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PARLAMENTO EUROPEO ***I RELAZIONE. Documento di seduta FINALE A5-0131/ aprile 2002

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RR\467341IT.doc PE 297.218

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE A5-0131/2002 23 aprile 2002

***I

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale

(COM(2000) 438 – C5-0377/2000 – 2000/0179(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatore: Horst Schnellhardt

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PE 297.218 2/95 RR\467341IT.doc

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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

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INDICE

Pagina

PAGINA REGOLAMENTARE...4

PROPOSTA LEGISLATIVA...6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA...72

MOTIVAZIONE...73

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L’INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L’ENERGIA...75

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 90 PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA ...94

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PE 297.218 4/95 RR\467341IT.doc

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PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 14 luglio 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2 e dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme

specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (COM(2000) 438 – 2000/0179 (COD)).

Nella seduta del 4 settembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e alla commissione per la pesca (C5-0377/2000).

Nella riunione del 29 agosto 2000 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatore Horst Schnellhardt.

Nelle riunioni del 22 gennaio, 27 marzo e 17 aprile 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 45 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Horst Schnellhardt (relatore), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Alexander de Roo, Proinsias De Rossa (in sostituzione di Torben Lund), Avril Doyle, Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Peter Liese), Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Anneli Hulthén, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Bernd Lange, Giorgio Lisi (in sostituzione di John Bowis), Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Rosa Miguélez Ramos (in sostituzione di María Sornosa Martínez), Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Mauro Nobilia, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Catherine Stihler, Charles Tannock (in sostituzione di Carlos Costa Neves), Astrid Thors, Marianne L.P. Thyssen (in sostituzione di Eija-Riitta Anneli Korhola), Antonios Trakatellis, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kathleen Van Brempt e Phillip Whitehead.

I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per la pesca sono allegati.

La relazione è stata depositata il 23 aprile 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

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PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (COM(2000) 438 – C5-0377/2000 – 2000/0179(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione 1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 13

(13) L'obiettivo fondamentale della riformulazione delle norme d'igiene generali e specifiche è di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti.

(13) L'obiettivo fondamentale della riformulazione delle norme d'igiene generali e specifiche è di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori assicurando la sicurezza degli alimenti, affinché i produttori di generi alimentari siano soggetti alle stesse disposizioni giuridiche in tutta l'Unione europea.

Motivazione

Occorre sottolineare ancora una volta che eccezioni e regolamentazioni speciali rispetto alle disposizioni del presente regolamento devono avere carattere di rarità.

Emendamento 2 Considerando 15 (15) La produzione primaria, il trasporto

degli animali, la macellazione e gli impianti di trasformazione fino al punto di vendita al dettaglio devono essere considerati entità interattive in cui la salute degli animali, il loro benessere e la salute pubblica risultano strettamente collegati.

(15) La produzione primaria (comprendente il settore dell’alimentazione animale), il trasporto degli animali, la macellazione e gli impianti di trasformazione fino al punto di vendita al dettaglio devono essere

considerati entità interattive in cui la salute degli animali, il loro benessere e la salute pubblica risultano strettamente collegati.

Motivazione

L’alimentazione animale forma oggi parte integrante della catena alimentare.

1 GU C 365 del 19.12.2000, pag. 58

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Emendamento 3 Considerando 16

(16) È pertanto necessaria un'adeguata comunicazione tra le diverse parti

interessate lungo l'intera catena alimentare.

(16) È pertanto necessaria un'adeguata comunicazione tra le diverse parti

interessate lungo l'intera catena alimentare, dalla produzione primaria fino al

commercio.

Motivazione

Si sottolinea che anche per la comunicazione fra i vari gruppi d'interesse deve vigere il principio "from stable to table".

Emendamento 4 Considerando 22

(22) La normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti è avvalorata da pareri scientifici; a tal fine, i comitati scientifici nel settore della tutela dei consumatori e della sicurezza dei prodotti alimentari, istituiti con decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 19971, e il comitato scientifico direttivo istituito con decisione 97/404/CE della Commissione, del 10 giugno 19972, devono essere consultati ogniqualvolta risulti necessario.

__________________

1GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18.

2GU L 169 del 27.6.1997, pag. 85.

(22) La normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti è avvalorata da pareri scientifici; a tal fine, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, creata dal regolamento .../.../CE, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce

l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere consultata ogniqualvolta risulti necessario.

Motivazione

Con questa modifica ci si allinea alla formulazione del regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM[2000] 716).

Emendamento 5 Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme d'igiene specifiche per garantire l'igiene dei prodotti alimentari di origine animale.

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme d'igiene specifiche per garantire

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l'igiene dei prodotti alimentari di origine animale cui devono ispirarsi i produttori.

Tali norme integrano quelle del

regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari] e riguardano i prodotti naturali e rielaborati di origine animale nonché i prodotti di origine animale utilizzati per derrate composte da prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.

2. Le disposizioni all'allegato II del presente regolamento non si applicano a) al commercio al dettaglio, ove non diversamente disposto,

b) alla produzione primaria di generi alimentari per uso proprio,

c) alla preparazione di generi alimentari per uso proprio nonché

d) a derrate composte da prodotti di origine vegetale e da prodotti trasformati di origine animale.

