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Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità

Titolo IV Disposizioni generali Art. 25

A. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità

Atti ai quali si fa riferimento

1. Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvici-namento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizioravvici-namento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

2. Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvici-namento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi auto-rizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27), rettificata nella GU L 100 dell’1.4.1998, pag. 72 e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag.).

3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle dicitu-re o marche che consentono di identificadicitu-re la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ul-timo dalla direttiva 92/11/CEE (GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32).

4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti ali-mentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.

5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 17.3.2007), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10, rettificata in GU L 78 del 17.3.2007, pag. 32.

55 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 10 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizze-ra e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

56 Per la legislazione comunitaria: situazione al 5 set. 2006; per la legislazione svizzera:

situazione al 31 dic. 2006.

6. Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con-cernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata dalla diret-tiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).

7. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei resi-dui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che a-broga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

8. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

9. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassi-tari nei o sui prodotti alimenantiparassi-tari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

10. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabi-lisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

11. Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

12. Regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione, del 10 luglio 1985, rela-tivo all’elenco delle varietà di viti e delle regioni da cui provengono vini im-portati per l’elaborazione di vino spumante nella Comunità (GU L 179 dell’11.7.1985, pag. 21).

13. Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1293/2005 (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 12).

14. Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

15. Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, re-cante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine

al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17).

16. Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 re-lativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

17. Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il tra-sporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinico-lo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

Ai fini dell’allegato, il regolamento è adattato come segue:

a) qualora il documento di accompagnamento valga come attestato di de-nominazione di origine di cui all’articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:

– sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure

– sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al rego-lamento (CEE) n. 3649/92;

b) in caso di trasporto, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 2, si appli-cano le seguenti regole:

i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:

– l’esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

– l’esemplare 4, o una copia certificata conforme dell’esem-plare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario;

ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:

– l’esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

– una copia certificata conforme dell’esemplare n. 2 viene con-segnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;

c) oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3, il documento contiene un’indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).

18. Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il capitolo riguardante la designazione, la denominazione, la

pre-sentazione e la protezione di taluni prodotti (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1951/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 46).

B. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione nella