Le operazioni in conto corrente bancario sono diverse ed oltre a quelle, in qualche
modo fondamentali di deposito, versamento e prelievo ne esistono altre; in
particolare si considera quelle relative agli interessi.
Un problema che si era posto è quello del termine di prescrizione del diritto del
cliente alla ripetizioni degli interessi, se quinquennale o decennale.
E’ una domanda che è soggetta ai principi che regolano la domanda di ripetizione
del debito.
Essa è pertanto soggetta alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art.
2496 c.c. in quanto non è possibile né fare riferimento alla prescrizione breve del
diritto al risarcimento del danno( poiché è obbligazione ex lege e non ex delicto)
come quella stabilita dall’art. 2497 c.c. né alla prescrizione quinquennale prevista
dall’art. 2498 n. 4 c.c.109 Quest’ultima norma infatti riguarda esclusivamente la
domanda diretta a
conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi. Non
pare quindi che attraverso la relativa domanda giudiziale si proponga una vera a
propria azione di indebito arricchimento110.
Il termine dunque è decennale.
109 L’articolo 2496 del Codice Civile recita :” salve i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
L’articolo 2948 n. 4 cc prevede la prescrizione di cinque anni per gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno in termini più brevi”
110110 Vedasi A. Tonza “ Anatocismo: diritto alla ripetizione degli interessi e decorrenza della prescrizione.
Ulteriore problema è quello di individuare la decorrenza di questo termine.
Al proposito si può fare riferimento alle diverse pronunce del Supremo Collegiola
prima delle quali in ordine di tempo è stata la sentenza n.2262 del 09 aprile
1984111, che con riferimento ad un contratto di apertura di credito da utilizzarsi
mediante conto corrente affermò che il momento iniziale del termine
prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute
dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto.
Questo indirizzo fu confermato dalla più recente sentenza della Corte di
Cassazione Sez I, 3 maggio 1999, n.4389112, secondo la quale, anche se con
riferimento ad un libretto di deposito ( che ha natura e causa diversa da quella
del conto corrente), “ la prescrizione del diritto alla restituzione di somme
depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della
richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca ma da quello
dell’ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso
accreditamenti e prelevamenti”.
La Corte giustifica tale conclusione sulla base del fatto che il diritto alla
restituzione è un diritto di credito, nel quale si è convertito il diritto di proprietà
del depositante e quindi il mancato esercizio di tale diritto dà luogo a quello stato
di inerzia che è il presupposto della prescrizione.
E’ quindi solo con la chiusura del conto corrente ( ovvero dal momento
dell’ultima operazione compiuta nel caso di libretto di deposito sviluppatosi
attraverso accreditamenti e prelevamenti), che secondo la citata giurisprudenza
andrebbero stabiliti definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra loro.
111 Vedasi op. ult.cit., estratto
In tale prospettiva i singoli atti esecutivi costituiscono variazioni dell’unico
originario rapporto determinando la formazione dell’ultimo saldo,ovvero del saldo
alla data di chiusura del conto corrente.
Si dovrebbe quindi accogliere l’idea che è da tale data che inizia a decorrere il
computo della prescrizione decennale113.
La posizione che nelle citate sentenze viene accolta non fa distinzioni fra i diversi
tipi di versamento o prelievo, in particolare fra operazioni di natura ripristinatoria
o solutoria.
Del contratto di conto corrente bancario viene messa in evidenza l’unitarietà:
esso è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto, anche se
articolato in una pluralità di atti esecutivi, è solo con il saldo finale che si
stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra loro.
Il fatto che la prescrizione per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle somme
indebitamente trattenute o addebitate dalla banca a titolo di interessi decorra
dalla data di chiusura definitiva del conto corrente, comporta per l’utente la
possibilità di ripetere le somme trattenute del rapporto ( durata, che certamente
potrà essere superiore a dieci anni).
Le competenze illegittimamente computate vengono a moltiplicarsi ad ogni
trimestre fondendosi, o meglio confondendosi con capitali e interessi, rendendo
obbligatoria, in pratica, per chi intenda adire le vie legali, una consulenza tecnica
contabile che riordini le singole partite di capitale rispetto agli interessi, alle spese
alle commissioni e alle provvigioni114.
113 Su tale linea vedasi anche Sentenza Corte D’appello di Lecce 22 ottobre 2001, in http// www.studiotanza.it
La successiva sentenza della Corte di Cassazione, n. 10127 del 14 maggio 2005
in nome dell’unitarietà del conto corrente bancario, riaffermò che il termine
decennale decorre dalla chiusura del rapporto.
In quel caso il giudice aveva autorizzato la coltivazione dell’azione fallimentare
contro una banca al fine di ottenere la declaratoria delle condizioni economiche
del contratto di conto corrente e la restituzione delle indebite competenze
bancarie, ma aveva nel contempo, e senza riserva , ammesso il credito bancario al
passivo fallimentare.
Al termine di una vicenda giudiziale assai contrastata si giungeva, da parte della
Banca al ricorso alla Corte di Cassazione; la banca rivendicava la legittimità del
proprio comportamento, osservando in particolare che il tasso di interesse era
stato determinato per relationem con criteri oggettivi e che l’anatocismo era stato
correttamente applicato trattandosi di uso normativo che il computo degli
interessi sugli assegni con decorrenza dal giorno della loro emissione risultava in
sintonia con l’articolo 7 del contratto ( e proponeva inoltre domanda
riconvenzionale a proposito di questioni relative al periodo in cui l’azienda si
trovava sotto amministrazione controllata).
La Banca sosteneva che la somma di cui il correntista poteva disporre ai sensi
dell’art. 1852 cc ( il cd. Saldo disponibile) era costituito sia dalle somme deposita
te sia da quelle tenute a disposizione della banca di modo che “l’annotazione in
conto corrente di qualsiasi posta costituirebbe il mezzo attraverso il quale le parti
regolano le reciproche obbligazioni, delle quali rappresenterebbe una modalità di
adempimento, e la stessa ravvisata fattispecie della produzione di interessi su