3. Il regolamento si applica ferme restando le pertinenti norme di polizia sanitaria e le norme più rigorose adottate per la prevenzione e la lotta contro talune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Motivazione

Appare opportuno anticipare disposizioni che nella proposta della Commissione appaiono solo al punto 7 della premessa all'allegato II. La loro formulazione è consona al titolo del regolamento sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, anche se fa riferimento a tutte le disposizioni di polizia sanitaria, e non unicamente a quelle riguardanti le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Occorre far riferimento qui al regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli

alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Emendamento 6 Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si

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applicano le definizioni di cui al

regolamento .../... (sull'igiene dei prodotti alimentari). Si applicano altresì le

definizioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

applicano le definizioni di cui al

regolamento .../...che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare nonché quelle di cui all'allegato I del presente regolamento. Si applicano altresì le seguenti definizioni:1

____________________

1 Si elencano qui tutte le definizioni dell'allegato I, fermi restando gli emendamenti 15 -19.

Motivazione

Le definizioni elencate all'allegato I e anticipate all'articolo 2 rientrano fra quelle che la Commissione può modificare nell'ambito della procedura di comitatologia. L'emendamento consente inoltre un adeguamento della struttura del presente regolamento al regolamento .../.../CE (igiene dei prodotti alimentari) nonché al regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare nonché al regolamento .../.../CE (igiene dei prodotti alimentari).

Emendamento 7 Articolo 3

Prescrizioni di ordine generale RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

In aggiunta ai requisiti prescritti dal regolamento .../.../CE (sull'igiene dei prodotti alimentari), gli operatori del settore alimentare garantiscono che i prodotti alimentari di origine animale sono ottenuti e commercializzati

conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Riconoscimento e registrazione degli stabilimenti

1. I titolari degli stabilimenti possono immettere sul mercato prodotti alimentari di origine animale di produzione

comunitaria solo se essi sono stati ottenuti in stabilimenti che

a) corrispondono ai requisiti dell'allegato II,

b) sono registrati presso le autorità competenti e, ove necessario, sono riconosciuti ai sensi del punto 2.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento .../.../CE (sull'igiene degli alimenti per animali) gli stabilimenti nei quali si trasformano prodotti di origine

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animale per i quali valgono le prescrizioni dell'allegato II, esclusi quelli della

produzione primaria o le imprese di trasporto, devono essere riconosciuti dall'autorità competente ai sensi del punto3.

3. L'autorità competente riconosce gli stabilimenti solo se un'ispezione

antecedente all'entrata in funzione dello stabilimento stesso ha consentito di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. L'autorità competente può tuttavia ammettere provvisoriamente uno stabilimento a) se dalla prima ispezione risulti che le condizioni strutturali del presente regolamento sono rispettate, in attesa di una seconda ispezione che dovrà

esaminare se ne sono rispettate anche le condizioni operative, oppure

b) se uno stabilimento produce solo piccole quantità di generi alimentari e in genere solo per il mercato locale, in attesa di un'ispezione.

4. Il regolamento .../.../CE (sui controlli dell'autorità) contiene le disposizioni concrete per quanto riguarda

riconoscimento e registrazione.

Motivazione

Le disposizioni qui anticipate e già contenute nell'allegato II, sezione I, capitolo VII rientrano fra le disposizioni che la Commissione può modificare nell'ambito della procedura di

comitatologia. Esse vengono modificate a fini di chiarezza.

Emendamento 8 Articolo 4

Importazioni da paesi terzi BOLLATURA SANITARIA

I prodotti di origine animale importati dai paesi terzi sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

1. La bollatura delle carni deve essere effettuata sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale che, a tal fine, deve sorvegliare tale operazione e custodire il bollo sanitario da applicare alle carni, che

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deve essere consegnato agli ausiliari o ai dipendenti dell'impianto designati solo al momento della bollatura e per il tempo richiesto per effettuarla.

Non è consentito rimuovere i bolli sanitari, salvo nel caso in cui le carni siano

ulteriormente lavorate in un altro

stabilimento riconosciuto nel quale il bollo originario debba essere sostituito dal numero dello stabilimento stesso.

2. Una volta ultimata l'ispezione post mortem, le carcasse, le mezzene, i quarti e le carcasse sezionate in tre pezzi devono essere bollate a inchiostro o a fuoco sulla superficie esterna in modo da garantire l'agevole identificazione del macello di origine.

3. I fegati devono essere bollati a fuoco, a meno che non siano confezionati o imballati.

4. Nel caso di tagli di carne e di frattaglie imballati prodotti in un laboratorio di sezionamento, il bollo deve essere apposto su un'etichetta fissata all'imballaggio o essere stampato sull'imballaggio stesso.

Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate, l'etichetta può essere fissata sul confezionamento in modo da essere distrutta al momento dell'apertura dello stesso.

5. Il bollo sanitario può comprendere un'indicazione del veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni.

Motivazione

Le disposizioni qui anticipate e contenute nell'allegato II, sezione I, capitolo VIII rientrano fra quelle che la Commissione può modificare nell'ambito della procedura di comitatologia.

Emendamento 9 Articolo 5

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Modifica degli allegati, misure

di attuazione e misure transitorie Condizioni speciali Conformemente alla procedura di cui

all'articolo 6,

1. le disposizioni contenute negli allegati al presente regolamento possono essere abrogate, modificate, adattate o integrate per tener conto dell'elaborazione di codici di buona prassi, dell'attuazione di

programmi di sicurezza degli alimenti da parte degli operatori del settore alimentare, di nuove valutazioni dei rischi e

dell'eventuale fissazione di obiettivi di sicurezza degli alimenti e/o di norme di esecuzione;

1. Gli Stati membri possono adattare i requisiti di cui ai capitoli I e II per tener conto delle esigenze di stabilimenti situati in regioni soggette a particolari vincoli geografici e che provvedono unicamente alla distribuzione sul mercato locale.

L'igiene non deve essere compromessa. Se gli Stati membri richiedono il relativo adeguamento presso la Commissione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3

dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE vige la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della presente decisione.

