Nella sentenza della Corte di Cassazione n° 2262 del 9 aprile 1984 con
riferimento ad un contratto di scoperto di credito da utilizzare in conto corrente
115 si affermò che “ il termine iniziale del momento prescrizionale decennale per il
reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi
decorre dalla chiusura definitiva del rapporto…Difatti i contratti bancari di
credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni,sono contratti unitari che
danno ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato,in una pluralità di
rapporti esecutivi ;perciò la serie successiva di prelievi, versamenti e
accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti costitutivi o estintivi, ma
determina variazioni solo quantitative dell’unico originario rapporto costituito tra
banca e cliente”.
L’indirizzo non fu mutato da successiva sentenza116, secondo,la quale, anche se
con riferimento a libretto di deposito, si diceva che “ la prescrizione al diritto alla
restituzione di somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già
dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della
banca … ma da quello dell’ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia
sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti; ciò in quanto, essendo il
diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si convertito il diritto di
proprietà del depositante, il mancato esercizio di tale diritto dà luogo
115 Sta in http://www.altalex.com/ (estratto).
116Sentenza Corte di Cassazione , Sez. 1°, 3 maggio 1999, n ° 4389, in “Banca, borsa e titoli di credito”, 2000, 2° pagina 505.
immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della
prescrizione”.Del resto, il Supremo Collegio aveva dato solida base a questa
posizione.
Nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1 a, 14 aprile 1998,
n. 3783117, si sostiene che “ il termine di prescrizione del diritto, per la banca, di
avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l’apertura di crdito in conto
corrente non decorre dalla data di costituzione della garanzia,ma dalla data in
cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca
dall’apertura di credito e dalla chiusura del conto corrente”.
In definitiva, per la Corte è solo con la chiusura del conto corrente che si
stabiliscono definitivamente i debiti e i crediti delle parti fra loro.
I singoli atti esecutivi costituiscono momenti dell’unico originario rapporto
determinando la formazione del saldo alla data di chiusura del conto.Non tutto è
risolto dato che nell’ultima sentenza citata si fa riferimento al momento della
chiusura del conto, mentre nella n. 4389 del 1999 si ammette la possibilità del
decorso della prescrizione dall’ultimo versamento o prelevamento .
Si può in ogni caso affermare con sicurezza che il contratto di conto corrente è un
contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto, anche se articolato in una
pluralità di atti esecutivi, di modo che è solo con il saldo finale che si stabiliscono
definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra loro.
117 Sta in http://www.nursindrimini.it/, a cura del Sindacato delle Professioni Infermieristiche – Prov. Di Rimini .
L’indirizzo giurisprudenziale fu ribadito e ampliato dalla sentenza n° 21095 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 4 novembre 2004118 , la quale sottolineò
l’operativita’ della retromarcia del 1999119, cioè affermando che l’invalidità delle
clausole di capitalizzazione trimestrale doveva ritenersi operante già prima del
“ revirement “ del 1999 .
Inoltre la sentenza afferma che può venire dichiarata la nullità di una clausola
anatocistica anche qualora la relativa questione sia stata sollevata tardivamente
dalle parti: sostiene infatti il Supremo Collegio che le cause di nullità di un
contratto possono essere sollevate anche d’ufficio.
La Corte ribadisce chiaramente tale posizione,pure ammettendo che “E’pur vero,
peraltro, che il potere che il citato articolo 1421 c.c. conferisce al Giudice,in
ragione della tutela di valori fondamentali dell’ordinamento giuridico, va
coordinato con il principio della domanda di cui agli articolo 99 e 112 Cpc … Ma
un tale contrasto si risolve sulla base della considerazione che,se da un lato, il
potere-dovere decisionale del giudice si risolve , in relazione alla domanda
proposta, si estende agli aspetti della inesistenza o della nullità del contratto
dedotto dall’attore”, la deduzione del convenuto si qualifica in ogni caso come
mera difesa, che dunque non condiziona l’esercizio del potere del magistrato di
rilievo della nullità fondata su aspetti distinti di patologia negoziale .
Le Sezioni Unite hanno anche affrontato il problema di un’assunta
“ communis opinio “ di validità della clausola all’epoca per cui, ad una
consuetudine in tal senso allora vigente , sarebbe subentrata una desuetudine.
118Sta in http://www.studiotanza.it/.
119 Vedasi A. Tanza , “Illegittimita’ della capitalizzazione trimestrale dell’interesse composto”. in
La Corte, al proposito, osserva che poco prima dell’inversione di rotta c’era stata
una ridefinizione della problematica discussa, anche a livello legislativo nel senso
di accordare maggiore tutela ai fruitori di servizi bancari .
Viene però posto in rilievo soprattutto il fatto che nel periodo precedente le
pattuizioni , come in genere le clausole non negoziate e non negoziabili perché già
predisposte dalle banche secondo le direttive delle associazioni di categoria,
venivano sottoscritte dalla parte che abbisognava del credito bancario e si trovava
quindi di fronte ad un sistema bancario connotato dal principio effettivo del
“prendere o lasciare”.
Sull’ipotesi che si fosse formata prima del 1999 una prassi tale da consentire
l’anatocismo, la Corte osserva fra l’altro che “ in presenza di una ricognizione pur
reiterata nel tempo che si dimostri poi però erronea nel presupporre l’esistenza di
una regola in realtà insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una
portata retroattiva, conseguendone altrimenti la considerazione medio tempore di
una regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che,
erroneamente presupponendola, l’avrebbero con ciò stesso creata”.
Alla stessa conclusione si arriva, secondo la Corte, sulla base della sola
considerazione della normativa, in particolare del decreto legislativo
n. 342 del 1999. L’articolo 25, ricorda la Corte, è stato dichiarato incostituzionale
dalla Sentenza n° 425 del 2000.
Per tale via è stata eliminata l’eccezionale salvezza e conservazione degli effetti