CAPITOLO VII: RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI
2. Gli animali cacciati destinati alla cessione o alla commercializzazione
vengono sottoposti ad un controllo stabilito dall'autorità competente non appena
possibile dopo l'abbattimento e comunque prima che la loro carne venga immessa sul mercato.
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potrebbe ritenere che le carni presentino un rischio sanitario.
Motivazione
Le carni di selvaggina destinate alla cessione o alla commercializzazione devono essere soggette ai medesimi requisiti di sicurezza di tutte le altre carni.
Emendamento 86
Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, lettera b), primo comma
b) Se tuttavia durante l'esame è rilevato un comportamento anomalo prima della messa a morte o un cambiamento patologico o qualora si sospetti una contaminazione ambientale, la carcassa e tutti i visceri devono essere trasportati al centro di lavorazione della selvaggina per essere sottoposti ad un’ispezione post mortem completa e l'autorità competente deve assicurare che il cacciatore ne informi il veterinario ufficiale. Questi esegue le prove necessarie a formulare la diagnosi relativa ai sintomi osservati;
dopo aver formulato la diagnosi, il veterinario ufficiale stabilisce se la carcassa è idonea al consumo umano.
soppresso
Motivazione
Le disposizioni vengono inglobate con una piccola integrazione nel punto 2 ter (nuovo).
Emendamento 87
Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, lettera b), secondo comma
b) Occorre provvedere affinché le specie sensibili alla contaminazione da trichine siano sottoposte ad un'analisi, presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto, per individuare l'eventuale presenza del parassita prima di essere avviate al consumo umano.
soppresso
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IT
Motivazione
Questa disposizione viene inserita come nuovo punto 2 ter (nuovo). La modifica serve a dare maggiore rilievo al testo.
Emendamento 88
Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, lettera b), terzo comma
I cacciatori o la persona qualificata di cui al capitolo I, paragrafo 2, sono ritenuti responsabili di ogni decisione da essi adottata in relazione all'esame cui è sottoposta la selvaggina in libertà per individuare un eventuale rischio sanitario.
soppresso
Motivazione
Il comma viene inserito con una lieve modifica nel punto 5 bis (nuovo) del capitolo II, sezione IV dell'allegato II.
Emendamento 89
Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, lettera b), quarto comma
Qualora il cacciatore non sia qualificato o il gruppo di cacciatori non comprenda una persona qualificata ai sensi del capitolo I, paragrafo 2, l'animale cacciato e i relativi visceri devono essere presentati in uno stabilimento di lavorazione della selvaggina per essere sottoposti a ispezione da parte dell'autorità competente.
soppresso
Motivazione
Il comma risulta superfluo visto quanto enunciato al capitolo I.
Emendamento 90
Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2 ter (nuovo)
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2 ter. Se tuttavia durante l'esame è rilevato un comportamento anomalo prima dell'abbattimento o un
cambiamento patologico (tranne che per quanto concerne stomaci ed intestini) o qualora si sospetti una contaminazione ambientale, la carcassa e tutti i visceri devono essere trasportati al centro di lavorazione della selvaggina per essere sottoposti ad un'ispezione post mortem completa e l'autorità competente deve assicurare che il cacciatore ne informi il veterinario ufficiale. Questi esegue le prove necessarie a formulare la diagnosi relativa ai sintomi osservati; dopo aver formulato la diagnosi il veterinario ufficiale stabilisce se la carcassa è idonea al consumo umano.
Motivazione
Queste disposizioni sono riprese con una piccola integrazione dal progetto della Commissione e figurano all'allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, lettera b).
Emendamento 91
Allegato II, sezione VI, capitolo II, punto 5 bis (nuovo)
5 bis. La persona esperta è ritenuta responsabile di ogni decisione che adotta in relazione all'esame cui è sottoposta la selvaggina in libertà per individuare un eventuale rischio sanitario.
Motivazione Cfr. emendamento 91.
Emendamento 92
Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 5 ter (nuovo)
5 ter. Occorre provvedere affinché le specie sensibili alla contaminazione da
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trichine siano sottoposte ad un'analisi, presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto, per individuare l'eventuale presenza del parassita prima di essere avviate al consumo umano.
Motivazione
Questa disposizione corrisponde a quanto stabilito al secondo comma della lettera b), punto 2, capitolo II. Facendone un nuovo paragrafo 5 bis, se ne mette in evidenza l'importanza.
Emendamento 93
Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 3 3. Le carcasse e i visceri devono essere
trasferiti entro 12 ore dall'abbattimento presso uno stabilimento di lavorazione della selvaggina o un centro di raccolta, dove devono essere refrigerati fino a raggiungere la temperatura prescritta. Qualora le carcasse vengano dapprima trasportate presso un centro di raccolta, esse devono essere trasferite in uno stabilimento di lavorazione entro 12 ore dall'arrivo o, nelle regioni periferiche dove le condizioni climatiche lo consentano, entro un termine fissato
dall'autorità competente. La temperatura nel centro di raccolta deve consentire il rispetto dei principi relativi alla catena del freddo.
Durante il trasporto al centro di raccolta e allo stabilimento di lavorazione della
selvaggina è vietato ammucchiare e impilare le carcasse.
3. Le carcasse e i visceri devono essere trasferiti entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento presso uno
stabilimento di lavorazione della selvaggina o un centro di raccolta, dove devono essere refrigerati fino a raggiungere la temperatura prescritta. Qualora le carcasse vengano dapprima trasportate presso un centro di raccolta, esse devono essere trasferite in uno stabilimento di lavorazione entro un termine fissato dall'autorità competente. La
temperatura nel centro di raccolta deve consentire il rispetto dei principi relativi alla catena del freddo. Durante il trasporto al centro di raccolta e allo stabilimento di lavorazione della selvaggina è vietato ammucchiare e impilare le carcasse. I
macelli per la selvaggina che appartengono a società di cacciatori nelle regioni
periferiche, possono, dove le condizioni climatiche lo consentano, essere esonerati dalle disposizioni in materia di
refrigerazione.
Motivazione
Nel testo della Commissione si fa un'eccezione per le regioni periferiche dove le condizioni climatiche "lo consentano", si tratta di una deroga molto imprecisa e difficile da interpretare.
Dato che non è possibile stabilire regole uniformi, è opportuno che nella presente disposizione venga introdotta la necessaria flessibilità.
In vaste regioni della Svezia e della Finlandia le attività di caccia si svolgono in un periodo dell'anno in cui il clima fornisce di per sé le condizioni sufficienti per la refrigerazione
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richiesta.
Emendamento 94
Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 4
4. Le carcasse di selvaggina in libertà devono essere refrigerate a una temperatura interna inferiore o pari a 7°C se si tratta di selvaggina grossa e a 4°C in caso di selvaggina piccola.
4. Le carcasse di selvaggina in libertà devono essere refrigerate a una temperatura interna inferiore o pari a 7°C se si tratta di selvaggina grossa e a 4°C in caso di selvaggina piccola e interiora.
Motivazione
Questo capitolo fa riferimento soltanto alla selvaggina grossa.
Emendamento 95
Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 5, ultimo comma
Le carni provenienti da questi capi interi di selvaggina non scuoiata non possono portare il bollo sanitario a meno che non siano state sottoposte, previo scuoiamento in un centro di lavorazione della
selvaggina, ad un'ispezione post mortem e dichiarate idonee al consumo umano.
soppresso
Motivazione
Questa disposizione viene inserita nel regolamento sui controlli ufficiali.
Emendamento 96
Allegato II, sezione IV, capitolo II bis (nuovo)
CAPITOLO II bis: TRATTAMENTO