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soppresso

Gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

Tuttavia, gli stabilimenti con capacità limitata che distribuiscono i propri

prodotti esclusivamente sul mercato locale possono essere registrati.

Motivazione

Al riconoscimento degli stabilimenti si applica un unico articolo, e precisamente l’articolo 3.

Emendamento 111

Allegato II, sezione VII, capitolo I A, punto 1, lettera c), comma 2

I criteri per la determinazione delle zone di classe B o C saranno stabiliti dalla

Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, previo parere del comitato scientifico competente.

I criteri per la determinazione delle zone di classe B o C saranno stabiliti dalla

Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Motivazione

Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento

PE 297.218 60/95 RR\467341IT.doc

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europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD). L’articolo 6 della proposta della Commissione diventa articolo 10.

Emendamento 112

Allegato II, sezione VII, capitolo I A, punto 1, lettera c), comma 4

Tuttavia, i molluschi bivalvi vivi

provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione possono essere inviati a uno stabilimento di lavorazione, dove devono essere sottoposti ad un trattamento destinato a impedire lo sviluppo di microrganismi patogeni. Tale trattamento deve essere riconosciuto dalla Commissione conformemente alla

procedura di cui all'articolo 6, previo parere del comitato scientifico competente.

Tuttavia, i molluschi bivalvi vivi

provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione possono essere inviati a uno stabilimento di lavorazione, dove devono essere sottoposti ad un trattamento destinato a impedire lo sviluppo di microrganismi patogeni. Tale trattamento deve essere riconosciuto dalla Commissione conformemente alla

procedura di cui all'articolo 10, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Motivazione

Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD).

L’articolo 6 della proposta della Commissione diventa articolo 10.

Emendamento 113

Allegato II, sezione VII, capitolo I A, punto 3 3. Per quanto riguarda i pettinidi, le

disposizioni di cui al punto 1 si applicano unicamente ai prodotti dell'acquacoltura oppure, se si dispone di dati che consentano la classificazione dei fondali di pesca, ai pettinidi selvatici. Tuttavia, se non è possibile procedere alla classificazione dei fondali di pesca, le disposizioni del capitolo IV si applicano ai pettinidi raccolti dal loro ambiente naturale.

3. Per quanto riguarda i pettinidi, le disposizioni di cui al punto 1 si applicano unicamente ai prodotti dell’allevamento oppure, se si dispone di dati che consentano la classificazione dei fondali di pesca, ai pettinidi selvatici. Tuttavia, se non è possibile procedere alla classificazione dei fondali di pesca, le disposizioni del capitolo IV si applicano ai pettinidi raccolti dal loro ambiente naturale.

RR\467341IT.doc 61/95 PE 297.218

IT

Motivazione

La definizione dei prodotti dell’acquacoltura che figura nell’allegato I, punto 3.2, riguarda i pesci e i crostacei. Nel caso presente si fa riferimento ai prodotti della conchiglicoltura, termine tecnico indicante l’allevamento dei molluschi.

Emendamento 114

Allegato II, sezione VII, capitolo I C, punto 1 1. Possono essere utilizzate soltanto le zone

di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi riconosciute dall'autorità competente. I confini di tali zone devono essere

chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da evitare conseguenze negative per la qualità delle acque.

1. Le imprese del settore alimentare possono utilizzare unicamente le zone in cui l'autorità competente ha autorizzato la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. I confini di tali zone devono essere

chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre il rischio della diffuzione di contaminazioni.

Motivazione

Deve risultare chiaramente chi è autorizzato a svolgere le attività di cui agli allegati. Dalla formulazione della Commissione ciò non si evince con chiarezza. Il rispetto delle distanze serve a evitare contaminazioni. Il concetto di qualità dell'acqua abbraccia un numero molto più ampio di parametri, che in questa sede non sono rilevanti.

Emendamento 115

Allegato II, sezione VII, capitolo II A, punto 2 2. Qualora venga utilizzata acqua di mare,

devono essere disponibili impianti per l'approvvigionamento di acqua di mare pulita.

2. Tutti i centri di purificazione o di spedizione devono essere equipaggiati con impianti che consentano

l’approvvigionamento di acqua di mare pulita.

Motivazione

Nei centri di purificazione è necessario procedere alla collocazione di lotti di molluschi vivi per la loro purificazione in bacini di acqua di mare pulita o resa pulita. Tale procedura è imposta in particolare a tutti i molluschi bivalvi raccolti in zona B.

