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Base imponibile e aliquote

Nel documento imposte patrimoniali e parapatrimoniali (pagine 106-109)

4.2 “Excursus storico” sulle imposte patrimoniali in Italia da quelle generali a quelle speciali.

IMPORTI E ALIQUOTE

4.6.3. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.(IVAFE)

4.6.3.3 Base imponibile e aliquote

titoli.

Inoltre, con riguardo alle polizze assicurative emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia si era posto l’interrogativo se fossero soggetti all’IVAFE o l’imposta di bollo sui prodotti finanziari.

L’Agenzia è a favore di quest’ultima “opzione” e quindi equipara le polizze estere a quelle emesse da imprese italiane. In questo modo si rispetta il divieto di discriminazione preposto dall’articolo 46 della direttiva 92/49/ CEE preposto in tema di imposizione indiretta per i contratti di assicurazione.210

Sono escluse invece, le attività finanziarie oggetto di rimpatrio giuridico211in quanto le stesse, non essendo state “materialmente” trasferite in Italia, sono comunque oggetto di deposito presso un intermediario italiano. Dovrebbero, essere soggette al tributo le attività finanziarie, oggetto di “regolarizzazione”, in quanto sono da considerarsi a tutti gli effetti detenute all’estero212.

Tuttavia, nell’ambito soggettivo, vi sono dei problemi di doppia imposizione giuridica che non sono neanche risolvibili nell’ambito del diritto comunitario. Nel caso in cui un residente detenga la nuda proprietà di attività finanziarie, soggette ad imposta patrimoniale in Stati che l applicano nei confronti dello solo usufruttuario(ad esempio Francia o Svizzera, anche sa la circolare 28/E non si esprime sul punto), si deve ritenere che l’IVAFE è dovuta sia dall’usufruttuario sia dal nudo proprietario, se residente in proporzione al valore dei rispettivi diritti ed accadrà che il nudo proprietario italiano, pur dovendo corrispondere l’IVAFE, non possa beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero essendo queste state pagate da un soggetto diverso213.

4.6.3.3 Base imponibile e aliquote. 







210MIELE L- RUSSO V. “Applicazione di IVIE e IVAFE tra chiarimenti e criticità”, in Corr. Trib.

n.27/2012 p.2061 ss.

211Si rimanda alla disciplina e alla normativa dello scudo fiscale.

212MIELE L. “ Prelievo su attività estere” in, Il sole- 24 Ore del 31 dicembre 2011.

213 PIAZZA M. “ L’IVIE, l’IVAFE e la ragionevolezza del legislatore, su:

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.

Bisogna distinguere se i titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, oppure, non negoziati. Per la prima tipologia di attività, si utilizza il valore esistente nel mercato d’appartenenza, infatti per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.

Qualora in tale data non sia avvenuta alcuna negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo mentre per i titoli non negoziati si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso anche se rideterminato ufficialmente. Per le attività non quotate si potrebbero,tuttavia creare delle contestazioni riguardo al valore preso come riferimento perché ci può essere una diversità di un valore di mercato estero con quello nazionale214. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale.

Se il titolo è privo sia del valore nominale sia del valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli215.

La valutazione delle attività finanziarie detenute all’estero rilevata al termine di ciascun anno solare, ossia dopo 12 mesi, potrebbe creare degli effetti indesiderati sotto il profilo dell’equità o congruità in quanto, le oscillazioni del mercato nell’arco di 12 mesi possono portare ad incrementare o decrementare il valore dell’attività e quindi si avrebbe una valutazione alquanto errata. Sarebbe corretto l’adozione di un valore di mercato medio dell’anno di riferimento, in questo modo si andrebbero a ridurre le asimmetrie e le incongruenze di









214“Si pensi ai titoli strutturati non quotati emessi da soggetti delle Cayman Island detenuti per il

tramite di un intermediario di Hong Kong.La norma richiede che la determinazione del valore non debba prendere a riferimento la valorizzazione del titolo alle Bahamas oppure sui mercati in cui questa è eventualmente quotata o maggiormente negoziata bensì presso il mercato di detenzione e cioè Hong Kong”. LENOTTI M. “L’imposta sul valore delle attività finanziarie estere” in Fisc. & Comm. Intern. N.4/2012. Op. cit.p.9 ss

215MIELE L-RUSSO V. “Per gli immobili situati in Paesi UE cambia la base imponibile della

valutazione216.

Con il decreto “semplificazioni fiscali” si è introdotta una particolarità che per i conti correnti, libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o della SEE che garantiscono un adeguato scambio d’informazioni, l’imposta è pari all’imposta di bollo “interna” prevista per i conti correnti. Tale modifica è stata posta per assicurare una piena equiparazione di trattamento tra le attività finanziarie detenute in Paesi UE con quelli detenuti in Italia e per evitare possibili problemi nell’ambito comunitario.Tuttavia, si crea comunque una pesante discriminazione tra un Paese UE che ha un adeguato scambio d’informazioni, per esempio la Francia e un paese extra UE a fiscalità privilegiata come per esempio il Principato di Monaco. Basti pensare al caso in cui due soggetti che detengano due conti correnti: il primo ha un C/C in Francia di euro 1.000.000 e il secondo un C/C di pari entità nel Principato di Monaco. La tassazione è completamente differente in quanto il soggetto che ha il C/C in Francia è assoggettato all’imposta di bollo “fissa” di euro 34,20 e per il secondo soggetto, che ha il c/c nel Principato di Monaco, è pari ad euro 1.000. Si evidenzia come il principio della libertà di movimento dei capitali è alquanto leso in quanto il portare il capitale a Monaco, piuttosto che in Svizzera o negli Stati Uniti ha un costo che potrebbe fungere da deterrente e scoraggiare sensibilmente la scelta del luogo dove trasferire i propri capitali.

L’imposta sulle attività finanziarie è dovuta nella misura 1 per mille per il 2011 e il 2012 e 1,5 per mille per gli anni successivi e a differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE. Non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame.

L’imposta sui conti correnti è applicata in misura fissa (34,20) qualora il conto corrente o i libretti di risparmio sono detenuti in Paesi UE o SEE con adeguato scambio d’informazioni. Inoltre, è prevista una forma d’esenzione qualora il saldo contabile del conto non superi i 5.000 euro. In questo modo si ha l’equiparazione in modo pieno per i conti domestici e quelli esteri onde evitare censure comunitarie.

Ora che abbiano analizzato in modo dettagliato sia’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero possiamo schematizzare:









216LENOTTI M. “L’imposta sul valore delle attività finanziarie estere” in Fisc. & Comm. Intern.

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

QUALIFICA DELL’IMPOSTA Imposta patrimoniale

AMBITO OGGETTIVO Attività finanziarie in senso lato

AMBITO SOGGETTIVO Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

MODALITÀ

D’ASSOLVIMENTO

Contribuente persona fisica: autodichiarazione e autoliquidazione

CADENZA DI DEBENZA Anno solare di riferimento

VALORE DI RIFERIMENTO Valore di mercato rilevato alla fine di ogni anno solare e nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie.

IMPORTI E ALIQUOTE

Aliquota: 0,1& annuo per il 2011 e il 2012 e 0,15% dal 2013(senza soglie minime e massime)

Nel documento imposte patrimoniali e parapatrimoniali (pagine 106-109)