Per stabilimenti che provvedono alla distribuzione sul mercato locale si intendono i macelli e i laboratori di sezionamento che commercializzano le proprie carni in prossimità del luogo in cui sono situati.

2. è possibile adottare norme di attuazione volte ad assicurare l'applicazione uniforme degli allegati.

2. Ove necessario, condizioni speciali possono essere accordate secondo la medesima procedura al fine di tener conto dei metodi e dei materiali di produzione che, sulla base di conoscenze scientifiche, di un'esperienza comprovata o della tradizione, rientrano indiscutibilmente nel processo di produzione e per i quali si possa provare che non influenzano

significativamente la qualità dell'alimento dal punto di vista igienico.

Motivazione

La regolamentazione (qui anticipata con qualche lieve modifica) di cui all'allegato II, premessa, punto 6 e sezione I, capitolo V rientra fra le disposizioni che la Commissione può modificare nell'ambito della procedura di comitatologia.

La modifica consiste nell'adeguamento alla formulazione del regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM[2000] 0716).

La tutela e la conservazione dei molti alimenti tradizionali e regionali d'Europa sono

fondamentali. Non è raro che questi tipi di alimenti vengano prodotti su vasta scala (come ad esempio avviene per certi formaggi) e venduti in tutto il mercato interno. Pertanto le deroghe

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concesse dovrebbero essere uniformi e fondate su solide basi scientifiche.

Emendamento 10 Articolo 6

Procedura del comitato permanente GARANZIE SUPPLEMENTARI 1. La Commissione è assistita dal comitato

veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE1 del Consiglio.

1. Con riguardo alle salmonelle, le seguenti disposizioni si applicano:

a) alle carni bovine e suine b) alle carni di pollame,

c) alle uova destinate alla Svezia e alla Finlandia.

2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della stessa decisione.

2.

a) Le partite devono essere state sottoposte a prove microbiologiche a campione presso lo stabilimento di origine;

b) nel caso delle carni di pollame, bovine e suine, le prove di cui alla lettera a) non vengono effettuate se le partite sono destinate ad uno stabilimento in cui verranno sottoposte a pastorizzazione, sterilizzazione o ad un trattamento di effetto analogo;

c) le prove di cui alla lettera a) non

vengono effettuate per le carni provenienti da uno stabilimento in cui si applica un programma operativo che la Commissione ha riconosciuto, secondo la procedura di cui all'articolo 10, equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia.

3. Il termine previsto all'articolo 5,

paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi.

_________________

1 GU L 225 del 18.10.1968, pag. 23.

Motivazione

Le disposizioni qui anticipate e già presenti all'allegato II, sezione I, capitolo X rientrano fra quelle che la Commissione può modificare nell'ambito della procedura di comitatologia. La tutela e la conservazione dei molti alimenti tradizionali e regionali d'Europa sono

fondamentali. Non è raro che questi tipi di alimenti vengano prodotti su vasta scala (come ad

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esempio avviene per certi formaggi) e venduti in tutto il mercato interno. Pertanto le deroghe concesse dovrebbero essere uniformi e fondate su solide basi scientifiche.

Emendamento 11 Articolo 7

PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

In aggiunta ai requisiti prescritti dal regolamento .../.../CE (sull'igiene dei prodotti alimentari), gli operatori del settore alimentare garantiscono che i prodotti alimentari di origine animale sono ottenuti e commercializzati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo La presidente

Per il Consiglio Il presidente

Ogni sostanza, ad eccezione dell'acqua potabile, con cui i prodotti sono trattati ai fini della riduzione dei rischi, e le

condizioni per il suo utilizzo devono essere ammesse ai sensi della procedura di cui all'articolo 10, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le prescrizioni del presente articolo si applicano, fatta salva la conforme applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Con questo emendamento si riprende l'articolo 3 della proposta della Commissione, con un corretto adeguamento al regolamento .../.../CE (igiene dei prodotti alimentari) e l'obbligo di ammissione per le sostanze con cui i generi alimentari vengono trattati ai fini della riduzione dei rischi.

Emendamento 12 Articolo 7 bis (nuovo)

Importazioni da paesi terzi

I prodotti di origine animale importati da paesi terzi sono conformi ai requisiti

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stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

Motivazione

Si riprende qui l'articolo 4 della proposta della Commissione.

Emendamento 13 Articolo 7 ter (nuovo)

Modifica degli allegati, misure di attuazione e misure transitorie

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 10,

1. le disposizioni contenute negli allegati al presente regolamento possono essere abrogate, modificate, adattate o integrate per tener conto dell'elaborazione di codici di buona prassi, dell'attuazione di

programmi di sicurezza degli alimenti da parte degli operatori del settore

alimentare, di nuove valutazioni dei rischi e dell'eventuale fissazione di obiettivi di sicurezza degli alimenti e/o di norme di esecuzione;

2. vengono adottate norme di attuazione volte ad assicurare l’applicazione uniforme degli allegati.

3. l’intero corpus degli allegati viene riveduto almeno ogni cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, al fine di garantire la sua permanente compatibilità con lo sviluppo tecnologico e di tener conto

dell’esperienza acquisita nell’applicazione pratica delle sue disposizioni.

Motivazione

L'emendamento riprende l'articolo 5 della proposta della Commissione. Diversamente dalle disposizioni della direttiva sull'igiene dei prodotti alimentari, gli allegati devono poter essere modificati attraverso le procedure di comitatologia. Gli obblighi posti negli allegati

richiedono spesso modifiche molto rapide in presenza di condizioni mutate per far fronte ad eventuali pericoli.

Esiste un’esigenza tecnica, onde consentire l’innovazione e il progresso tecnologico e tener

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conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione pratica delle disposizioni degli allegati, di esaminare periodicamente l’opportunità di aggiornare le disposizioni. Lasciare soltanto agli Stati membri o alla Commissione l’iniziativa di rivedere ad hoc talune disposizioni può non fornire una valutazione obiettiva e generale delle priorità per l’aggiornamento dei manuali comunitari.

Emendamento 14 Articolo 7 quater (nuovo)

Procedura del comitato permanente

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente per l'etichettatura dei prodotti alimentari e l'igiene

veterinaria, istituito dall'articolo 58 del regolamento …/…/CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce

l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della stessa decisione.

3. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi.

Motivazione

L'emendamento riprende l'articolo 6 della proposta della Commissione, modificato mediante un riferimento al regolamento …(che stabilisce i principi e i requisiti generali della

legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare).

Emendamento 15 Articolo 7 quinquies (nuovo)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica un anno dopo la sua entrata in vigore.

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Motivazione L'emendamento è autoesplicativo.

Emendamento 16 Allegato I, punto 1.1 1.1 carni: tutte le parti degli animali adatte

al consumo umano;

1.1 carni: tutte le parti degli animali adatte al consumo umano, compreso il sangue;

Motivazione

Il sangue è un ingrediente normale di vari prodotti alimentari ed è quindi opportuno includerlo nella definizione di carne contenuta nel presente regolamento.

Emendamento 17 Allegato I, punto 1.2 1.2 selvaggina grossa: mammiferi

selvatici degli ordini Artiodactyla, Perissodactyla e Marsupialia, nonché altre specie di mammiferi classificate come selvaggina grossa dalla normativa nazionale sulla caccia;

1.2 selvaggina grossa: le specie classificate come selvaggina grossa dalla normativa nazionale sulla caccia.

a) selvaggina di pelo: mammiferi selvatici degli ordini Artiodactyla, Perissodactyla e Marsupialia, nonché altre specie di mammiferi classificate come selvaggina grossa;

b) selvaggina di penna : specie di uccelli in libertà.

Motivazione

La selvaggina grossa e la selvaggina piccola vengono indicate in maniera non corretta nella proposta della Commissione. Le due nozioni derivano dallo sviluppo storico dell'attività venatoria e non sono adatte a caratterizzare la selvaggina. La terminologia del settore offre la differenziazione tra selvaggina di pelo e di penna.

Emendamento 18 Allegato I, punto 1.13 1.13 centro di lavorazione della selvaggina:

stabilimento per la scuoiatura e la successiva lavorazione dei capi di selvaggina dopo la caccia;

1.13 centro di trasformazione della selvaggina: stabilimento in cui i capi di selvaggina allo stato libero abbattuti durante la caccia sono trasformati per la produzione di carni a fini commerciali;

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Motivazione

La trasformazione, e non la lavorazione, è la finalità di tali impianti, e non tutti i capi di selvaggina sono ivi sottoposti a scuoiatura.

Emendamento 19 Allegato I, punto 2.3 2.3 rifinitura: la conservazione di molluschi

bivalvi vivi provenienti da zone di classe A in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco e per migliorarne le qualità organolettiche;

2.3 rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe A, da un centro di purificazione in cui sono stati purificati o da un centro di spedizione, in bacini o in qualsiasi altro impianto

contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco, preservare o migliorarne le qualità organolettiche e assicurare un buon stato di vitalità prima del loro

condizionamento;

Motivazione

E` necessario realizzare la migliore rifinitura possibile per garantire uno stato di vitalità ottimale dei molluschi fino alla loro consumazione.

Emendamento 20 Allegato I, punto 2.12 2.12 acqua di mare pulita: acqua marina,

acqua salmastra o preparazioni di acqua marina a base di acqua dolce, che non presentano contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca.

2.12 acqua di mare pulita: acqua marina, acqua salmastra o preparazioni di acqua marina a base di acqua dolce, che non presentano contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca. Quando le condizioni di

approvvigionamento lo giustificano, questa acqua è resa pulita grazie al ricorso a un trattamento appropriato.

Motivazione

Per filtraggio i molluschi bivalvi viventi ritengono le particelle in sospensione nell’acqua necessaria alla loro alimentazione. E` altresì per filtraggio che eliminano le scorie e taluni elementi indesiderabili accumulati per ritenzione. Occorre quindi cercare di porre i

molluschi in un’acqua in cui filtrino in maniera ottimale al fine di preservare o migliorare la loro qualità organolettica e sanitaria e essere in un buono stato di vitalità prima del loro

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IT

condizionamento. Le preparazioni di acqua di mare a base di acqua dolce non sono adatte a tale obiettivo in quanto i molluschi non vi ritrovano tutti i costituenti naturali dell’acqua di mare e non filtrano correttamente.

Emendamento 21 Allegato I, punto 5.2 5.2 latte crudo: il latte che non è stato

riscaldato a più di 40°C; sono autorizzati trattamenti quali l'omogeneizzazione e la standardizzazione, che incidono sugli aspetti qualitativi, ma non sull'igiene del latte;

5.2 latte crudo: il prodotto originario della mungitura di animali da

allevamento che non è stato riscaldato a più di 40°C e non è stato sottoposto ad alcun ulteriore trattamento;

Motivazione

Trattamenti quali l'omogeneizzazione e la standardizzazione possono coprire difetti nell'igiene della produzione primaria e non devono pertanto essere autorizzati.

Emendamento 22 Allegato I, punto 5.3 5.3 azienda di produzione del latte:

azienda in cui si trovano una o più vacche, pecore, capre, bufale o femmine di altre specie destinate alla produzione di latte;

5.3 azienda di produzione del latte:

aziende in cui si trovano uno o più animali da allevamento di specie destinate alla produzione di latte;

Motivazione

Determinando le specie animali, la possibilità di produrre latte viene eccessivamente ristretta. L'ottenimento di latte da specie diverse da quelle qui indicate deve ugualmente essere compresa dalla disposizione.