Nei centri di spedizione una fase di rifinitura dei molluschi per immersione in bacini di acqua di mare pulita o resa pulita deve precedere il loro condizionamento prima della spedizione.

Questa tappa è necessaria per assicurare uno stato di vitalità ottimale di tali molluschi e garantirne la durabilità fino alla consumazione.

PE 297.218 62/95 RR\467341IT.doc

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Emendamento 116

Allegato II, sezione VII, capitolo III B, trattino 3 bis (nuovo)

- ciascun lotto destinato ad essere spedito deve essere sottoposto a una fase di

rifinitura in bacino di acqua di mare pulita o resa pulita per una durata sufficiente a consentire ai molluschi bivalvi di

riprendere l’attività di filtraggio e di raggiungere lo stato di vitalità ottimale prima del loro condizionamento;

Motivazione Si veda l’emendamento 115.

Emendamento 117

Allegato II, sezione VII, capitolo V, punto 2 2. Tutte le confezioni di molluschi vivi,

comprese le confezioni sotto vuoto in acqua di mare, devono essere e restare chiuse da quando lasciano il centro di spedizione fino alla consegna al consumatore o al

dettagliante. Tuttavia le confezioni possono essere aperte e i molluschi riconfezionati in un centro di spedizione o di depurazione riconosciuto.

2. Tutte le confezioni di molluschi vivi, comprese le confezioni sotto vuoto in acqua di mare, devono essere e restare chiuse da quando lasciano il centro di spedizione fino alla consegna al consumatore o al

dettagliante. Tuttavia le confezioni possono essere aperte in un centro di spedizione per il ricondizionamento dei molluschi o in un centro di depurazione al fine di purificarli.

Motivazione

I centri di depurazione non sono abilitati a effettuare la spedizione di molluschi sul mercato con destinazione il consumatore finale.

Emendamento 118

Allegato II, sezione VII, capitolo VIII, punto 2 2. Una volta confezionati e usciti dal centro

di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua, tranne in caso di vendita al dettaglio presso il centro di spedizione.

2. Nonostante le disposizioni di cui al punto 2 del capitolo V della presente sezione, una volta confezionati e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua, tranne in caso di vendita al dettaglio presso il centro di spedizione o alle condizioni particolari fissate dalla

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Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 6.

Motivazione

Il confezionamento di cui al punto 8.2 dell’allegato I del presente regolamento è autorizzato nei centri di spedizione dal capitolo V, punto 2 della presente sezione. Tale confezionamento impone una tappa di rifinitura per immersione dei molluschi in un bacino d’acqua di mare pulita.

Taluni materiali vengono attualmente proposti sul mercato per l’esposizione alla vendita con aspersione di molluschi nelle condizioni sanitarie proprie dell’acqua potabile o pulita. Tali materiali impiegati nel rispetto dei principi dell’HACCP dovrebbero poter essere sottoposti all’approvazione della Commissione e degli Stati membri.

Emendamento 119

Allegato II, sezione VIII, capitolo III, sezione IV, punto 4

L'emendamento non riguarda la versione italiana

Emendamento 120

Allegato II, sezione VIII, capitolo IV, punto 1

L'esame organolettico dei prodotti della pesca deve essere effettuato in modo da garantirne la qualità igienica. Ove necessario, la Commissione determina criteri di freschezza conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, previo parere del comitato scientifico competente.

L'esame organolettico dei prodotti della pesca deve essere effettuato in modo da garantirne la qualità igienica. Ove necessario, la Commissione determina criteri di freschezza conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Motivazione

Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD).

Emendamento 121

Allegato II, sezione VIII, capitolo VIII, comma 1

PE 297.218 64/95 RR\467341IT.doc

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Le navi officina, le navi frigorifero e gli stabilimenti a terra devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

Tuttavia, gli stabilimenti a terra che distribuiscono i propri prodotti

esclusivamente sul mercato locale possono essere registrati.

Le navi officina, le navi frigorifero e gli stabilimenti a terra devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

Tuttavia, gli stabilimenti a terra che immettono sul mercato i propri prodotti esclusivamente sul mercato locale possono essere registrati.

Motivazione

Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD).

Emendamento 122 Allegato II, sezione IX, titolo

SEZIONE IX: LATTE E PRODOTTI

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