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Ambito oggettivo.

Nel documento imposte patrimoniali e parapatrimoniali (pagine 103-106)

4.2 “Excursus storico” sulle imposte patrimoniali in Italia da quelle generali a quelle speciali.

IMPORTI E ALIQUOTE

4.6.3. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.(IVAFE)

4.6.3.2 Ambito oggettivo.

Il presupposto oggettivo posto alla base è quello della detenzione all’estero di attività finanziarie, le quali possono essere: titoli “cartolarizzati205” custoditi presso una cassetta di 







203ANDREANI G- GOMMONI F. “UNICO 2012: le imposte su immobili e attività finanziarie

detenute all’estero”, in Corr. Trib n.23/2012, p.1753 ss.

204Circolare 28/E del 2 luglio 2012, oggetto: Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul

valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.

sicurezza situata all’estero o titoli azionari206(per esempio partecipazioni) che sono posti in “custodia” o deposito presso un intermediario non residente.

L’imposta si applica, in modo specifico, sulle seguenti attività finanziarie se detenute all’estero:

- Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

- Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;

- Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;

- Diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;

- Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera207;









206L’Assonime con la circolare n.11 del 10 maggio 2012 pone il problema se le stock option sono da

considerare come attività finanziarie. In tale circolare si ritiene che le stock option possano essere soggette all’IVAFE per due motivi: soltanto se posso essere negoziate e se sono detenute all’estero e non soltanto per la circostanza che le stesse abbiano oggetto partecipazioni in società estere. Secondo l’Agenzia invece con la circolare 28/E esplicita che: “ I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option) sono soggetti all’imposta solo nel caso in cui siano cedibili”. L’esclusione, è condivisibile perché in assenza di cedibilità del diritto, il contribuente non ha alcuna “ricchezza” e non vi è alcuna capacità contributiva.

207 Circolare 28/E del 2 luglio 2012, oggetto: Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul

- Polizze assicurative emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia;

- Attività finanziarie oggetto di emersione, mediante la procedura della regolarizzazione perché sono da considerarsi detenute all’estero, tant’è vero che restano soggette agli obblighi sul monitoraggio fiscale.

Si osserva che sono assoggettati all’imposta di natura patrimoniale anche i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti, così come le partecipazioni in società residenti o non residenti all’estero mentre le medesime fattispecie, non detenute all’estero non sono soggette al prelievo dell’imposta di bollo “domestica” in quanto, l’assenza di un intermediario determina l’impossibilità dell’applicazione di tal prelievo.

Il fatto che l’imposta si applichi anche su attività che se fossero italiane non sarebbero soggette all’imposta di bollo ordinaria in quanto non suscettibili di essere depositate presso le banche o altri “enti gestori” italiani (quote di società a responsabilità limitata o di persone, contratti di assicurazione vita, contratti di finanziamento) o che raramente vengono depositate presso gli enti gestori (azioni o obbligazioni non quotate), è fonte di discriminazione anche se è in parte attenuata dal fatto che l’Agenzia ha escluso che sia applicata l’IVAFE se il titolo è fisicamente detenuto in Italia, anche se non è chiaro come questa detenzione (ovviamente al di fuori del circuito degli intermediari finanziari) possa essere documentabile208.

Si pone la questione che neanche con la circolare 28/E dell’Agenzia ha chiarito come bisogna trattare le quote partecipative in società estere detenute senza l’intervento degli intermediari. In questo caso: se il titolo non è “cartolarizzato”, il luogo di detenzione dovrebbe coincidere con quello di emissione mentre se il titolo è “cartolarizzato”dovrebbe diventare rilevante, ai fini impositivi, il luogo di effettiva detenzione del titolo209. L’eventuale deposito della partecipazione presso un intermediario italiano permetterebbe di evitare l’assoggettamento 







dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.

208 PIAZZA M. “ L’IVIE l’IVAFE e la ragionevolezza del legislatore, su: http://marcopiazza.postilla.it 209ANDREANI G- GOMMONI F. “UNICO 2012: le imposte su immobili e attività finanziarie

all’IVAFE, ma determinerebbe il pagamento dell’imposta di bollo “domestica” sui depositi titoli.

Inoltre, con riguardo alle polizze assicurative emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia si era posto l’interrogativo se fossero soggetti all’IVAFE o l’imposta di bollo sui prodotti finanziari.

L’Agenzia è a favore di quest’ultima “opzione” e quindi equipara le polizze estere a quelle emesse da imprese italiane. In questo modo si rispetta il divieto di discriminazione preposto dall’articolo 46 della direttiva 92/49/ CEE preposto in tema di imposizione indiretta per i contratti di assicurazione.210

Sono escluse invece, le attività finanziarie oggetto di rimpatrio giuridico211in quanto le stesse, non essendo state “materialmente” trasferite in Italia, sono comunque oggetto di deposito presso un intermediario italiano. Dovrebbero, essere soggette al tributo le attività finanziarie, oggetto di “regolarizzazione”, in quanto sono da considerarsi a tutti gli effetti detenute all’estero212.

Tuttavia, nell’ambito soggettivo, vi sono dei problemi di doppia imposizione giuridica che non sono neanche risolvibili nell’ambito del diritto comunitario. Nel caso in cui un residente detenga la nuda proprietà di attività finanziarie, soggette ad imposta patrimoniale in Stati che l applicano nei confronti dello solo usufruttuario(ad esempio Francia o Svizzera, anche sa la circolare 28/E non si esprime sul punto), si deve ritenere che l’IVAFE è dovuta sia dall’usufruttuario sia dal nudo proprietario, se residente in proporzione al valore dei rispettivi diritti ed accadrà che il nudo proprietario italiano, pur dovendo corrispondere l’IVAFE, non possa beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero essendo queste state pagate da un soggetto diverso213.

4.6.3.3 Base imponibile e aliquote. 







210MIELE L- RUSSO V. “Applicazione di IVIE e IVAFE tra chiarimenti e criticità”, in Corr. Trib.

n.27/2012 p.2061 ss.

211Si rimanda alla disciplina e alla normativa dello scudo fiscale.

212MIELE L. “ Prelievo su attività estere” in, Il sole- 24 Ore del 31 dicembre 2011.

213 PIAZZA M. “ L’IVIE, l’IVAFE e la ragionevolezza del legislatore, su:

Nel documento imposte patrimoniali e parapatrimoniali (pagine 103-106)