Emendamento 23 Allegato I, punto 7.1 7.1 prodotti trasformati: prodotti

alimentari ottenuti sottoponendo i prodotti non trasformati a un trattamento quale il riscaldamento, l'affumicatura, la

stagionatura, l'essiccamento, la

marinatura, ecc. o una combinazione di questi processi e/o prodotti; è consentita

soppresso

(19)

RR\467341IT.doc 19/95 PE 297.218

IT

l'aggiunta delle sostanze necessarie alla loro trasformazione o volte a conferire al prodotto caratteristiche specifiche;

Motivazione

La modifica è finalizzata al coordinamento con il regolamento …/…/CE (igiene dei prodotti alimentari).

Emendamento 24 Allegato II, premessa, titolo

Premessa Sezione -1: Identificazione

Motivazione

La sezione tratta soltanto del riconoscimento, mentre gli altri punti essenziali sono chiariti negli articoli. Questa sezione deve pertanto essere denominata "Identificazione".

Emendamento 25 Allegato II, premessa, punto 1 1. Il presente regolamento si applica

ai prodotti di origine animale trasformati e non. I prodotti composti non sono soggetti alle disposizioni del presente allegato. Occorre tuttavia assicurare che i possibili rischi risultanti dall'uso di ingredienti di origine animale siano identificati e controllati e ove necessario eliminati o ridotti a livelli accettabili.

soppresso

Motivazione Questo punto è ripreso all'articolo 1.

Emendamento 26 Allegato II, premessa, punto 2 2. Salvo disposizione contraria, le

norme previste nel presente allegato non si applicano alla vendita al dettaglio.

soppresso

(20)

PE 297.218 20/95 RR\467341IT.doc

IT

Motivazione

L'eccezione del commercio al dettaglio è già regolamentata all'articolo 1 (ambito di applicazione).

Emendamento 27

Allegato II, premessa, punto 3, alinea 3. Laddove sia richiesto il

riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del presente allegato, si applicano le disposizioni seguenti.

3. Laddove sia richiesto il

riconoscimento degli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3, si applicano le disposizioni seguenti.

Motivazione

Le disposizioni attinenti al riconoscimento non sono più previste nell'allegato, bensì all'articolo 3.

Emendamento 28

Allegato II, premessa, punto 4, lettera c), alinea c) Il bollo sanitario deve recare le

seguenti indicazioni: c) Il bollo sanitario deve recare

almeno le seguenti indicazioni:

Motivazione Allineamento con la direttiva sulle carni fresche.

Emendamento 29

Allegato II, premessa, punto 4, lettera g) g) Se i prodotti di origine animale

sono tolti dalla confezione e

successivamente riconfezionati, manipolati o ulteriormente trasformati in un altro stabilimento, tale stabilimento deve essere riconosciuto e deve apporre il proprio bollo sanitario sul prodotto.

g) Se i prodotti di origine animale sono tolti dalla confezione e

successivamente riconfezionati, manipolati o ulteriormente trasformati in un altro stabilimento, tale stabilimento deve apporre il proprio bollo sanitario sul prodotto. I documenti di

accompagnamento devono indicare lo stabilimento di produzione originario e, se del caso, lo stabilimento di provenienza precedente.

Motivazione

Il riconoscimento è regolato all'articolo 3. Questa disposizione garantisce la rintracciabilità completa dei prodotti alimentarie, che finora non era garantita.

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RR\467341IT.doc 21/95 PE 297.218

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Emendamento 30 Allegato II, premessa, punto 5 5. Qualsiasi sostanza diversa

dall'acqua potabile applicata ai prodotti ai fini della riduzione dei rischi, nonché le condizioni di utilizzo della sostanza stessa, devono essere approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, previo parere del comitato scientifico.

L'applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicata la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

soppresso

Motivazione La disposizione qui soppressa è ripresa all'articolo 7.

Emendamento 31 Allegato II, premessa, punto 6 6. Ove necessario, condizioni speciali

possono essere accordate dall'autorità competente, in particolare al fine di tener conto dei metodi di produzione

tradizionali.

soppresso

Motivazione La disposizione qui soppressa è ripresa all'articolo 5.

Emendamento 32 Allegato II, sezione I Gli animali o, se del caso, ciascuna partita

di animali da macellare devono recare un marchio d'identificazione che consenta di determinarne l'origine.

soppresso

Gli animali non possono provenire da un'azienda o da un'area sottoposta a restrizioni di movimento per motivi di polizia sanitaria, salvo diversa

disposizione dell'autorità competente.

(22)

PE 297.218 22/95 RR\467341IT.doc

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Motivazione

Le disposizioni vengono riprese all'allegato II, sezione I, capitolo III ("Igiene della macellazione").

Emendamento 33

Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 1, comma 1 1. Devono avere stalle di sosta

adeguate e conformi alle norme d'igiene o, se il clima lo permette, recinti di attesa facili da pulire e da disinfettare. Tali strutture devono essere attrezzate con dispositivi per abbeverare gli animali e, se necessario, nutrirli. L'evacuazione delle acque reflue non deve compromettere la sicurezza degli alimenti.

1. Devono avere stalle di sosta

adeguate e conformi alle norme d'igiene o, se il clima lo permette, recinti di attesa facili da pulire e da disinfettare. Tali strutture devono essere attrezzate con dispositivi per abbeverare gli animali e disporre di capacità sufficienti a nutrirli.

L'evacuazione delle acque reflue non deve compromettere la sicurezza degli alimenti.

