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CASSAZIONE NUMERO 2262 DEL 9 APRILE 1984 E NUMERO 10127 DEL 14 MAGGIO

Le operazioni in conto corrente bancario sono diverse ed oltre a quelle, in qualche

modo fondamentali di deposito, versamento e prelievo ne esistono altre; in

particolare si considera quelle relative agli interessi.

Un problema che si era posto è quello del termine di prescrizione del diritto del

cliente alla ripetizioni degli interessi, se quinquennale o decennale.

E’ una domanda che è soggetta ai principi che regolano la domanda di ripetizione

del debito.

Essa è pertanto soggetta alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art.

2496 c.c. in quanto non è possibile né fare riferimento alla prescrizione breve del

diritto al risarcimento del danno( poiché è obbligazione ex lege e non ex delicto)

come quella stabilita dall’art. 2497 c.c. né alla prescrizione quinquennale prevista

dall’art. 2498 n. 4 c.c.109 Quest’ultima norma infatti riguarda esclusivamente la

domanda diretta a

conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi. Non

pare quindi che attraverso la relativa domanda giudiziale si proponga una vera a

propria azione di indebito arricchimento110.

Il termine dunque è decennale.

109 L’articolo 2496 del Codice Civile recita :” salve i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.

L’articolo 2948 n. 4 cc prevede la prescrizione di cinque anni per gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno in termini più brevi”

110110 Vedasi A. Tonza “ Anatocismo: diritto alla ripetizione degli interessi e decorrenza della prescrizione.

Ulteriore problema è quello di individuare la decorrenza di questo termine.

Al proposito si può fare riferimento alle diverse pronunce del Supremo Collegiola

prima delle quali in ordine di tempo è stata la sentenza n.2262 del 09 aprile

1984111, che con riferimento ad un contratto di apertura di credito da utilizzarsi

mediante conto corrente affermò che il momento iniziale del termine

prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute

dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto.

Questo indirizzo fu confermato dalla più recente sentenza della Corte di

Cassazione Sez I, 3 maggio 1999, n.4389112, secondo la quale, anche se con

riferimento ad un libretto di deposito ( che ha natura e causa diversa da quella

del conto corrente), “ la prescrizione del diritto alla restituzione di somme

depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della

richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca ma da quello

dell’ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso

accreditamenti e prelevamenti”.

La Corte giustifica tale conclusione sulla base del fatto che il diritto alla

restituzione è un diritto di credito, nel quale si è convertito il diritto di proprietà

del depositante e quindi il mancato esercizio di tale diritto dà luogo a quello stato

di inerzia che è il presupposto della prescrizione.

E’ quindi solo con la chiusura del conto corrente ( ovvero dal momento

dell’ultima operazione compiuta nel caso di libretto di deposito sviluppatosi

attraverso accreditamenti e prelevamenti), che secondo la citata giurisprudenza

andrebbero stabiliti definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra loro.

111 Vedasi op. ult.cit., estratto

In tale prospettiva i singoli atti esecutivi costituiscono variazioni dell’unico

originario rapporto determinando la formazione dell’ultimo saldo,ovvero del saldo

alla data di chiusura del conto corrente.

Si dovrebbe quindi accogliere l’idea che è da tale data che inizia a decorrere il

computo della prescrizione decennale113.

La posizione che nelle citate sentenze viene accolta non fa distinzioni fra i diversi

tipi di versamento o prelievo, in particolare fra operazioni di natura ripristinatoria

o solutoria.

Del contratto di conto corrente bancario viene messa in evidenza l’unitarietà:

esso è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto, anche se

articolato in una pluralità di atti esecutivi, è solo con il saldo finale che si

stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra loro.

Il fatto che la prescrizione per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle somme

indebitamente trattenute o addebitate dalla banca a titolo di interessi decorra

dalla data di chiusura definitiva del conto corrente, comporta per l’utente la

possibilità di ripetere le somme trattenute del rapporto ( durata, che certamente

potrà essere superiore a dieci anni).

Le competenze illegittimamente computate vengono a moltiplicarsi ad ogni

trimestre fondendosi, o meglio confondendosi con capitali e interessi, rendendo

obbligatoria, in pratica, per chi intenda adire le vie legali, una consulenza tecnica

contabile che riordini le singole partite di capitale rispetto agli interessi, alle spese

alle commissioni e alle provvigioni114.

113 Su tale linea vedasi anche Sentenza Corte D’appello di Lecce 22 ottobre 2001, in http// www.studiotanza.it

La successiva sentenza della Corte di Cassazione, n. 10127 del 14 maggio 2005

in nome dell’unitarietà del conto corrente bancario, riaffermò che il termine

decennale decorre dalla chiusura del rapporto.

In quel caso il giudice aveva autorizzato la coltivazione dell’azione fallimentare

contro una banca al fine di ottenere la declaratoria delle condizioni economiche

del contratto di conto corrente e la restituzione delle indebite competenze

bancarie, ma aveva nel contempo, e senza riserva , ammesso il credito bancario al

passivo fallimentare.

Al termine di una vicenda giudiziale assai contrastata si giungeva, da parte della

Banca al ricorso alla Corte di Cassazione; la banca rivendicava la legittimità del

proprio comportamento, osservando in particolare che il tasso di interesse era

stato determinato per relationem con criteri oggettivi e che l’anatocismo era stato

correttamente applicato trattandosi di uso normativo che il computo degli

interessi sugli assegni con decorrenza dal giorno della loro emissione risultava in

sintonia con l’articolo 7 del contratto ( e proponeva inoltre domanda

riconvenzionale a proposito di questioni relative al periodo in cui l’azienda si

trovava sotto amministrazione controllata).

La Banca sosteneva che la somma di cui il correntista poteva disporre ai sensi

dell’art. 1852 cc ( il cd. Saldo disponibile) era costituito sia dalle somme deposita

te sia da quelle tenute a disposizione della banca di modo che “l’annotazione in

conto corrente di qualsiasi posta costituirebbe il mezzo attraverso il quale le parti

regolano le reciproche obbligazioni, delle quali rappresenterebbe una modalità di

adempimento, e la stessa ravvisata fattispecie della produzione di interessi su

ANALISI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI