfr. Caselli – De Amicis, La natura di Eurojust e la sua

attuazione nell’ordinamento interno, cit., p. 95; De Leo, Maggior valore per le richieste del collegio, in Guida al dir., 2005 14, p. 42; Lo Voi, Nomina e poteri del membro nazionale, cit., p. 548; Nicastro, Diritto penale europeo, cit., p. 72.

istitutiva, era tale da riflettersi immediatamente sulla com- petenza di Eurojust, ha fatto sì che - del tutto verosimil- mente a causa di un difetto di coordinamento dei due strumenti, dovuto alla loro quasi contemporanea adozione - alcune forme gravi di crimini siano contemplate due vol- te dall’art. 4: una per effetto del rinvio alla competenza di Europol ed una per effetto della loro espressa menzione nell’ambito dell’area di competenza propria di Eurojust. La quale ultima rimane, in realtà, ormai limitata alla sola partecipazione ad una organizzazione criminale.

A prescindere dal segnalato difetto di coordinamento, l’effetto ultimo prodotto dai due strumenti è stato, a conti fatti, del tutto positivo, avendo garantito una omogeneità della sfera di competenza di Europol ed Eurojust la quale risulta assolutamente utile ove si consideri la necessità, ri- conosciuta dall’art. 26 par. 1, della decisione istitutiva, che i due organismi europei, operanti l’uno sul terreno giudi- ziario e l’altro sul terreno dell’investigazione di polizia, operino cooperando strettamente e reciprocamente tra lo- ro.

L’ambito di competenza di Eurojust che ne risulta è parti- colarmente ampio, così da ricomprendere, oltre alle forme criminali almeno apparentemente “proprie” di Eurojust sopra menzionate, quelle individuabili mediante il richia- mo alla competenza di Europol, includente, a sua volta:

1. Le gravi forme di criminalità internazionale già rientranti nella competenza inizialmente attribuita all’ufficio europeo di polizia e, segnatamente, il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioatti- ve, i reati di terrorismo, le organizzazioni clandestine

di immigrazione, la tratta di esseri umani ed il traffico di autoveicoli rubati;

2. Le forme criminali previste dalla Convezione Europol quali, omicidio volontario e lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapi- mento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofo- bia, criminalità informatica, traffico illecito di beni cul- turali, traffico illecito di specie animali protette, traffi- co illecito di specie e di essenze vegetali protette, crimi- nalità ambientale, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, eccetera.

Completa il quadro della competenza dell’organo, definita dalla norma “generale”, il riferimento, operato dall’art. 4 par. 1, lett. c), agli “altri reati perpetrati in relazione” alle forme di criminalità predette.

Come è dato rilevare dalla lettura della, pur parziale, elen- cazione che precede, il legislatore europeo non si è riferito a tassative fattispecie criminose.71

Tale impostazione, del tutto verosimilmente motivata dalla stessa mancanza, almeno per alcune forme criminali, di una definizione in termini giuridici, comune al livello eu- ropeo, consente peraltro, di configurare in termini elastici la già ampia sfera di azione attribuita all’organo. Di con- seguenza, la possibilità di attivazione dei poteri di Euro- just potrà essere, concretamente, ancor più ampia e più in                                                                                                                

71 Si pensi al riferimento alla criminalità ambientale o alla criminalità

grado, quindi, di rispondere alle esigenze della assistenza e del coordinamento72.

Del resto, che l’ottica del legislatore europeo fosse quella, essenzialmente politica, di rispondere alle concrete esi- genze della assistenza e, soprattutto, del coordinamento delle indagini, in via prioritaria rispetto ad una puntuale delimitazione della sfera di competenza di Eurojust, è di- mostrato anche dal disposto del par. 2 dell’art. 4, della de- cisione istitutiva, ove si prevede la possibilità, per così di- re, di un “occasionale ampliamento” di tale competenza. Ciò, in particolare, consentendo a Eurojust, conformemen- te ai suoi obiettivi, di prestare assistenza, “a titolo com- plementare”, nelle indagini ed azioni penali relative a reati diversi da quelli di cui al par. 1 dell’art. 4 in precedenza ricordati “quando vi sia la richiesta di un’autorità compe- tente di uno Stato membro”.

Una siffatta definizione della sfera di competenza di Euro- just, connotata, cioè, da un lato, da uno scarso tasso di giu- ridicità e tassatività delle forme di criminalità rientranti nella competenza generale dell’organo e, dall’altro, dalla possibilità di estensione, in via complementare, ad ulterio-                                                                                                                

72 A questo proposito v. Chiavario, Cooperazione giudiziaria e di

polizia, cit., p. 974; De Amicis, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazione, verso un sistema integrato di forme e strumenti di collaborazione tra le autorità giudiziarie, in Quaderni di diritto penale comprato, internazionale ed europeo, Milano, Giuffrè, 2007, p. 35;Id., La costruzione di Eurojust nell’ambito del “Terzo pilastro”, cit., p. 1966; Paolucci, Cooperazione giudiziaria, cit., p. 435; Salazar, Eurojust, passo provvisorio ma decisivo,cit., p. 84; Zanetti, Eurojust e l’ordinamento italiano, in Giustizia e problemi internazionali, collana diretta da Mario Pisani, Milano, Giuffrè, 2006, p. 32.

ri reati, appare, peraltro, sostenibile, tenuto conto della li- mitazione della sovranità statale che deriva dai rapporto attribuiti ad Eurojust rispetto a tali ambiti, solo in conside- razione del fatto che tali poteri, in particolare di coordina- mento, hanno essenzialmente natura sollecitatoria e carat- tere non vincolante, nei confronti della autorità giudiziarie nazionali.