Motivazione

Va chiarito che in ogni caso devono esservi possibilità di nutrire gli animali.

Emendamento 34

Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 1, comma 2 Laddove l'autorità competente lo ritenga

necessario, per il ricovero degli animali malati o sospetti devono essere previsti locali o, se il clima lo permette, recinti separati, che possano essere chiusi a chiave, dotati di un sistema di drenaggio autonomo e atti ad evitare la

contaminazione di altri animali.

Per il ricovero degli animali malati o sospetti devono essere previste stalle o, se il clima lo permette, recinti separati, che possano essere chiusi a chiave, dotati di un sistema di drenaggio autonomo e atti ad evitare la contaminazione di altri animali, salvo che le autorità competenti non lo ritengano necessario.

Motivazione

Va chiarito fondamentalmente che i macelli devono di regola soddisfare queste condizioni. Le eccezioni devono essere autorizzate dalle autorità competenti. Nel testo della Commissione sono i requisiti a dover essere richiesti dalle autorità competenti.

Emendamento 35

Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 2, alinea 2. Devono essere disponibili un locale per la

macellazione e, ove necessario, un congruo 2. Devono essere disponibili un locale per la macellazione e, ove necessario, un congruo

(23)

RR\467341IT.doc 23/95 PE 297.218

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numero di altri locali adatti all'esecuzione delle operazioni cui sono destinati e costruiti in modo tale da evitare la contaminazione delle carni. A tal fine:

numero di altri spazi adatti all'esecuzione delle operazioni cui sono destinati e costruiti in modo tale da evitare la contaminazione delle carni. A tal fine:

Motivazione

Non esiste alcuna correlazione tra il numero di locali e il livello di igiene. La presenza di molti locali di piccole dimensioni tende piuttosto a complicare la struttura dello stabilimento, il che è controproducente. È invece necessario uno spazio sufficiente o un'area che consenta lo svolgimento dei processi attinenti al prodotto.

Emendamento 36

Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 2, lettera d), comma 2 se più linee di macellazione sono attive

all'interno di uno stesso impianto, occorre garantire un'adeguata separazione tra tali linee in modo da evitare contaminazioni reciproche;

se all'interno di uno stesso impianto è attiva più di una linea di macellazione, occorre garantire un'adeguata separazione tra le linee in modo da evitare

contaminazioni reciproche;

Motivazione

L'emendamento deve chiarire il riferimento ai casi in cui vi sia più di una linea di macellazione.

Emendamento 37

Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 2, lettera e), trattino 1 – svuotamento di stomachi e intestini; nei

macelli con produttività limitata,

l'autorità competente può autorizzare la pulizia di stomachi e intestini nel locale di macellazione quando non si effettuano macellazioni;

– svuotamento di stomachi e intestini;

salvo che l'autorità competente non autorizzi, caso per caso, lo svolgimento nei macelli di queste fasi di lavorazione in un momento separato;

Motivazione

La decisione dell'autorità competente non può dipendere dalle condizioni dei macelli, ma può seguire solo a constatazioni scientifiche e tecniche.

Emendamento 38

Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 4 4. I lavabi utilizzati dal personale

addetto alla manipolazione di prodotti non

4. I lavabi utilizzati dal personale addetto alla manipolazione di prodotti non

(24)

PE 297.218 24/95 RR\467341IT.doc

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confezionati devono essere muniti di

rubinetti non azionabili a mano. confezionati devono essere muniti di rubinetti non azionabili a mano. Le altre strutture tecniche devono essere

progettate in modo tale da non poter diffondere una contaminazione.

Motivazione L'emendamento è autoesplicativo.

Emendamento 39

Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 5

L'emendamento non concerne la versione italiana

Emendamento 40

Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 8 bis (nuovo)

8bis. Il macello deve disporre di attrezzature sufficienti, che si possano chiudere a chiave, ed eventualmente di un ambiente, destinati unicamente al servizio veterinario.

Motivazione L'emendamento è autoesplicativo.

Emendamento 41

Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 8 ter (nuovo)

8 ter. Tutte le operazioni relative alla macellazione di renne destinate agli scambi intracomunitari possono essere svolte in unità di macellazione mobili, conformemente alle disposizioni relative alle carni di ungulati domestici. Le condizioni alla quali le unità mobili di macellazione possono essere utilizzate per la macellazione di altre specie vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, previo parere del comitato scientifico.

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RR\467341IT.doc 25/95 PE 297.218

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Motivazione

Questo paragrafo è stato previsto originariamente alla sezione III ("Carni di selvaggina d'allevamento"), punto 4. E' più logico tuttavia prevederne la collocazione al capitolo I ("Disposizioni applicabili ai macelli").

Emendamento 42

Allegato II, sezione I, capitolo II, punto 1 1. essere costruiti in modo da consentire il

razionale svolgimento delle operazioni o da garantire una separazione nella

lavorazione dei diversi lotti di produzione;

1. essere costruiti in modo da consentire il razionale svolgimento delle operazioni, evitando la contaminazione reciproca delle carni mediante l'adozione di opportune disposizioni;

Motivazione

Non è chiaro che cosa si debba intendere per lotti di produzione. Fondamentale è evitare la contaminazione reciproca delle carni.

Emendamento 43

Allegato II, sezione I, capitolo II, punto 3 3. disporre di locali di sezionamento

provvisti di dispositivi che consentano di evitare un'interruzione della catena del freddo durante lo svolgimento delle operazioni;

3. disporre di locali di sezionamento provvisti di dispositivi che consentano di evitare un'interruzione della catena del freddo durante lo svolgimento delle operazioni e che soddisfino ai requisiti posti al capitolo IV di questa sezione;

Motivazione

Oltre al mantenimento della catena del freddo i locali di sezionamento devono soddisfare anche ad altri requisiti.

