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Da Eurojust all’istituzione di una procura euro-­‐

I nuovi assetti normativi sul ruolo di Eurojust che derive- ranno dalla trasposizione negli ordinamenti nazionali della nuova Decisione del dicembre 2008 costituiscono un im- portante banco di prova, nel quadro dei rapporti di coope- razione giudiziaria nell’UE, anche al fine di verificare l’utilità di un eventuale ulteriore rinnovamento dei profili funzionali dell’organismo secondo le previsioni del nuovo Trattato di riforma.

Secondo le previsioni del nuovo Trattato, saranno raffor- zati i poteri di coordinamento oltre quelli di cooperazione, ed il Parlamento europeo ed il Consiglio, mediante la or- dinaria procedura legislativa, ridefiniranno i compiti di Eurojust che potranno includere:

• l’avvio diretto di indagini penali, così come la pro- posta rivolta alla competente autorità nazionale di avvio di un’indagine penale, in materia di delitti contro gli interessi finanziari dell’Unione;

• il coordinamento delle conseguenti indagini e dei relativi procedimenti;

• il rafforzamento delle attività di cooperazione giu- diziaria, inclusa l’attribuzione dei conflitti di giurisdizione ed una più stretta cooperazione con la Rete Giudiziaria eu- ropea.

Resta chiarito nel testo che, ove Eurojust eserciti il potere di determinare l’avvio di un’indagine penale, gli atti for- mali della relativa procedura saranno assunti dalla compe- tente autorità giudiziaria nazionale, fatte salve le preroga-

tive che potranno essere attribuite ad Eurojust ai sensi dell’art. 69E.51

La citata disposizione stabilisce, inoltre, che “il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successi- vamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una di- mensione transazionale, e che modifica, di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approva- zione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione”.52

                                                                                                               

51 In questi termini, Aprile – Spiezia, Cooperazione giudiziaria, cit., p.

254.

52 Nel cercare di comprendere se queste norme stabiliscano una com-

petenza penale diretta dell’Unione per via regolamentare, occorre ave- re presente che la letteratura che si è pronunciata sulla analoga dispo- sizione prevista dal Trattato costituzionale del 2004 ebbe modo di ri- tenere che quella norma – art. III-274 – attribuisse proprio una compe- tenza penale diretta.

È opportuno sottolineare, però, che la più autorevole dottrina (Grasso, La costituzione per l’Europa e la formazione di un diritto penale dell’Unione europea, in Lezioni di diritto penale europeo, a cura di Grasso – Sicurella, Giuffrè, 2007, p. 692) in tema di diritto penale europeo ritiene, tuttavia, che l’omologa disposizione prevista nel Trattato costituzionale non attribuisca all’Unione europea la competenza diretta in materia penale, vale a dire di prevedere reati e pene in un atto direttamente applicabile. Tra i vari argomenti dell’incompetenza penale, si è sostenuto in dottrina che l’art. I-42 del Trattato Cost. – cioè quello che prevedeva nella prima parte del Trattato una disposizione dedicata allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia – faceva riferimento al solo riavvicinamento delle disposizioni nazionali e non anche alla competenza penale diretta, con la conseguenza che, in mancanza di una base giuridica espressa nella

In effetti la previsione di istituire l’ufficio di un pubblico ministero europeo risale alla sintesi promossa dalla Com- missione e dal Parlamento nel progetto “Corpus Juris”, ripreso, poi, nel Trattato costituzionale 53.

L’accordo di Lisbona ha ripreso quasi interamente la di- sciplina che il precedente Trattato costituzionale aveva previsto per il procuratore europeo.

Invero, l’Ufficio sarà responsabile per le indagini ed i pro- cedimenti per i reati che toccano gli interessi finanziari dell’Unione ed i relativi processi saranno incardinati in- nanzi alle competenti Corti giudiziarie nazionali.

Sembra che anche l’accordo di Lisbona – così come il pre- cedente Trattato costituzionale – risulta incompleto e la- cunoso per la mancanza di norme che regolino il funzio- namento di quello che sarà il futuro procuratore europeo54.

                                                                                                                                                                                                                         

norma generale, non fosse possibile ritenere che le disposizioni specifiche introducessero qualcosa di ulteriore oltre a quanto previsto in quella sede. Questa norma è scomparsa nell’attuale versione del Trattato sull’Unione europea.

53 La prima stesura del Corpus Juris risale al 1997 quando Francesco

De Angelis ( direttore presso la direzione generale per il controllo finanziario della Commissione europea) promosse uno studio sullo “Spazio giuridico europeo”.

54 Sul tema, cfr. in dottrina, Moscarini, Eurojust e il pubblico

ministero europeo: dal coordinamento investigativo alle investigazione coordinate, in Dir. pen. e proc., 2011, 5, p. 635; Nicastro, Diritto penale europeo e ordinamento italiano, le decisioni quadro dell’Unione europea: dal mandato d’arresto alla lotta al terrorismo, Milano, Giuffrè, 2006, p. 63; Panzavolta, Lo statuto del pubblico ministero europeo ( ovvero ologramma di un accusatore continentale), in AA.VV., Profili del processo penale nella Costituzione europea, a cura di M.G. Coppetta, Torino, 2005, p. 87.

Si avverte la necessità di prevedere norme procedurali ap- plicabili all’attività del “magistrato europeo” perché non è stata prevista:

• una procedura di controllo sui provvedimenti adot- tati dall’organo nell’esercizio delle sue funzioni;

• norme che regolino gli aspetti funzionali dell’ufficio del procuratore europeo;

una normativa volta a disciplinare il suo futuro sta- tus di magistrato europeo;

le modalità di collegamento con Europol per il per- seguimento e l’esercizio dell’azione penale.

CAPITOLO II

L’attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali.

SOMMARIO: 1. L’istituzione di Eurojust secondo la deci-

sione 2002/187/GAI – 2. La composizione. – 3. Gli o-