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Il trattamento dei dati e l’autorità di controllo co-

L’efficacia con la quale Eurojust è in grado di operare per il conseguimento dei propri obiettivi, dipende, in misura notevole, dalla ricchezza delle informazioni di cui essa può disporre, ottenendole, in particolare, oltre che dalle autorità nazionali competenti, da organi quale Europol, Rete Giudiziaria europea, Olaf. Il che è vero, in particola- re, per l’obiettivo relativo all’impulso ed al miglioramento del coordinamento delle indagini, presupponendo l’azione in tali campi la possibilità di individuare, sulla base dei da- ti acquisiti e della loro elaborazione, i fattori di collega- mento esistenti tra le indagini condotte nei vari Stati membri. La formazione e lo sviluppo di banche dati rap- presentano dunque un aspetto essenziale delle attività di Eurojust.

In effetti, al trattamento dei dati la decisione istitutiva de- dica un numero consistente di articoli (art. 14 ss.).

L’art. 16, in particolare, prevede la creazione di una banca dati nella quale possono essere conservati dati personali e dati non personali con lo scopo, fondamentalmente, di a- gevolare l’accesso alle informazioni sulle indagini e le a- zioni penali in corso e di prestare sostegno alla gestione ed al coordinamento delle indagini e delle azioni penali al cui coordinamento contribuisce Eurojust “tramite il controllo incrociato delle informazioni”.

La decisione istitutiva si occupa, poi, in particolare, del trattamento dei dati personali, rispetto ai quali è previsto che sia garantito un livello di protezione almeno equiva-

lente a quello risultante dalla applicazione dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 Gennaio 1981 e successive modifiche in vigore tra gli Sta- ti membri, nonché che essi siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, esatti ed ag- giornati, in relazione alle informazioni fornite dalle autori- tà competenti degli Stati membri o da altri partners e che siano trattati “in modo leale e lecito” (art. 14)

L’art. 15 definisce quali sono i dati personali che Eurojust può trattare, distinguendo, con riferimento alle due catego- rie di soggetti ai quali, esclusivamente, tali dati si possono riferire: quelli riguardanti persone che sono oggetto di una indagine o di una azione penale secondo l’ordinamento degli Stati membri per uno dei reati rientranti nella compe- tenza di Eurojust e quelli riguardanti le persone considera- te testimoni o vittime. Una disciplina particolare è dettata per i dati sensibili (art. 15 par. 4).

Solo i membri nazionali ed i loro assistenti, nonché il per- sonale autorizzato di Eurojust, possono avere accesso ai dati personali da Eurojust ai fini del conseguimento degli obiettivi della stessa (art. 18); essi sono tenuti al rispetto dell’obbligo di riservatezza previsto dall’art. 25, obbligo che li lega anche dopo la cessazione delle funzioni o del contratto di lavoro.

Una disciplina specifica è dettata in ordine al diritto di ac- cesso ai propri dati personali (art. 19) ed al correlativo di- ritto di chiederne a Eurojust la rettifica o la cancellazione qualora gli stessi si rivelino errati o incompleti oppure in- seriti o conservati in contrasto con le disposizioni perti- nenti della decisione istitutiva.

L’art. 21, dopo avere affermato la regola generale secondo la quale i dati personali trattati da Eurojust non possono essere dalla stessa conservati “più del tempo necessario al conseguimento dei suoi obiettivi”, stabilisce il divieto di conservare i dati personali oltre i termini costituiti da: a) la data di scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall’indagine e dalle azioni penali; b) la data cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell’ultimo degli Stati membri inte- ressati dalle indagini e dalle azioni penali che hanno moti- vato il coordinamento di Eurojust; c) la data in cui Euro- just e gli Stati membri interessati hanno constatato o con- venuto di comune accordo che non fosse più necessario il coordinamento dell’indagine o delle azioni penali da parte di Eurojust. È previsto un trattamento automatizzato che consenta di verificare il rispetto di tali termini di conser- vazione. A titolo di deroga, Eurojust può comunque deci- dere di conservare i dati oltre i termini indicati quando ne verifica la necessità per poter conseguire i suoi obiettivi, prevedendo la decisione istitutiva, anche in tale caso, un sistema periodico di verifiche circa la perdurante necessità della conservazione.

L’art. 22 delinea poi un sistema teso ad assicurare un ele- vato livello di sicurezza nel trattamento dei dati.

Il trattamento e la protezione dei dati personali costitui- scono oggetto anche del regolamento interno di Eurojust, di cui all’art. 10, par. 2, della decisione istitutiva. Confor- memente a quanto consentito da tale disposizione, il colle- gio di Eurojust ha adottato separatamente le disposizioni di tale regolamento in materia di trattamento e protezione

dei dati personali nella riunione del 21 ottobre 2004; il te- sto adottato dal collegio è stato successivamente approvato dal Consiglio il 24 febbraio 2005.

Per assicurare un adeguato controllo sulla correttezza del trattamento dei dati personali, oltre alla designazione, tra i membri del personale di Eurojust, di un delegato alla pro- tezione dei dati (art. 17), la decisione istitutiva ha previsto l’istituzione di un’autorità di controllo comune indipen- dente preposta al controllo di tutte le attività di Eurojust in materia di trattamento dei dati, nonché all’esame del ricor- so che possono essere ad essa indirizzati avverso le deci- sioni adottate in prima istanza da Eurojust in merito alle istanze di accesso ai propri dati personali o di rettifica o cancellazione degli stessi proposte dagli interessati. A connotare la stessa in termini di indipendenza e di auto- nomia dall’organo controllato, l’art. 23 della decisione i- stitutiva le attribuisce una connotazione essenzialmente giudiziaria, oltre che esterna a Eurojust. Ai fini della sua costituzione, infatti, ogni Stato membro nomina, in con- formità del proprio ordinamento, un giudice, non membro di Eurojust o, comunque, “una persona che eserciti fun- zioni che le conferiscano un’indipendenza adeguata”, qua- lora ciò sia richiesto dall’ordinamento costituzionale o na- zionale dello Stato membro interessato. Oltre che le moda- lità di nomina, la cui durata non può essere inferiore ai 18 mesi, è rimessa al diritto interno di ciascuno Stato membro anche la disciplina della revoca della nomina. Conforme- mente a quanto previsto dall’art. 23 par. 9, le persone così nominate hanno adottato, con atto del 2 marzo 2004, unre- golamento interno e di procedura.

L’autorità di controllo comune è composta, peraltro, di so- li tre membri permanenti, individuati, a rotazione, tra i soggetti designati dagli Stati membri di cui sopra – in par- ticolare, il giudice nominato da uno Stato membro diventa permanente un anno prima che il suo Stato eserciti la Pre- sidenza del Consiglio e per la durata di anno e sei mesi – nonché da uno o più giudici ad hoc, associati ai primi e- sclusivamente per l’esame dei ricorsi provenienti dallo Stato membro che li ha nominati.

Le decisioni dell’autorità di controllo comune, le cui com- petenze, secondo il considerando n. 10 della decisione isti- tutiva “non dovrebbero pregiudicare le competenze dei giudici nazionali dinanzi a questi ultimi”, sono definitive e vincolanti per Eurojust.

7. La nuova Decisione 2009/426/GAI che rafforza i po-