Emendamento 44

Allegato II, sezione I, capitolo II, punto 4 4. disporre di lavabi muniti di

rubinetti non azionabili a mano per il personale addetto alla manipolazione di carni non confezionate;

4. disporre di lavabi muniti di rubinetti non azionabili a mano per il personale addetto alla manipolazione di carni non confezionate; le altre strutture tecniche devono essere progettate in modo tale da non poter diffondere una

contaminazione.

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PE 297.218 26/95 RR\467341IT.doc

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Motivazione

Le varianti tecniche degli impianti sono molteplici e devono soddisfare altri requisiti oltre a quello di non essere "azionabili a mano".

Emendamento 45

Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 1 1. Una volta arrivati al macello, gli

animali devono essere macellati senza indugio. Tuttavia, ove richiesto per motivi di benessere, prima della macellazione deve essere loro concesso un periodo di riposo. Nei locali adibiti alla macellazione possono essere introdotti soltanto animali vivi destinati alla macellazione, ad

eccezione degli animali macellati d'urgenza fuori dal macello, della selvaggina

d'allevamento macellata nel luogo di produzione e della selvaggina in libertà.

1. Una volta arrivati al macello, gli animali devono essere macellati senza indugio. Tuttavia, ove richiesto per motivi attinenti alla tutela degli animali, alla garanzia di un periodo di conservazione sufficiente e alla qualità delle carni, prima della macellazione deve essere loro

concesso un periodo di riposo. Nei locali adibiti alla macellazione possono essere introdotti soltanto animali vivi destinati alla macellazione, ad eccezione degli animali macellati d'urgenza fuori dal macello, della selvaggina d'allevamento macellata nel luogo di produzione e della selvaggina in libertà.

Gli animali morti durante il trasporto o nelle stalle di sosta non devono essere utilizzati per il consumo umano.

Gli animali morti durante il trasporto, prima dello stordimento o prima del dissanguamento, non devono essere utilizzati per il consumo umano.

Motivazione

I periodi di attesa servono anche a migliorare la qualità delle carni e influiscono sulla conservazione del prodotto. La formulazione è finalizzata a un maggiore chiarimento, nel senso che anche gli animali morti poco prima dello stordimento non devono essere utilizzati al consumo umano.

Emendamento 46

Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 2 2. La pulizia degli animali deve

essere tale da non determinare inutili rischi di contaminazione delle carni durante le operazioni di macellazione.

2. Gli animali devono essere puliti.

Motivazione

La proposta della Commissione conferisce un ambito di discrezionalità quanto alla pulizia degli animali che non è conforme allo scopo.

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RR\467341IT.doc 27/95 PE 297.218

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Emendamento 47

Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 3 3. Prima della macellazione, gli

animali devono essere messi a disposizione dell'autorità competente per essere

sottoposti all'ispezione ante mortem. I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione ante mortem venga svolta in condizioni adeguate.

3. Prima della macellazione, gli animali devono essere messi a disposizione di un veterinario designato dall'autorità competente per essere sottoposti

all'ispezione ante mortem. I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione ante mortem venga svolta in condizioni adeguate.

Motivazione

La responsabilità dell'ispezione degli animali deve competere fondamentalmente a un veterinario.

Emendamento 48

Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 5, trattino 1 – durante il dissanguamento, la trachea e

l'esofago rimangano intatti, salvo nel caso di macellazione rituale;

– durante il dissanguamento, la trachea e l'esofago rimangano intatti, salvo nel caso di macellazione per scopi religiosi;

Motivazione L'eccezione dev'essere ristretta agli scopi religiosi.

Emendamento 49

Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 5, trattino 4 – l'asportazione delle mammelle non dia

luogo alla contaminazione della carcassa con il latte.

– l'asportazione delle mammelle non dia luogo alla contaminazione della carcassa con il latte o il colostro.

Motivazione

Il colostro non è contenuto nella definizione di latte; è pertanto necessario menzionarlo a parte.

Emendamento 50

Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 6, alinea 6. La scuoiatura dev'essere completa.

Tuttavia, la scuoiatura della testa non è

6. La scuoiatura dev'essere completa, eccettuato che per i maiali. Tuttavia, la

(28)

PE 297.218 28/95 RR\467341IT.doc

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richiesta scuoiatura della testa non è richiesta

Motivazione

E' preferibile inserire in questo punto l'eccezione riguardante i maiali.

Emendamento 51

Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 10, trattino 1 – le tonsille dei bovini di età inferiore a sei

settimane e dei suini devono essere asportate in condizioni d'igiene;

– le tonsille dei bovini di età inferiore a sei settimane, dei suini e dei solipedi devono essere asportate in condizioni d'igiene;

Motivazione Devono rimanere in vigore le regole finora vigenti.

Emendamento 52

Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 10, trattino 2 – le parti non idonee al consumo umano

devono essere immediatamente rimosse dal reparto pulito dello stabilimento;

– le parti non idonee al consumo umano devono essere rimosse il prima possibile dal reparto pulito dello stabilimento;

Motivazione

Per motivi tecnici di produzione non è possibile una rimozione immediata.

Emendamento 53

Allegato II, Sezione I, capitolo V Gli Stati membri possono adattare i

requisiti di cui ai capitoli I e II per tener conto delle esigenze di stabilimenti situati in regioni soggette a particolari vincoli geografici o a difficoltà di

approvvigionamento o di quelli che provvedono alla distribuzione sul mercato locale. L'igiene non deve essere

compromessa. Gli Stati membri

informano la Commissione in merito ai

soppresso

(29)

RR\467341IT.doc 29/95 PE 297.218

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dettagli di siffatte condizioni speciali.

Per "stabilimenti che provvedono alla distribuzione sul mercato locale"

s'intendono i macelli e i laboratori di sezionamento che commercializzano le proprie carni in prossimità del luogo in cui sono situati.

Motivazione

La disposizione è soppressa a questo punto ma ripresa all'articolo 5. Le regolamentazioni di eccezioni devono essere fondamentalmente soggette alle condizioni dell'articolo 5.

Emendamento 54

Allegato II, sezione I, capitolo VI, punto 2, trattino 3 – l'animale abbattuto e dissanguato è

trasportato, in condizioni igieniche soddisfacenti, in un macello a tal fine riconosciuto, il più rapidamente possibile dopo l'abbattimento; qualora l'animale macellato non possa essere portato entro un'ora in tale macello, esso deve essere trasportato in un contenitore o con un altro mezzo di trasporto in cui la temperatura sia compresa tra 0 e 4°C. L'eviscerazione deve essere effettuata il più rapidamente

possibile. Ove intercorra un lasso di tempo eccessivamente lungo tra la macellazione e l'eviscerazione, il veterinario ufficiale può chiedere che all'atto dell'ispezione post mortem siano effettuati controlli specifici.

Qualora l'eviscerazione sia praticata sul posto, i visceri devono rimanere presso la carcassa fino al macello;

– l'animale abbattuto e dissanguato è trasportato, in condizioni igieniche soddisfacenti, in un macello a tal fine riconosciuto, il più rapidamente possibile dopo l'abbattimento; qualora l'animale macellato non possa essere portato entro due ore in tale macello, esso deve essere trasportato in un contenitore o con un altro mezzo di trasporto in cui la temperatura sia compresa tra 0 e 4°C. L'eviscerazione deve essere effettuata il più rapidamente

possibile. Ove intercorra un lasso di tempo eccessivamente lungo tra la macellazione e l'eviscerazione, il veterinario ufficiale può chiedere che all'atto dell'ispezione post mortem siano effettuati controlli specifici.

Qualora l'eviscerazione sia praticata sul posto, i visceri devono rimanere presso la carcassa fino al macello;

Motivazione

I processi fisiologici post mortem consentono un prolungamento del termine.

Emendamento 55

Allegato II, sezione I, capitolo VI, punto 2, trattino 5 – l'animale macellato è dichiarato

totalmente o parzialmente idoneo al consumo umano dopo essere stato sottoposto ad un'accurata ispezione post

– l'animale macellato è dichiarato totalmente o parzialmente idoneo al consumo umano dopo essere stato sottoposto ad un'accurata ispezione post

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PE 297.218 30/95 RR\467341IT.doc

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mortem, completata eventualmente da un esame batteriologico e da un'analisi dei residui;

mortem, completata da un esame batteriologico e da un'analisi dei residui;

Motivazione

Le macellazioni d'urgenza devono essere in via di principio soggette a un esame batteriologico. Le analisi dei residui non hanno senso in questo tipo di macellazione necessaria di urgenza.

Emendamento 56

Allegato II, sezione I, capitolo VI, punto 3 3. Le carni di animali macellati

d'urgenza presso un macello a seguito di un incidente possono essere

commercializzate se gli animali di cui trattasi sono stati esaminati prima di essere abbattuti, se non presentavano gravi lesioni, a parte quelle riportate immediatamente prima della macellazione e se sono stati dichiarati totalmente o parzialmente idonei al consumo umano dopo essere stati sottoposti ad un'accurata ispezione post mortem.

soppresso

Motivazione

La disposizione è spostata al capitolo III, trattandosi qui della macellazione presso un macello.

Emendamento 57

Allegato II, sezione I, capitolo VII CAPITOLO VII: RICONOSCIMENTO E

REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI

soppresso

I macelli, i laboratori di sezionamento e i depositi frigoriferi devono essere

riconosciuti dall'autorità competente e ricevere un numero di riconoscimento.

Tuttavia, gli stabilimenti con capacità limitata che distribuiscono i propri

prodotti esclusivamente sul mercato locale possono essere registrati. Tali stabilimenti non appongono la bollatura sanitaria di

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cui al capitolo VIII.

Motivazione

Le disposizioni del presente capitolo sono soppresse nell'allegato e inserite all'articolo 3.

Emendamento 58

Allegato II, sezione I, capitolo VIII CAPITOLO VIII: BOLLATURA

SANITARIA soppresso

1. La bollatura delle carni deve essere effettuata sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale che, a tal fine, deve sorvegliare tale operazione e custodire il bollo sanitario da applicare alle carni, che deve essere consegnato agli ausiliari o ai dipendenti dell'impianto designati solo al momento della bollatura e per il tempo richiesto per effettuarla.

Non è consentito rimuovere i bolli sanitari, salvo nel caso in cui le carni siano

ulteriormente lavorate in un altro

stabilimento riconosciuto nel quale il bollo originario debba essere sostituito dal numero dello stabilimento stesso.

2. Una volta ultimata l'ispezione post mortem, le carcasse, le mezzene, i quarti e le carcasse sezionate in tre pezzi devono essere bollate a inchiostro o a fuoco sulla superficie esterna in modo da garantire l'agevole identificazione del macello di origine.

3. I fegati devono essere bollati a fuoco, a meno che non siano confezionati o imballati.

4. Nel caso di tagli di carne e di frattaglie imballati prodotti in un laboratorio di sezionamento, il bollo deve essere apposto su un'etichetta fissata all'imballaggio o essere stampato sull'imballaggio stesso.

Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate, l'etichetta può essere fissata sul confezionamento in modo da essere distrutta al momento dell'apertura

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